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Statuto del Comune di Fondachelli Fantina. Modifiche ed integrazioni
Lo statuto del Comune di Fondachelli Fantina è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993.
Con deliberazioni del consiglio comunale n. 40 del 7 agosto 2003 e n. 42 del 13 agosto 2003 sono state approvate le seguenti modifiche ed integrazioni relativamente all'istituto del "difensore civico":
Art. 25 Nomina e durata in carica
1) L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica con votazione segreta, scelto fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2) Il difensore civico rimane in carica per tutta la durata dell'amministrazione che lo ha eletto.
3) Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti: a) età non inferiore a 30 né superiore a 70 anni; b) adeguata competenza in materie giuridiche o umanistiche; c) specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.
Art. 27 Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza e revoca
1) Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale; b) i membri del Parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali; c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello; d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso.
2) L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con lo status di dipendente del Comune. Il cittadino che copre la carica di difensore civico non può assumere incarichi professionali, né può assumere appalti di lavori, di forniture e di servizi nell'interesse del Comune.
3) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
5) Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
6) Rendendosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, il consiglio comunale entro 60 giorni provvede alla nomina del successore.
Art. 29 Ufficio
1) Il Comune, nei limiti della propria disponibilità, a secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni, metterà a disposizione del difensore civico un dipendente e le attrezzature e i locali necessari.
2) All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
3) Al difensore civico può essere corrisposto fino ad un massimo di 1/6 dell'indennità di carica del sindaco, possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco. (2003.37.2186)
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