REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


CIRCOLARE 1 ottobre 2003, n. 13.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE PROVINCE REGIONALI
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
AGLI ALTRI ASSESSORATI REGIONALI
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL'ANCI - SICILIA
AGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA SICILIA
Premessa
Con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 21 maggio 2003 ed entrata in vigore il 22 maggio 2003, vengono apportate rilevanti modifiche alla precedente legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
L'esame degli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 15 di detta legge n. 7/2003 significa il recepimento in Sicilia di modifiche della legge n. 109/94 operate con la legge 1 agosto 2002, n. 166 (cfr. anche art. 30, comma 2, legge regionale n. 7/2003).
La circolare emanata da questo Assessorato n. 15 del 30 ottobre 2002, riguardante detta legge regionale n. 7/2002, viene conseguentemente rivista, aggiornata e, quindi, sostituita nel modo che segue.
Con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre successivo, è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
Secondo l'art.1, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, il testo di riferimento della legge n. 109/94 è quello vigente alla data di approvazione della medesima legge regionale.
Sono stati altresì recepiti (cfr. art.1, comma 2, della citata legge regionale) gli atti materiali regolamentari che integrano e completano detta legge n. 109/94.
Il recepimento effettuato è ricettizio anche per quanto concerne gli atti materiali menzionati e, seguendo il criterio della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel recepimento effettuato si operano modifiche, integrazioni e sostituzioni delle disposizioni nazionali. Sono espressamente menzionate le disposizioni della legge n. 109/94 non recepite.
Le norme regolamentari trovano applicazione in quanto compatibili con la legge introdotta.
In materia di finanza di progetto, si richiamano le innovazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 7/2002. Il sistema di recepimento accennato non rende applicabile l'introduzione normativa ed il rinvio formale dell'art.9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ma le disposizioni di riferimento al riguardo dell'art. 7 della citata legge n. 166/2002 trovano applicazione in Sicilia come disposto nel secondo periodo del comma 2 dell'art.30 della legge regionale n. 7/2003 ("restano valide...").
Si aggiunge che per le materie del settore in esame riservate alla competenza legislativa nazionale, in base anche alle recenti modifiche del titolo V della Costituzione, l'applicazione di disposizioni afferenti recepite della legge n. 109/94 interviene con rinvio dinamico. Secondo la legge 5 giugno 2003, n. 131, sino all'adozione degli atti legislativi da parte dei soggetti costituzionali competenti, continua ad applicarsi la normativa vigente sia essa nazionale o regionale.
L'art. 42, comma 1, della legge regionale in esame elenca le pregresse disposizioni regionali in materia abrogate, comprese le ultime delle leggi regionali nn. 4 e 22 del 1996 e 21 del 1998. Tale articolo è stato sostituito con modifiche dall'art. 30 della legge regionale n. 7/2003, al quale deve farsi riferimento.
La disciplina introdotta (cfr. titolo II della legge regionale) riguarda anche gli appalti per la fornitura di beni, gli appalti di servizi e nei settori esclusi.
La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 41 della legge regionale.
Con riguardo alla salvaguardia o applicazione della disciplina pregressa, detta disposizione indica il riferimento all'intervenuta approvazione del bando di gara prima dell'entrata in vigore della legge. Sono fatti salvi i bandi di gara approvati dai dirigenti e dai funzionari apicali. Si richiamano, in merito, l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e la relativa circolare dell'Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001.
Si richiamano, in ordine a detto articolo della legge regionale n. 7/2002 ed alla disciplina transitoria che contiene, l'interpretazione autentica del comma 2 data con l'art. 26 della legge regionale n. 7/2003 e le modifiche apportate con l'art. 27 della medesima legge regionale n. 7/2003 (esplicito riferimento alla necessaria copertura finanziaria della spesa ed all'applicazione della normativa previgente).
Il testo della legge n. 109/94, recepito e coordinato con le modifiche, integrazioni e sostituzioni operate con la legge regionale n. 7/2002 (richiamo del titolo I), in applicazione dell'art. 43 della legge regionale medesima, è pubblicato, anch'esso, nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002. Tale testo risulta successivamente aggiornato, secondo l'art. 31 della legge regionale n. 7/2003, e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 23 del 21 maggio 2003. Esso contiene in atto la normativa base di consultazione.
Innovazioni
Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 7/2003, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche emanate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici (cfr. circolare 24 ottobre 2002, pubblicata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002 e circolare 5 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 14 agosto 2003), si elencano, in particolare, quelle riguardanti:
a)  i pareri sui progetti (cfr. l'art. 7 bis, introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche apportate dall'art. 4 della legge regionale n. 7/2003). Viene prevista la competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale del 7 agosto 1998, n. 23;
b)  l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici (cfr. l'art. 7/ter, introdotto dall'art. 5, comma 1). Il ricorso esterno obbligato riguarda gare di importo superiore a e 1.250.000, ma è data facoltà di ricorso anche per gare di importo inferiore (cfr. i commi 5 e 8 dell'art. 7/ter);
c)  la programmazione dei lavori pubblici (cfr. l'art. 14, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche apportate dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2003). Schemi tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (art. 14, comma 12). Si richiama il decreto di detto Assessore 24 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 15 novembre 2002;
d)  l'attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie (cfr. l'art. 17, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2003). La disciplina degli incarichi non è più estesa ai collaudi. Per gli incarichi relativi ai collaudi si richiamano le istruzioni della circolare dell'Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001 (Assetto delle competenze, punto 4);
e)  il fondo di rotazione per la progettazione definitiva (cfr. l'art. 17 bis, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2003);
f)  gli incentivi e le spese di progettazione (cfr. l'art. 18, come integrato dall'art. 13 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2003). Si concreta l'applicazione della normativa nazionale in materia, non attuata con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Si richiama la circolare di questo Assessorato n. 2 del 29 gennaio 1999;
g)  il sistema di realizzazione dei lavori pubblici, con la distinzione tra appalti e concessioni (cfr. l'art. 19, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2003);
h)  le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione (cfr. gli artt. 20 e 21, come modificati dagli artt. 16 e 17, della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche degli artt. 14 e 15 della legge regionale n. 7/2003). L'introdotto comma 5 dell'art. 20 prevede l'approvazione con decreto dell'Assessore regionale lavori pubblici di schemi tipo di bandi di gara e di capitolato di appalto (cfr. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 17 settembre 2003);
i)  l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario (cfr. l'art. 21/bis, introdotto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e l'estensione di applicazione del comma 5 dell'articolo alle procedure di appalto della fornitura di beni e servizi secondo l'art. 16 della legge regionale n. 7/2003);
l)  la trattativa privata nell'affidamento dei lavori pubblici (cfr. l'art. 24, come modificato ed integrato dall'art. 19);
m)  il cottimo-appalto ed il contratto aperto (cfr. gli artt. 24 bis e 24 ter introdotti dall'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2003);
n) i collaudi (cfr. l'art. 28, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2003);
o)  la pubblicità in tema di lavori pubblici (cfr. l'art. 29, come sostituito dall'art. 23);
p)  le garanzie e le coperture assicurative (cfr. l'art. 30, integrato e modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2002 e le modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2003);
q)  la qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori (cfr. il comma 11 quinquies dell'art. 8, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2003);
r) la disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi (cfr. il titolo II della legge regionale n. 7/2002 e le innovazioni degli artt. 16, 22, 23 e 25 della legge regionale n. 7/2003).
Profili ordinamentali
Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in tema di enti locali.
L'art. 4 della legge n. 109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, nonché dall'art. 2 della legge regionale n. 7/2003, specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel settore dei lavori pubblici:
1)  lo svolgimento di attività nel territorio della Regione da parte dell'autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici (cfr. i commi 19 e 20 e la convenzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 dell'11 luglio 2003);
2) la legittimazione dell'autorità di cui al precedente numero ad applicare sanzioni pecuniarie ai soggetti pubblici inadempienti;
3) le competenze dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr. i commi 17 e 18 e da 21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge";
4)  il comma 29 estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 euro. In tema di lavori pubblici l'art. 2 della legge regionale n. 7/2003 riduce a 150.000 euro l'importo dei lavori i cui dati (comma 17) devono essere trasmessi a detto Osservatorio, prevedendo per i lavori di importo da 20 mila euro a 150 mila euro l'invio di note informative annuali.
Con l'operatività dei soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con obblighi di coadiuzione per le pubbliche amministrazioni appaltanti.
Per il mancato avvio di procedure di appalto relative ad opere finanziate dalla Amministrazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 14/bis della legge n. 109/94.
L'art. 7/ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamentate:
a)  l'articolazione dell'ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le competenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento dell'ufficio;
b)  l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte dell'amministrazione appaltante.
Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture.
L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2002, modificato dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2003, e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disciplina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
In particolare, è oggetto di regolamentazione:
-  la realizzazione dei lavori pubblici, di importo superiore a 100.000 euro, in base ad una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto del documento di programmazione economico finanziaria di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, degli altri strumenti programmatori pubblici che vengono interessati e della normativa urbanistica afferente, atti questi redatti ed approvati unitamente all'elen co dei lavori da realizzare nel corso dell'anno (comma 1);
-  l'apporto del responsabile del procedimento (cfr. art. 7 del recepito D.P.R. n. 554/99);
-  i contenuti e le procedure del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, con la documentazione e la progettazione occorrente (commi da 2 a 8 e da 13 a 15). Viene prevista la consultazione, con assegnazione di termine di 15 giorni, dei comuni territorialmente interessati (comma 13) e viene previsto per le province regionali, non l'apporto, ma l'invio del programma già adottato (comma 15);
-  l'approvazione del programma triennale e del l'elen co annuale, per gli enti locali, unitamente al bilancio preventivo dei medesimi, del quale costituiscono allegato (comma 9: riferimento particolare all'ultimo periodo, che richiama in modo limitato e, implicitamente, l'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000). La competenza consiliare non riguarda gli atti preparatori.
La prescritta (cfr. art. 8 della legge regionale n. 7/2003: sostituzione dei commi da 1 a 6 del recepito art. 14 della legge n. 109/94) pubblicazione all'albo per 60 giorni (in precedenza 30 giorni) dello schema di programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali costituisce aggravio di procedura, relativo anche all'approvazione del bilancio di previsione. Si richiama in merito il rimedio soltanto transitorio dell'adozione separata degli atti di che trattasi consentita dall'art. 65 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (cfr. la nota circolare afferente dell'Assessorato/serv. 2° n. 4660 dell'8 luglio 2002);
-  la redazione degli atti menzionati sulla base di schemi tipo, già approvati e pubblicati secondo la legge regionale n. 7/2002. Nelle more dell'adeguamento di detti schemi tipo alle innovazioni della legge regionale n. 7/2003, provvedono a tale adempimento autonomamente gli enti locali;
-  l'obbligo della trasmissione degli atti approvati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (comma 12);
-  le condizioni di modifica delle previsioni e dell'ordine di priorità di programmazione precedente (comma 16);
-  la riserva di programmazione regionale e le deroghe in casi di particolare urgenza (commi 17, 18 e 19);
-  in base alla disciplina introdotta con la legge regionale n. 7/2002, intervenuta di norma, con l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale, rispettivamente l'approvazione della progettazione preliminare e di quella definitiva, quella della progettazione esecutiva rientra nella competenza gestionale.
Di contro, l'art. 8 della legge regionale n. 7/2003, nel recepire i primi sei commi della legge n. 109/94, come sostituiti dall'art. 7, lett. g), della legge n. 166/2002, prescrive (comma 3) per il programma triennale dei lavori pubblici l'ordine di priorità delle opere ed i criteri relativi (inclusione anche delle opere con progetti esecutivi approvati) e, per l'elenco annuale (comma 6), per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, la previa approvazione di uno studio di fattibilità, mentre, per i lavori di importo - pari o superiore ad 1.000.000 di euro, la previa approvazione della progettazione preliminare. Per i lavori di manutenzione la medesima disposizione (comma 6) specifica che è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
Per il successivo appalto dei lavori, che richiede l'approvazione della progettazione esecutiva, ne consegue, per i lavori di opere incluse nell'elenco annuale di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per i quali risulti redatto ed approvato studio di fattibilità, l'approvazione del progetto esecutivo, per riflessi di indirizzo e di controllo, di competenza pertanto non gestionale.
Per quanto concerne 1'assetto delle competenze degli organi degli enti locali, si richiamano le disposizioni che seguono, con superamento di norme precedenti regionali e di direttive di questo Assessorato pertinenti.
Con l'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 (abrogazione della legge regionale n. 10/93, con eccezione del capo I) è soppressa la competenza dei consigli dei comuni e delle province regionali prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 ("l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture"), come introdotta dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, sostituita dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93 ed interpretata dall'art. 61 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Con particolare riguardo al settore dell'affidamento di forniture di beni e di servizi, per importi sotto soglia comunitaria, resta confermata dalla normativa presa in esame la competenza (generale) regolamentare di detti organi collegiali locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla vigente normativa.
Con il medesimo articolo 42 della legge regionale n. 7/2002 è abrogato altresì l'art. 15 della legge regionale n. 8 gennaio 1996, n. 4, e, quindi, la competenza delle giunte in tema di affidamento di servizi socio-assistenziali, competenza questa che rientrava in quella generale dei consigli prevista dall'introdotto art. 32, comma 2, lett. f), della legge n. 142/90.
Pertinenti istruzioni emanate dall'Assessorato, in ordine all'applicazione in tema di affidamento dei servizi menzionati, risultano in breve tempo superate dalla reintroduzione dell'art. 15 della legge regionale n. 4/96 con l'art. 63, comma 12, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, reintegrazione questa confermata dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 7/2003.
Per gli incarichi di progettazione e vari, l'art. 17 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002, con le modifiche del successivo art. 10 della legge regionale n. 7/2003.
Sotto il profilo della competenza, l'introdotto art. 17, comma 2, della legge n. 109/94 prevede, per gli enti diversi dalla Regione, la competenza "dei rispettivi organi esecutivi". Il successivo comma 11 del medesimo articolo stabilisce per detti incarichi il limite di importo inferiore a 100.000 euro (non superabile per soggetto interessato nell'anno solare), nonché la discrezionalità (possono) del ricorso e l'affidamento fiduciario.
Organi esecutivi degli enti locali, salva diversa indicazione legislativa o attribuzione statutaria, con richiamo del parere del C.G.A. n. 402/95, esternato con la circolare di questo Assessorato n. 6 dell'8 agosto 1996, sono il sindaco del comune ed il presidente della provincia regionale aventi competenza residuale generale.
Non attribuita alla sfera burocratica la competenza del conferimento di detti incarichi in Sicilia, sia a livello di Amministrazione regionale che di enti diversi, per la caratterizzazione discrezionale e fiduciaria dell'affidamento dei medesimi, necessita individuare se la competenza relativa riguardi le giunte locali.
Gli artt. 23 e 41 della legge regionale n. 26/93 richiamano per la competenza delle giunte delle province regionali e dei comuni l'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con riconoscimento dei provvedimenti riguardanti acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale, provvedimenti questi di seguito con l'art. 13 della legge regionale n. 30/2000 (modifica del recepito art. 56, della legge n. 142/90) configurati come atti di indirizzo in assenza di disciplina regolamentare. Si rileva, di contro, che la speciale ed accennata caratterizzazione dei provvedimenti in esame ne induce l'attribuzione agli organi monocratici elettivi locali, ai quali il sistema regionale attribuisce, nella gestione delle amministrazioni, potere di indirizzo e l'ampia gamma di atti fiduciari.
Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia comunitaria (sino a 200 mila euro), si rinvia a regolamento regionale (cfr. comma 10) e, transitoriamente, si ritiene possa essere emanato atto di indirizzo che mutui dalla vigente legislazione nel settore pertinenti criteri.
Sopra la soglia comunitaria trova applicazione la disciplina relativa (cfr. il comma 9).
Le misure dei compensi sono disciplinate dai commi 19 e 20 del citato art. 17 della recepita legge n. 109/94, con l'integrazione del comma 20 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2003.
Con l'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96 e successive modifiche della legge regionale n. 22/96, la trattativa privata è diversamente disciplinata per gli appalti di lavori pubblici, per quelli di fornitura di beni e per gli appalti di servizi e nei settori esclusi.
In particolare, nel settore dei lavori pubblici l'art. 24 della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, riconduce (cfr. i commi 1 e 9) alla competenza del legale rappresentante dell'ente e, quindi, del sindaco del comune e del presidente della provincia regionale, la determinazione del ricorso alla trattativa privata, previo parere degli uffici competenti. I criteri di aggiudicazione sono disciplinati dal comma 11 di detto articolo.
Trattasi di provvedimento che rientra tra le autorizzazioni, concretando la successiva attuazione del medesimo provvedimento attività gestionale, come quello esplicito del successivo art. 24/bis, introdotto con l'art. 20 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche, in tema di cottimo-appalto.
Per quanto concerne invece gli affidamenti a trattativa privata disciplinati dal titolo II della legge regionale n. 7/2002 (cioè per gli affidamenti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici), sotto la soglia comunitaria, si fa riferimento ai regolamenti locali (cfr. il comma 2 degli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/2002).
Per gli importi non superiori a 25 mila euro è ammesso il ricorso transitorio alla trattativa privata con le condizioni e le modalità disciplinate dall'art. 34 del medesimo titolo, come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2003. La competenza del ricorso alla trattativa privata, in difetto di esplicita e diversa attribuzione, rientra nella competenza gestionale.
Invero, con riferimento al precedente assetto (cfr. la circolare di questo Assessorato n. 2/2001), le deroghe alla competenza gestionale sono disciplinate, come evidenziato, dagli artt. 17, 24 e 24/bis della recepita legge in esame. Si richiama in merito altresì l'art. 37/bis, comma 3, della medesima legge n. 109/94.
La modifica dell'art. 24/bis della legge n. 109/94, attuata con la l'art. 17 della legge regionale n. 7/2003, distingue il cottimo-appalto dal cottimo-lavori in economia e, quindi, la disciplina relativa legislativa e regolamentare.
Il capo III del D.P.R. n. 554/99 (relativo, in particolare, ai lavori in economia ed ai lavori di urgenza e di somma urgenza) trova applicazione senza l'autorizzazione del sindaco e del presidente della provincia regionale disciplinata dall'art. 24, comma 9, della legge n. 109/94 e, si aggiunge, di osservanza dei criteri previsti dal comma 11 del medesimo articolo.
Invero nella materia trova applicazione il recepimento, senza modifiche, del comma 6 dell'art. 24 della legge n. 109/94.
In tema di cottimo-appalto, per l'adeguamento degli atti materiali afferenti e per l'applicazione di precedente normativa, si richiamano i commi 5 e seguenti dell'art. 24/bis della legge n. 109/94.
In tema di espropriazioni ed occupazioni trova applicazione in Sicilia il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, dalla sua decorrenza di entrata in vigore e cioè dal 1° luglio 2003 (cfr. art. 24 della legge regionale n. 7/2003).
In particolare, sotto il profilo organizzativo degli uffici e dell'esercizio delle competenze, si richiamano le disposizioni dell'art. 6 della menzionata normativa.
Vanno evidenziate poi le particolari funzioni riconosciute al responsabile del procedimento dalle disposizioni della recepita legge n. 109/94 e da quelle compatibili del D.P.R. n. 554/99.
Va richiamato, in ordine a carenze di soggetti operatori utilizzabili all'interno delle amministrazioni locali, riferite anche ad ipotesi di mancanza di necessaria professionalità nonché di incompatibilità di cumulo di funzioni disciplinate dalla recepita legge n. 109/94, il comma 1, dell'art. 51, della 1, n. 142/90 (recepito con l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2000) in tema di riconoscimento a detti enti di piena autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro riservati, per evidenziare:
a)  la diversa e non omogenea strutturazione degli enti locali;
b)  la competenza, interna ai dipartimenti ed agli uffici regolamentati e costituiti, della nomina del responsabile del procedimento;
c)  la riconduzione, senza limite di importo degli interventi, delle funzioni del responsabile del procedimento ai dirigenti o funzionari apicali, nelle ipotesi di carenze di figure professionali riscontrate nell'organico degli enti;
d)  il ricorso esterno, per carenza di figure professionali non individuabili all'interno delle amministrazioni (il segretario è soggetto individuabile, ma non come responsabile del procedimento), ove manchino professionalità specifiche o necessiti rimediare ad ipotesi di incompatibilità. Soccorrono, in merito, avvalimenti di personale di altri enti e le varie forme associative normate, forme queste ultime alle quali deve farsi ricorso per accertate situazioni di organico limitato;
e)  il comma 2.1 dell'art. 18 della recepita legge n. 109/94 si riferisce al computo degli incentivi di progettazione interna spettanti. Rilevasi in merito che è stato soppresso il secondo periodo di detto comma con l'art. 12, lett. c), della legge regionale n.7/2003.
Assume rilievo, infine, in tema di applicazione della normativa di che trattasi, l'art. 1 della legge regionale n. 7/2003, il quale, modificando l'art. 2 della recepita legge n. 109/94, con l'aggiunzione della lettera d) al comma 2 e con l'introduzione del comma 3 ter:
1)  estende l'applicazione della normativa agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento;
2)  prescrive per gli enti di cui al precedente numero e per gli enti sottoposti a vigilanza (cfr. citato art. 2, comma 2), privi di uffici tecnici, sempre limitatamente alle opere per le quali ricorre una programmazione regionale di finanziamento, l'avvalimento, per le varie fasi di procedura dell'appalto, degli uffici degli enti locali competenti per territorio.
La presente circolare, emanata in raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2003.40.2373)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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