REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 OTTOBRE 2003 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 24 settembre 2003.
Modifica dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1884, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 14 marzo 1884, n. 63, con il quale è stato costituito l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia con sede in Palermo;
Visto il regio decreto l9 luglio 1924, n. 1308;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la deliberazione n. 367 del 15 novembre 2002, concernente "Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia" - gestione - con la quale la Giunta regionale, tra l'altro, ha dato incarico al competente Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di porre in essere le iniziative necessarie per procedere alle modifiche statutarie riguardanti l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia;
Vista la nota n. 2562/Gab. del 5 agosto 2003, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso, per l'esame e l'approvazione da parte della Giunta regionale, il nuovo statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, facendo altresì presente, in ordine al succitato statuto, che si è "provveduto ad una rivisitazione dell'ormai datata originaria stesura dello stesso, provvedendo ad un suo aggiornamento ed adattamento anche alla luce dei più recenti provvedimenti che hanno innovato l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 5 agosto 2003, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, accluso alla succitata nota n. 2562/Gab. del 5 agosto 2003 costituente allegato "A" alla deliberazione stessa;
Ritenuto, in conformità alla deliberazione n. 243 del 5 agosto 2003 della Giunta regionale, di dover procedere all'adozione del provvedimento presidenziale conseguenziale;

Decreta:


Art. 1

Lo statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia è modificato nel testo allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regio ne siciliana.
Palermo, 24 settembre 2003.
  CUFFARO 

Allegato
STATUTO


Art. 1

L'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, con sede in Palermo, costituito con decreto del Re d'Italia dell'11 gennaio 1884, è ente pubblico di interesse regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, organizzativa, di bilancio e contabile.

Art. 2

L'Istituto concorre al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti dalla Regione siciliana nel settore agricolo in generale ed in materia agro-zootecnica, faunistico-venatoria e degli allevamenti minori.
Le suddette finalità vengono perseguite mediante:
a)  la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze di bestiame riconosciute idonee al miglioramento della produzione zootecnica siciliana,
b)  la promozione dell'incremento ed il miglioramento del bestiame locale e delle altre specie animali il cui allevamento può costituire fonte di reddito, ivi comprese anche quelle di interesse faunistico-venatorio e quelle minori;
c)  la promozione della diffusione dell'incremento di ogni produzione foraggera idonea all'ambiente siciliano e del miglioramento della relativa utilizzazione;
d)  la diffusione di tecniche di lavorazione casearia idonea alla valorizzazione del prodotto lattiero siciliano;
e)  la cura del miglioramento dell'incremento e della diffusione della produzione ovina siciliana;
f)  la promozione dell'adozione di strutture destinate agli allevamenti ed alla conservazione dei foraggi con tipologie costruttive rispondenti a criteri di massima funzionalità ed economicità;
g)  la produzione di esemplari di selvaggina autoctona destinati al ripopolamento attraverso l'istituzione di appositi "Centri pubblici di produzione di selvaggina";
h)  la promozione e l'attuazione di programmi finalizzati alla tutela del patrimonio faunistico selvatico ed alla reintroduzione di specie rarefatte o scomparse, con riferimento all'esigenza del rispetto e del ripristino degli equilibri naturali e biologici;
i)  l'attuazione di programmi finalizzati alla produzione e diffusione di esemplari di interesse naturalistico, alimentare e/o venatorio appartenenti alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea ed alla fauna acquatica;
l)  l'espletamento di attività di ricerca scientifica e sperimentazione nel settore della zootecnia;
m)  l'espletamento di attività di formazione del personale nel settore agro-zootecnico;
n)  l'attività di assistenza tecnica ad aziende zootecniche;
o)  ogni altra iniziativa volta allo sviluppo del settore agro-zootecnico.
L'Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi può aderire a iniziative di istituzioni ed associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto; può collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri, con particolare riguardo, con riferimento a questi ultimi, a quelli dell'area mediterranea, con università, istituti scientifici, ricercatori nazionali ed esteri, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso e da quelli di qualsiasi specie che per donazione o per altro titolo pervengono all'ente.

Art. 4

L'Istituto provvede al suo mantenimento ed alla realizzazione degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:
a)  contributo annuo a carico del bilancio della Regione siciliana;
b)  eventuali contributi di enti pubblici e privati comunque interessati all'incremento ed al miglioramento del patrimonio zootecnico;
c)  redditi derivanti dal proprio patrimonio;
d)  eventuali finanziamenti e contributi comunali, provinciali, regionali, statali, comunitari;
e)  utili netti derivanti dalla gestione delle aziende amministrate e dalle attività espletate;
f)  altri proventi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire all'ente.

Art. 5

L'ordinamento dell'Istituto è informato al principio della separazione tra funzione di indirizzo politico ed amministrativo e funzione di direzione, amministrazione e gestione.
Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2)  il consiglio di amministrazione;
3)  il collegio sindacale.
Al presidente ed al consiglio di amministrazione competono esclusivamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che si concretizza nella definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell'adozione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 6

Il presidente è nominato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione siciliana; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e gli sono attribuite le seguenti competenze:
a)  convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede, garantendone il regolare funzionamento e dirigendo la discussione e la votazione; formula l'ordine del giorno delle sedute;
b)  firma gli atti a rilevanza esterna attribuiti alla sua competenza, nonché gli atti di natura finanziaria;
c)  cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma quando si rende necessario;
d)  vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione potendo formulare, a tal fine, direttive al direttore dell'Istituto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati in sede di programmazione;
e)  cura i rapporti con le autorità tutorie e rappresenta l'ente in giudizio;
f)  adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti;
g)  adotta tutti quegli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente;
h)  esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni di presidente sono esercitate dal consigliere più anziano di età.
In caso di dimissioni dalla carica, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto delle sue dimissioni; comunica le stesse al Presidente della Regione siciliana ed all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, perché questi provvedano nelle forme di legge alla nomina del nuovo presidente.
Ove la nomina del nuovo presidente non intervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni e della presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione, quest'ultimo, nella sua interezza decadrà.
Nel caso di morte o impedimento permanente del presidente, il consigliere più anziano convoca il consiglio di amministrazione per la presa d'atto; comunica, quindi, l'avvenuto decesso o impedimento permanente al Presidente della Regione siciliana ed all'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste, affinché questi procedano alla nomina del nuovo presidente dell'istituto.
Ove la nomina non intervenga entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione l'intero consiglio di amministrazione decadrà.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto ed ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'istituto; allo stesso spetta deliberare sui seguenti compiti:
a)  sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b)  sul programma annuale di attività dell'Istituto;
c)  sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
d)  sul conto consuntivo;
e)  sulla individuazione, sentito il direttore dell'Istituto, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
f)  sui regolamenti per l'ordinamento interno, per l'organico e lo stato giuridico ed economico del personale e per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto;
g)  sull'assunzione, nomina e licenziamento del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento;
h)  sul conferimento di procure e deleghe per affari particolari;
i)  sulle modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
l)  sull'alienazione ed acquisto di beni mobili ed immobili;
m)  sulla convenzione da stipulare con l'Istituto di credito per il servizio di cassa;
n)  sulla stipula di contratti e convenzioni dettando le relative condizioni;
o)  su tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e su tutti gli altri provvedimenti che il presidente ritiene opportuno di sottoporre alla sua approvazione. Può avvalersi per specifiche materie e/o singoli affari, della collaborazione di esperti e consulenti esterni, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'istituto.
Le deliberazioni di cui al presente articolo del consiglio di amministrazione vanno sottoposte, ove previsto da specifiche disposizioni di legge, all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che decide, previa acquisizione, se previsto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è costituito con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composto da 5 membri:
a)  dal presidente, nominato ai sensi del precedente articolo 6, che lo presiede;
b)  da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
c)  da un rappresentante di ciascuna delle università degli studi siciliane con esperienza decennale e competenze nel settore zootecnico (facoltà di agraria di Palermo e Catania, facoltà di veterinaria di Messina) designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e delle foreste, su segnalazione di una terna di nominativi delle rispettive università.
I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Per i predetti componenti vanno applicate le vigenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalle leggi che regolano la materia.
In caso di gravi anomalie nella gestione il Presidente della Regione siciliana su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, con decreto motivato, sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario per una durata prestabilita.

Art. 9

Almeno novanta giorni antecedenti alla scadenza del consiglio di amministrazione, il presidente chiede all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'attivazione delle procedure necessarie alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 10

Avvenuta la costituzione del consiglio di amministrazione, il Presidente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della costituzione medesima, provvede alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione prende atto delle dimissioni presentate dai membri del consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla presentazione delle stesse.
Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.
Il presidente dell'Istituto informa l'Assessore regionale per l'agri coltura e le foreste per l'attivazione delle procedure relative alla sua sostituzione.
Analoga procedura deve essere eseguita in caso di morte di un consigliere o di impedimento permanente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consecutive del consiglio, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunziata dal consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.
Il presidente, ne informa, ai fini della sostituzione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
La sostituzione è limitata al periodo di durata del consiglio in carica.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 volte all'anno e tutte e volte che il presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei consiglieri.
La convocazione delle adunanze ordinarie è disposta dal presidente, con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione delle adunanze straordinarie è disposta anche telegraficamente con preavviso di almeno 2 giorni, dal presidente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta da almeno 2 consiglieri, i quali devono indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del consiglio.
Tutto quanto concerne la regolare tenuta delle adunanze è demandato ad apposito regolamento interno.

Art. 14

La pianta organica, le attribuzioni e le mansioni, i diritti e i doveri del personale dipendente, che non ha un rapporto di lavoro con la Regione siciliana, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore zootecnico, sono stabiliti nel regolamento organico. Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi, corredati dal parere del collegio sindacale, al servizio di vigilanza dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste per la relativa approvazione.

Art. 15

Il collegio sindacale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, ed è composto dal presidente e da due componenti che devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.
I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall'incarico, i parenti e gli affini sino al quarto grado dei componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto. Le decisioni del collegio vengono adottate a maggioranza.

Art. 16

Il collegio sindacale ha il compito di:
a)  controllare la gestione dell'ente, a tal fine i sindaci hanno facoltà di effettuare accertamenti e richiedere notizie dell'andamen to generale della gestione e sui singoli atti della medesima;
b)  accertare la regolare tenuta della contabilità;
c)  esaminare i bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni;
d)  accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituto o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Art. 17

I componenti del collegio sindacale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
In caso di morte, dimissioni o impedimento di un sindaco l'auto rità competente provvede alla sua sostituzione.

Art. 18

Il direttore dell'Istituto è nominato dal presidente dell'istituto su proposta del consiglio di amministrazione.
Il direttore ha la direzione tecnica ed amministrativa dell'Istituto ne esercita i poteri di gestione ed ha la diretta responsabilità verso il consiglio di amministrazione, sul regolare funzionamento dell'Istituto medesimo; in particolare:
a)  formula proposte ed esprime pareri al presidente dell'Isti tuto ed al consiglio di amministrazione;
b)  cura l'attuazione dei piani e dei programmi in base alle direttive espresse dal presidente e dal consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio amministrazione;
c)  è il capo del personale dell'istituto ed adotta gli atti relativi all'organizzazione ed alla gestione dello stesso;
d)  attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi e fornendo le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per perseguire detti obiettivi, sentiti i dirigenti medesimi,
e)  esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate dell'istituito rientranti nella competenza del proprio ufficio;
f)  propone l'indirizzo scientifico dell'Istituto;
g)  predispone il piano organico delle ricerche che devono essere eseguite in collaborazione con il personale tecnico;
h)  è consegnatario degli immobili e mobili dell'Istituto;
i)  predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e presenta in allegato, in conformità agli indirizzi tecnico-amministrativi deliberati dal consiglio di amministrazione ed, in armonia ai fini dell'istituto, un concreto e dettagliato programma delle iniziative che intende svolgere durante l'esercizio finanziario nonché presenta annualmente al consiglio di amministrazione un rapporto sui lavori eseguiti;
l)    propone al consiglio di amministrazione le eventuali riforme da introdurre nel funzionamento dell'Istituto; 

m)  su delega del presidente promuove e resiste alle liti ad ha il potere di conciliare e transigere;
n)  partecipa, ai sensi del presente statuto, con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione;
o)  presiede al controllo di gestione e all'attività di valutazione dei dirigenti.
In caso di sua assenza o impedimento può essere sostituito da un dirigente in servizio presso l'Istituto designato dal presidente del consiglio di amministrazione.
L'incarico di direttore è conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo. Nell'incarico di direzione sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Il relativo trattamento economico ha carattere omnicomprensivo.

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge concernenti la materia degli enti pubblici regionali, le disposizioni della legge regionale n. 10/2000 e del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili.
(2003.39.2341)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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