REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 23 settembre 2003, n. 10.
Attuazione dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, istitutivo del Fondo di garanzia del personale della formazione professionale.

AL DIPARTIMENTO LAVORO
AL DIPARTIMENTO AGENZIA PER L'IMPIEGO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI GESTORI
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX LEGGE REGIONALE N. 24/76 TRAMITE I SERVIZI UU.PP.L.
1.  Finalità
La presente circolare è finalizzata all'attuazione dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, istituivo del Fondo di garanzia, in armonia con il documento esitato, nella seduta dell'11 giugno 2003, dal Tavolo tecnico, appositamente insediato presso questo Assessorato, con lo scopo di limitare al minimo i processi di mobilità riguardanti i dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
2.  Destinatari
Beneficiari del Fondo di garanzia e della presente circolare sono tutti i dipendenti del settore della formazione professionale (compreso il personale ausiliario, amministrativo e direttivo), di cui al combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 25/93 e dell'art. 39 della legge regionale n. 23/02, titolari di contratto a tempo indeterminato, anche parziale, ed iscritti all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24/76 o la cui assunzione risulti regolarmente autorizzata alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/03, per i quali non sia possibile l'utilizzazione nelle attività finanziate con il Piano regionale dell'offerta formativa, in quanto provvisti di professionalità con queste incompatibili e, pertanto, soggetti a mobilità per esubero.
Possono fruire, altresì, del beneficio del Fondo di garanzia i dipendenti, in possesso dei requisiti sopraddetti, che abbiano un debito contributivo, ai fini del raggiungimento del limite minimo per il collocamento in pensione, inferiore a cinque anni, sempreché la loro professionalità sia incompatibile con le attività formative finanziate con il P.R.O.F.
3.  Campi di applicazione
I casi in cui i dipendenti del settore della formazione professionale di cui al precedente punto 2 non possono essere utilizzati, a seguito dell'approvazione del P.R.O.F., nelle attività formative finanziate sono esclusivamente le seguenti:
a)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi regionali o statali, non avviate entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti;
b)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi regionali o statali, avviate ma non portate a termine con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali;
c)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi comunitari, non avviate entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti;
d)  attività formative finanziate con risorse a valere dei fondi comunitari, avviate ma non portate a termine con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali;
e)  riduzione del monte ore di attività formativa finanziata.
Nel primo e nel secondo caso, le somme assegnate per lo svolgimento delle attività formative potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti speciali di aggiornamento e/o qualificazione, predisposti dal dipartimento formazione professionale in coerenza con le finalità della fonte di finanziamento, nei quali venga impegnato il personale in esubero, oppure per il pagamento delle retribuzioni al detto personale qualora venga inserito, ai sensi del 3° comma dell'art. 132 in argomento, presso gli sportelli multifunzionali per lo svolgimento di attività compatibili.
Nella prima ipotesi, qualora parte delle azioni previste nei progetti speciali siano state svolte nella fase propedeutica all'avvio delle attività del P.R.O.F., la relativa spesa verrà riconosciuta, previa certificazione dell'ente da cui il personale dipende, a decorrere dalla data di inizio dell'anno formativo.
L'amministrazione regionale trasmetterà agli enti interessati e alle associazioni degli enti gestori, copia dei relativi progetti.
Per l'anno formativo 2003, i progetti speciali sono finalizzati alla creazione dell'anagrafe dei minori in età di obbligo formativo e al monitoraggio dei risultati delle attività formative.
Inoltre, nel caso in cui le attività formative siano state finanziate con risorse derivanti dal bilancio regionale, il personale in esubero dovrà partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e/o riconversione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 24/00 appositamente realizzati dalle associazioni degli enti gestori (CONFAP, CENFOP, INTEREFOP e FORMA), autorizzati dal dipartimento regionale della formazione professionale, previo parere della commissione regionale per la formazione professionale, utilizzando le risorse derivanti dalle economie di spesa del piano.
Nell'ipotesi in cui il personale non possa essere impegnato nei progetti speciali o nei corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e/o riconversione, l'amministrazione regionale provvederà al recupero delle somme erogate a titolo di acconto ed attiverà il Fondo di garanzia, secondo le modalità di seguito specificate, a decorrere dalla data di inizio dell'anno formativo.
I casi non previsti dalla presente circolare saranno sottoposti alla commissione regionale per la formazione professionale per la relativa disciplina.
4.  Modalità di accesso al Fondo di garanzia
L'ente da cui il personale interessato dipende, entro 15 giorni dalla pubblicazione del Piano regionale dell'offerta formativa - P.R.O.F., debitamente approvato, trasmetterà al dipartimento formazione professionale, servizio gestione, segreteria e affari generali, per la successiva approvazione da parte della commissione regionale per la formazione professionale, l'elenco dei dipendenti proposti per l'accesso al Fondo di garanzia, per i quali devono essere già state espletate le procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 10/94/II/F.P. del 5 ottobre 1994 e dal C.C.N.L. della categoria.
In fase di prima applicazione, per l'anno 2003, tale elenco dovrà essere disponibile entro il termine massimo di giorni 10 dalla notifica, per il tramite dei servizi uffici provinciali del lavoro, della presente circolare.
Qualora l'accesso al Fondo sia chiesto per dipendenti cui manchino meno di cinque anni alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, il beneficio potrà essere concesso anche a domanda degli interessati, previo parere favorevole dell'ente da cui essi dipendono e a seguito di approvazione da parte della commissione regionale per la formazione professionale.
In tal caso, l'ente non potrà procedere a sostituzione dei lavoratori fuorusciti.
Dell'ammissione alla fruizione del trattamento economico a carico del Fondo di garanzia è data comunicazione ai lavoratori interessati, all'ente da cui essi dipendono e al servizio ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
5.  Durata, regime fiscale e cause di cancellazione
La durata del beneficio di ammissione al Fondo di garanzia, ai sensi del 3° comma dell'art. 132 della legge regionale n. 4/03, non può essere superiore a 60 mesi.
Il trattamento economico a carico del Fondo di garanzia è ricondotto, per quanto compatibile, all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di nuova assunzione del soggetto ammesso al Fondo di garanzia con contratto di lavoro a termine (contratto a tempo determinato, contratto a progetto, ecc.), il trattamento a carico del Fondo verrà sospeso per l'intera durata del rapporto medesimo.
Qualora la retribuzione percepita in dipendenza del nuovo rapporto di lavoro sia inferiore al trattamento previsto al successivo punto 6, l'amministrazione erogherà un importo integrativo pari alla differenza.
Nel caso, invece, di assunzione del lavoratore iscritto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento a carico del Fondo di garanzia cesserà, con decorrenza dalla data di instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, con la conseguente di lui cancellazione dal Fondo medesimo.
Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti l'avviamento al lavoro presso altri enti o nei progetti speciali predisposti dall'amministrazione regionale, con funzioni compatibili con la professionalità posseduta, decade dai benefici di cui alla presente circolare.
6.  Erogazione del trattamento economico
Successivamente all'ammissione al beneficio, il dipar timento formazione professionale, servizio gestione, provvederà ad erogare all'ente da cui il personale interessato dipende, con le modalità previste per l'erogazione del finanziamento delle attività incluse nel P.R.O.F., il trattamento di garanzia su apposito conto corrente a ciò esclusivamente dedicato, nelle seguenti misure:
-  80% della retribuzione lorda e 100% dei contributi previdenziali, nel caso in cui il dipendente non sia utilizzato in alcuna attività lavorativa;
-  100% della retribuzione lorda, negli altri casi.
7.  Responsabilità del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, si rende noto che:
-  la struttura amministrativa responsabile dell'adozione della presente circolare è il dipartimento formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emi grazione della Regione siciliana, via Imperatore Federico n. 52, dirigente generale dott. Ercole Rabboni;
-  l'ufficio responsabile dell'adozione dei provvedimenti in essa contemplati è il servizio "Gestione attività a qualunque titolo finanziate", diretto dal dott. Domenico Palermo;
-  la responsabilità dell'istruttoria dei procedimenti afferisce alla segreteria affari generali del servizio gestione.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2003.39.2336*)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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