REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 settembre 2003.
Dichiarazione di importante interesse demo-etno-antro pologico della raccolta di oggetti d'arte della fondazione Orestiadi di Gibellina.


IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA VIII DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica del Servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che presso la fondazione Orestiadi di Gibellina (TP) è custodita un'importante raccolta etno-antropologica, di proprietà della stessa Fondazione, costituita da n. 45 pezzi di diverse tipologie, fra cui ceramiche (terrecotte smaltate) di provenienza siciliana e mediorientale, due teche e una campana di vetro contenenti figure devozionali in cera e una serie di pupi siciliani di pregevole fatture;
Considerato che, la raccolta della fondazione Orestiadi, costituita da n. 45 oggetti, meglio descritti e analiticamente individuati nella relazione tecnica con elenco incluso e documentazione fotografica acclusa al presente decreto, per i motivi meglio illustrati nella citata relazione tecnica, riveste interesse demo-etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77;
Visto il decreto n. 7361 del 16 settembre 2003, concernente il conferimento di deleghe ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, la raccolta etno-antropologica di proprietà della fondazione Orestiadi di Gibellina, costituita da n. 45 pezzi di varia tipologia, analiticamente individuati nell'elenco accluso alla citata relazione tecnica e nella documentazione fotografica allegata al presente decreto, è dichiarata di interesse demo-etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, al proprietario ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare i beni che costituiscono la raccolta di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99.
I beni dovranno essere sistemati in ambienti idonei e non potranno essere rimossi senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.
E' fatto, altresì obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sulla raccolta stessa al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del sopra citato testo unico.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnico-scientifica con l'elenco dei beni incluso e la documentazione fotografica allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 8 del testo unico n. 490/99, sarà notificato alla fondazione Orestiadi di Gibellina ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, ad esclusione dei relativi allegati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 18 settembre 2003.
  MICELI 

(2003.39.2305)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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