REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 23 settembre 2003, n. 1119.
Decreto 17 aprile 2003 "Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'articolo 17 dello stesso decreto". Attuazione dell'articolo 2, punto 2), del decreto medesimo, disposizioni transitorie.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE
AI RAPPRESENTANTI LEGALI DEI CENTRI DI DIALISI PRIVATI
Il decreto in oggetto citato ha operato integrazioni e modifiche al decreto n. 890 del 17 giugno 2002, e nello specifico, ha trasferito al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale la competenza per il rilascio del l'autorizzazione all'apertura ed esercizio dei centri di dialisi privati (vedi art. 2, punto 2, del decreto medesimo).
Come è noto alle SS.LL., detti centri, ai sensi del decreto n. 23390/97 e successive modifiche ed integrazioni, hanno presentato istanza di adeguamento ai requisiti ivi previsti.
L'iter procedurale per l'autorizzazione comprende diverse fasi quali: approvazione progetto, lavori da eseguire in conformità al progetto approvato, comunicazione fine lavori, sopralluogo di verifica e comunicazione da parte delle aziende sanitarie territoriali dell'esito della verifica di conformità dell'opera, rilascio del provvedimento finale di autorizzazione.
Considerato che il decreto in questione non prevede norme transitorie in ordine al trasferimento della materia, appare chiara la necessità di definire i criteri e le procedure operative da adottare per il trasferimento della competenza in argomento ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.
Per quanto sopra, al fine di dare attuazione all'art. 2, punto 2), del decreto 17 aprile 2003, si impartiscono le seguenti direttive, quali disposizioni transitorie per il passaggio a regime della competenza in questione, e altresì si forniscono ai rappresentanti legali dei centri di dialisi privati della Regione le informazioni sulle modalità di inoltro delle nuove istanze e/o prosieguo dell'iter procedurale già in corso.
Competenze della Regione nella fase transitoria di pas saggio della materia
Per le istanze pervenute presso questo Assessorato antecedentemente al 2 maggio 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto 17 aprile 2003, il dipartimento IRS provvederà all'emanazione del decreto di approvazione del progetto di adeguamento ex decreto n. 23390/97 e successivamente le pratiche saranno inviate all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente per il prosieguo del l'iter autorizzativo.
Lo stesso dipartimento provvederà al completamento della procedura autorizzativa anche per quei progetti che alla data del 2 maggio 2003 avevano già comunicato il fine lavori e per i quali era già stato acquisito l'esito del sopralluogo di verifica effettuato dall'azienda unità sanitaria locale, nonché, le pratiche relative a variazioni di direzione tecnica e/o ragione sociale dei centri di dialisi pervenute entro la stessa data.
Competenze delle aziende unità sanitarie locali nella fase transitoria di passaggio della materia
Saranno trasmesse fin d'ora alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le pratiche che non rientrano nelle fattispecie sopra rappresentate per il prosieguo dell'iter nonché di quant'altro afferisce alla materia (progetti di variante, trasferimenti di sede, progetti per i quali non si è ancora provveduto a conferire incarico ispettivo di verifica alle aziende sanitarie locali, ecc.).
Saranno inoltre trasmesse per l'avvio dell'istruttoria tutte le comunicazioni di qualsivoglia specie pervenute a questo dipartimento in data successiva al 2 maggio 2003.
Direttive per i rappresentanti legali dei centri di dialisi privati
Le eventuali nuove istanze di autorizzazione all'aper tura ed esercizio e/o ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali di ambulatori già esistenti, nonché le comunicazioni di fine lavori di strutture che hanno già avviato l'iter autorizzativo, debitamente corredate dalla prevista documentazione, dovranno essere inoltrate presso il settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita, dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Le istanze di variazioni della dotazione organica, trasformazione della ragione sociale o verifica attrezzature dovranno invece essere inoltrate presso il servizio medicina di base della stessa azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Il fine lavori di adeguamento ex decreto n. 23390/97 dovrà essere comunicato dal rappresentante legale del centro di dialisi alla competente unità sanitaria locale per il prosieguo dell'iter procedurale.
Per effetto del decreto 17 aprile 2003, le aziende unità sanitarie locali competenti al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed esercizio dei centri di dialisi, non dovranno più inviare a questo Assessorato alcuna comunicazione circa l'attività di vigilanza e controllo svolta sugli aspetti igienico sanitari, come invece prevedeva la nota circolare n. DIRS/3/1507 del 17 aprile 2002 ai pun ti 3 e 4.
Rimane, ovviamente, in capo alla Regione l'attività di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati ex decreto legislativo n. 229/99.
L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI
(2003.41.2412)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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