REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 30 luglio 2003.
Determinazione del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie dovute ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991 per il biennio 2003-2004.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 36 del 23 maggio 1991, che prescrive la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questa autorità di vigilanza.
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59 , artt. 15 e 20;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che all'art. 33, comma 2, dispone che il contributo, come sopra determinato, sia posto a carico degli enti cooperativi solo per il 50%, rimanendo l'altra metà a carico di questo Assessorato;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 21 della legge regionale n. 36/91, il quale prescrive che il contributo per l'attività revisionale non debba superare quello fissato in sede nazionale dal competente Ministero;
Visto il D.M. in data 16 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, con il quale il Ministero delle attività produttive ha determinato, per il biennio 2003-2004, il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative all'attività revisionale;
Ritenuto che, in relazione ai dati strutturali delle cooperative siciliane caratterizzate da esiguo capitale sociale, l'incidenza dei parametri assunti a base del citato D.M. non sia congrua ai fini di una equilibrata determinazione del contributo;
Considerato, altresì, che, alla luce delle nuove disposizioni contenute in materia di vigilanza sulle cooperative nel decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, entrato in vigore il successivo 23 ottobre, anche nella Regione siciliana occorre avviare un riassetto normativo, allo scopo di coordinare con le innovazioni legislative adottate in campo nazionale la concorrente normazione regionale e che a tale scopo è stato già predisposto un disegno di legge da sottoporre all'apprezzamento della Giunta regionale per il successivo deposito all'Assemblea legislativa;
Ritenuto, conseguentemente, seppure in via provvisoria come sarà infra specificato, di adottare la determinazione di cui al presente decreto, ravvisando nella più favorevole strutturazione del parametro attinente al numero dei soci nonché nella previsione di cui alla citata legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, elementi riequilibrati della scelta di considerare in modo diverso, rispetto alle determinazioni ministeriali, anche il parametro relativo al capitale sociale versato;
Stimato opportuno, nelle more della definizione del l'iter legislativo necessario per l'adozione delle nuove misure normative di cui sopra, adottare per il biennio 2003-2004, le stesse misure contributive in vigore nel biennio precedente, salvo conguaglio;
Sentita la commissione regionale per la cooperazione che si è espressa in senso conforme nelle sedute del 12 giugno e del 30 giugno 2003;

Decreta:


Art. 1

Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, dovuto ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, viene fissato per il biennio 2003-2004 nella misura sotto indicata:
a)  enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a E 258,23: E 227,24;
b)  enti cooperativi con numero dei soci superio re a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a E 258,23 e non superiore a E  1.032,91: E 568,10;
c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a E  1.032,91: E 1.136,21.

Art. 2

Per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel 2003 o nel corso del biennio 2003-2004 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento il contributo è fissato nella misura minima di E  227,24.
Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli artt. 3, 4 e 7.

Art. 3

I contributi così determinati sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, il predetto aumento del 50% non è applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all'art. 15 della legge n. 59/92 prevale quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 6

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 36/91, modificato dal comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il contributo di cui agli articoli precedenti è a carico delle cooperative per il 50% e per il restante 50% a carico di questo Assessorato.

Art. 7

Come disposto dall'art. 20, comma c, della legge n. 59/92, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e tale importo deve essere versato sul conto corrente postale n. 11854015 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Art. 8

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare la quota parte loro spettante alle rispettive associazioni. Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni devono versare la quota parte dovuta nel cap. 4481/01 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione, tramite la Cassa regionale del Banco di Sicilia.

Art. 9

Il versamento del contributo, così come determinato negli articoli precedenti, deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio, il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 10

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza diffida ad adempiere.
Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come modificato dall'art. 42 della legge 12 dicembre 2003, n. 273.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 30 luglio 2003.
  CIMINO 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 5 agosto 2003, al n. 259.
(2003.39.2323)
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 56 -  80 -  24 -  9 -  31 -  23 -