REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Altofonte


Lo statuto del Comune di Altofonte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 19 settembre 1993.
Si ripubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 2 luglio 2003.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Ruolo e finalità del Comune
Art.  1
Ambito normativo

1.  Il presente statuto è articolato in n. 8 titoli e n. 108 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Altofonte secondo i principi dettati dalla legge vigente.
2.  Il Comune di Altofonte, ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto, è l'ente che rappresenta e tutela i diritti della comunità che vive nel suo territorio e, nella unità della Repubblica italiana, secondo il principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza; esercita funzioni amministrative proprie e le funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale e dai trattati dell'Unione europea.
Art.  2
Ambito di applicazione

1.  Il presente statuto, in attuazione dei principi costituzionali e legislativi, costituisce l'ordinamento generale del Comune, stabilendo le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione democratica, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, lo stemma ed il gonfalone.
2.  Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art.  3
Territorio, gonfalone, stemma

1.  Il Comune, nei suoi atti e nel sigillo, è identificato con la denominazione "Comune di Altofonte", e con il suo stemma riconosciuto con D.P.C.M. del 3 ottobre 1932.
2.  Il Comune ha sede legale in Altofonte nella casa comunale, attualmente sita in piazza Falcone Borsellino, n. 18.
3.  Il territorio comunale comprende la parte del suolo nazionale limitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'ISTAT.
4.  Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali ed in altre pubbliche ricorrenze.
5.  L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad enti ed associazioni, sono autorizzati dal sindaco con proprio provvedimento.
6.  Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art.  4
Finalità

1.  Il Comune, nel rispetto della piena affermazione dei diritti inviolabili della persona assume le iniziative e promuove gli interessi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini, ispirando la sua azione ai valori di libertà, democrazia, solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali.
2.  Il Comune di Altofonte ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e di ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi etnici e singoli individui; promuove e persegue la cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli e tra tutte le donne e gli uomini e assume le diversità di sesso, cultura, convinzioni ideali e religiose come valori e risorse su cui costruire un'Europa libera, democratica e socialmente equa. Il Comune di Altofonte ripudia la cultura dell'oppressione nelle sue storiche rappresentazioni e ogni altra forma si rappresenti nell'epoca contemporanea, così come ripudia ogni altra forma di dittatura e/o totalitarismo perseguita in virtù di principi politici, religiosi e filosofici e in generale ogni forma di limitazione delle libertà individuali e collettive così come sancite nella nostra Carta costituzionale in coerenza con i valori espressi dalla Resistenza.
3.  Il Comune promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
4.  Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'educazione e nella cura dei figli.
5.  Il Comune riconosce il ruolo fondamentale delle persone anziane per lo sviluppo socio-culturale della collettività mediante la valorizzazione delle loro potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della società.
6.  Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i propri cittadini emigrati.
7.  Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale della città, attraverso l'uso sostenibile delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità anche attraverso forme di democrazia partecipativa.
8.  Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
9.  Il Comune qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base dell'autonomia, del l'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza assicurando il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
10.  Il Comune promuove la formazione di una coscienza civile ed assume come prioritaria la propria funzione contro la mafia e tutte le forme di criminalità, impedendo la presenza di condizionamenti clientelari ed affaristici.
11.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
12.  Nell'ambito dei propri poteri e funzioni il Comune di Altofonte si impegna al riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali al fine di evitare le disparità fra sessi e promuove gli interventi necessari per assicurare rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, politiche, laiche, religiose e sessuali anche attraverso la promozione dei valori della solidarietà.
13.  Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela del territorio e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
14.  Il Comune promuove la riappropriazione del l'identità attraverso il recupero della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale ed artistico.
15.  Il Comune promuove, sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle libere associazioni appartenenti a qualsiasi credo religioso e politico.
16.  Il Comune promuove le attività sportive, culturali, musicali, ricreative e del tempo libero.
Capo II
Tutela della persona e del territorio
Art.  5
Principi generali

1.  Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida:
-  la libertà, la democrazia, la giustizia, la pace e la non violenza;
-  la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;
-  la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.
2.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana.
Art.  6
Diritti dei minori

1.  Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti di ogni minore senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del minore stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2.  Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al minore il diritto:
a)  alla vita;
b)  al nome;
c)  alla famiglia;
d)  alla libertà di espressione;
e)  alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
f)  alla istruzione, allo studio e alla formazione al lavoro;
g)  alla libertà di associazione;
h)  al gioco.
3.  Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il minore contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale.
Art.  7
Solidarietà sociale

1.  Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
Art.  8
Tutela delle "Diversità"

1.  Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione delle persone affette da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2.  Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra la persona ed il suo ambiente.
3.  Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b) assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento della persona nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
g) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla normativa vigente.
Art.  9
Pace e non violenza

1.  Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli - Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici -, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca, di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunitaria.
3.  Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace proposte dalle istituzioni culturali, religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4.  Il Comune afferma la propria volontà di pace, di non violenza e di rispetto dell'ambiente e pertanto dichiara il proprio territorio non disponibile ad accogliere installazioni nucleari sia militari che civili.
5.  Inoltre il Comune fa proprio il vessillo della pace che può esporre sulla facciata del palazzo comunale promovendo iniziative di pace all'interno del proprio territorio e stimolando in tal senso cittadini, gruppi e istituzioni per il sostegno degli ideali pacifisti.
Art.  10
Diritto all'ambiente e sua tutela

1.  Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2.  Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo, del sottosuolo e delle acque nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e comunitarie.
3.  Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4.  L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono.
Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5.  Il Comune nel pieno rispetto dell'ambiente promuove le iniziative volte alla riduzione dei prodotti nocivi alla salute e all'ambiente stesso promuovendo l'impiego dell'agricoltura biologica e l'utilizzazione di fonti energetiche alternative.
6.  Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.
Art.  11
Tutela e sviluppo del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.  Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2.  Il Comune tutela e salvaguarda altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quale bene di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boschive, lacustri e sorgive.
Art.  12
Promozione dei beni culturali e del turismo

1.  Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2.  Al tal fine il Comune tutela le tradizioni locali, il costume e il patrimonio artistico e culturale promuovendone lo sviluppo e predisponendo le misure e le strutture necessarie per la sua fruizione.
3.  Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.
Art.  13
Promozione delle attività sportive e ricreative

1.  Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento idoneo a migliorare l'inserimento, la crescita e la qualificazione sociale di ogni individuo.
2.  Per il raggiungimento di tali finalità il Comune istituisce appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3.  Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art.  14
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3.  Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5.  Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività rendendo operativo e potenziando il nucleo comunale di protezione civile e favorendo forme di collaborazione volontaria.
6.  Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti o mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7.  Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo III
Il consiglio comunale
Art.  15
Gli organi elettivi del Comune

1.  Sono organi elettivi del Comune: il consiglio comunale ed il sindaco.
2.  Il consiglio comunale è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per le funzioni di competenza statali.
4.  Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di governo con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
Art.  16
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità locale, determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
2.  Il consiglio comunale dura in carica 5 anni, è composto da n. 15 consiglieri; la sua elezione, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono disciplinate dalle leggi regionali vigenti.
3.  La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.
4.  Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.
5.  Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
6.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse.
7.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art.  17
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto

1.  La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
4.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì il vice presidente secondo le medesime modalità.
5.  Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
6.  Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art.  18
Competenze e funzioni del consiglio comunale

1.  Il consiglio disciplina con apposito regolamento, adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica:
a) le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
b) lo svolgimento dei propri lavori;
c) le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
d) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni permanenti temporanee e/o speciali;
e) la gestione di tutte le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione;
f) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza dei due quinti dei consiglieri in carica.
2.  Il consiglio individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
-  atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra Comuni e quelle fra Comune e Provincia; istruzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
-  atti di normazione: regolamenti, fatta eccezione per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  atti di programmazione e di indirizzo: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari (ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche), programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitale; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio; storni di fondi tra interventi appartenenti a servizi diversi del bilancio; conti consuntivi; istituzione e ordinamento dei tributi; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione dei mutui e di emissione di prestiti obbligazionari; spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo ed alla locazione di immobili; autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge, sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune.
3.  Il consiglio comunale ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
4.  Il consiglio comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
5.  Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente articolo e dai regolamenti ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
6.  Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
7.  L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento. I consiglieri hanno inoltre facoltà di presentare interrogazioni d'urgenza.
8.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
9.  Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art.  19
Le sedute consiliari

1.  Il consiglio comunale, convocato dal presidente, deve essere riunito, in sessione ordinaria, almeno una volta ogni trimestre, nei giorni ed ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare. Il consiglio comunale può essere convocato in sessione straordinaria:
a) per domanda motivata di un terzo dei consiglieri in carica;
b) su determinazione del presidente;
c) su richiesta del sindaco.
In tal caso la riunione del consiglio comunale deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
2.  La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con il relativo elenco degli affari deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta. In tal caso la trattazione dell'intero ordine del giorno o di un singolo provvedimento, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
3.  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
4.  L'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del consiglio deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio entro i termini di cui ai commi precedenti e contestualmente viene informata la cittadinanza almeno mediante l'affissione di manifesti di avviso pubblico.
5.  Gli atti e i documenti relativi agli affari da trattarsi sono depositati nell'ufficio di segreteria generale, perentoriamente almeno 3 giorni prima dell'adunanza del consiglio, affinché i consiglieri possano prenderne visione e averne copia.
6.  Gli elenchi e gli affari da trattare, in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nei commi precedenti.
7.  Il presidente, nel fissare l'ordine del giorno, valuta i suggerimenti emersi dalla conferenza dei capigruppo ed iscrive le proposte all'ordine del giorno nel modo seguente:
a) proposte del sindaco;
b) proposte della giunta;
c) proposte dei capigruppo;
d) proposte sottoscritte da almeno 3 consiglieri;
e) altre proposte.
Art.  20
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1.  Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.
2.  Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata alla elezione del sindaco.
3.  Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario per la cui nomina e competenza si applicano le disposizioni dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche e integrazioni.
4.  Il consiglio comunale inoltre decade:
-  nel caso di fusione di due o più comuni;
-  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.
5.  Il consiglio viene a cessare:
-  in quanto violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
-  per la mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio.
Art.  21
Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni è stabilita dalla legge e dal consiglio comunale.
2.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni. Può chiedere altresì, unitamente a un terzo dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
3.  Il consigliere comunale, su richiesta, ha diritto di ottenere, anche in copia, dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4.  Il consigliere comunale è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
5.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art.  22
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimano immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
2.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
3.  Verso i consiglieri comunali che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
4.  Verso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.
La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'ordine del giorno.
5.  Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
6.  Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 5.
7.  Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.
Art.  23
La presidenza del consiglio

1.  Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buon andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2.  Il presidente del consiglio convoca e presiede il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
3.  Il presidente del consiglio fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.
4.  Il presidente del consiglio per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
5.  In caso di assenza o impedimento, il presidente del consiglio è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
6.  Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale. Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere consegnati almeno 5 giorni prima della seduta e 24 ore prima per le sedute urgenti.
Art.  24
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3.  Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
4.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art.  25
I gruppi consiliari, capigruppo

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da 2 o più componenti secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2.  I consiglieri, di norma, vengono eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento.
3.  I consiglieri, i quali non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi di ufficio in un unico gruppo misto che come tale deve essere composto da almeno 2 consiglieri.
4.  Entro 10 giorni dalla prima seduta i gruppi consiliari si riuniscono per l'elezione di un capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista al quale il gruppo si riferisce e, nel caso del gruppo misto, il consigliere più anziano per età.
5.  Per l'espletamento delle loro funzioni consiliari deve essere messo a disposizione dei gruppi consiliari almeno un locale del Comune, a seconda delle disponibilità, stabilendo, qualora necessarie, anche delle turnazioni, per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.
Art.  26
La conferenza dei capigruppo

1.  La conferenza dei capigruppo è presieduta del presidente del consiglio.
2.  La conferenza è convocata, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, dal presidente, per esprimere pareri sulla programmazione dei lavori del consiglio.
3.  Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
4.  Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente in consiglio comunale, non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
5.  Il presidente sottopone alla conferenza di capigruppo la proposta di ordine del giorno.
6.  In difetto d'accordo, il presidente provvede alla fissazione dell'ordine del giorno.
Art.  27
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire commissioni consiliari permanenti nominate nel proprio seno con funzioni consultive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del consiglio comunale. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione. A tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del consiglio.
2.  Il consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi o per controllare specifiche attività. In tal caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza e la deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3.  Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale
4.  Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco, dall'assessore delegato o dagli uffici, le informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
5.  Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà, se invitati, di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
6.  Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art.  28
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti dei Comuni in altri organismi e su qualsiasi altra materia attinente all'amministrazione comunale, può deliberare, su proposta di almeno tre consiglieri, l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per concluderla e riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza che ne coordina l'attività. La commissione può effettuare l'audi zione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del direttore generale e dei dipendenti comunali, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.
4.  La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione. I verbali, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, resteranno riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
5.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
6.  Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione.
Art.  29
Potere di inchiesta

1.  Gli uffici e i relativi responsabili sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività ispettiva e di controllo dei consiglieri comunali. Eventuali lagnanze e sanzioni disciplinari devono essere esposte e motivate dai consiglieri comunali al segretario generale. I consiglieri comunali hanno il diritto di conoscere tempestivamente e con certezza i provvedimenti adottati nei confronti dei dipendenti inadempienti.
Capo IV
Il sindaco
Art.  30
Elezione

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3.  Il sindaco dura in carica 5 anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
4.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
Art.  31
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla normativa vigente.
2.  Il sindaco rappresenta l'ente, nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività; convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
3.  Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
5.  Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
6.  Ha competenza e poteri di vigilanza sulla attività degli assessori, dei dirigenti, dei propri collaboratori e delle strutture gestionali-esecutive.
7.  Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
8.  Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
9.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale.
10.  Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
11.  In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
12.  Quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
13.  Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
14.  Il sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire, nei limiti di legge, incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di 2 esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello stabilito dalla normativa vigente.
15.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
16.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art.  32
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione l'assessore anziano.
Art.  33
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale.
Art.  34
Cessazione dalla carica di sindaco

1.  Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissione, rimozione, impedimento permanente o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è l'Assessorato regionale degli enti locali. Nelle ipotesi di dimissioni, impedimento permanente o morte, compete al segretario comunale comunicare l'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale e all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissione, rimozione, impedimento permanente o morte comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio comunale che rimane in carica fino a nuova elezione che si svolge contestualmente alla elezione del sindaco.
Capo V
La giunta municipale
Art.  35
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco che la convoca e la presiede, e da un numero di 6 assessori.
2.  La giunta è nominata con provvedimento del sindaco immediatamente esecutivo e comunicato, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura e all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti fra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. Nella formazione della giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
4.  La durata della giunta è fissata in 5 anni. La cessazione, la decadenza o la rimozione sono disciplinate dalla legge.
5.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
6.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  36
Ruolo

1.  La giunta è l'organo collegiale di governo e di amministrazione del Comune. Essa svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione del rispetto delle norme vigenti.
3.  Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive e i mezzi idonei per l'espletamento dell'attività gestionale ed esecutiva.
4.  Esercita unitamente al sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
Art.  37
Funzionamento della giunta ed attribuzioni

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo in successione dal componente della giunta più anziano di età), che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco sentita la giunta.
3.  Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
5.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
6.  Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge.
7.  La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
a) acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
b) contributi;
c) approvazione dei progetti delle opere pubbliche;
d) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
e) nomina di tecnici e professionisti esterni;
f) affidamento dei servizi socio-assistenziali;
g) programma triennale del fabbisogno del personale;
h) piano esecutivo di gestione;
i) autorizza le transazioni;
j) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
8.  Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
9.  Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di indirizzo politico-amministrativo in ogni caso distinti dagli atti di gestione.
10.  La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
11.  La giunta non può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.
Art.  38
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
3.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco.
4.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale carica intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale o provinciale.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate deleghe. Nei limiti della delega conferita, gli assessori adottano gli atti di competenza del sindaco; forniscono ai responsabili del settore o del servizio direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione e impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente; svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai responsabili medesimi.
7.  Le deleghe conferite agli assessori o ogni modifica delle stesse sono comunicate entro 15 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai responsabili del settore o del servizio.
Art.  39
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina di nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza, impedimento permanente o morte di un componente della giunta.
2.  In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
3.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art.  40
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Salvo che la legge non disponga diversamente, le sedute degli organi collegiali sono valide allorquando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati, e le relative deliberazioni vengono validamente adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2.  Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi, propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.
3.  Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano anche al segretario comunale, al vice-segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.
Titolo III
ORGANI BUROCRATICI
Capo VI
Organizzazione degli uffici e del personale
Art.  41
Principi strutturali e organizzativi degli uffici

1.  Il Comune disciplina, con propri regolamenti ed in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali adottati devono dare concreta attuazione alle esigenze peculiari del Comune.
2.  L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo attribuiti al consiglio comunale, alla giunta comunale ed al sindaco e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile attribuiti al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili dei settori.
3.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
4.  L'amministrazione comunale riconosce e tutela il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetti che concorrono all'attuazione della contrattazione decentrata. Deve garantire pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori applicando le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art.  42
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  La giunta attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni, le competenze e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra i settori e il direttore, ove nominato, e gli organi amministrativi.
2.  Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione e di controllo.
4.  Gli uffici si articolano per funzioni omogenee ed attribuiscono ad un unico ufficio, denominato settore, la responsabilità complessiva di ciascun procedimento.
5.  Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.
Art.  43
Direttore generale

1.  Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate a quelle di questo Comune, raggiungano i 15 mila abitanti.
2.  Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale, quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente.
3.  I provvedimenti di nomina hanno durata non superiore a quella del mandato del sindaco. Al momento delle dimissioni, revoca o scadenza del mandato del sindaco la nomina di direttore generale decade automaticamente.
Art.  44
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A lui rispondono i responsabili dei settori e di posizioni organizzative nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) organizzative;
b) gestionali e di coordinamento;
c) di programmazione;
d) di controllo e valutazione;
e) di gestione del personale.
Art.  45
Responsabile di settore

1.  I responsabili dei settori strutturano, organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo gli indirizzi impartiti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Il sindaco sulla base dello schema organizzativo approvato dalla giunta e su eventuale indicazione del direttore generale, attribuisce gli incarichi di responsabili di settore a dipendenti dell'ente, di qualifica adeguata, o a soggetti esterni, nel rispetto dei criteri per il conferimento delle posizioni approvati con atto di giunta comunale.
3.  Gli incarichi di responsabile hanno, di norma, ad oggetto:
a) la direzione e il coordinamento di tutte le attività proprie di ogni singolo settore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'amministrazione;
b) la progettazione, la consulenza, lo studio e la ricerca;
c) lo svolgimento di compiti di alta specializzazione (ivi comprese le specializzazioni che comportano l'iscrizione in albi);
d) lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva, di controllo e vigilanza.
4.  Gli incarichi hanno durata di un esercizio finanziario e sono rinnovabili e revocabili.
5.  Gli stessi si intendono rinnovati automaticamente se non perviene agli interessati, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario, lettera di revoca.
6.  Qualora non sia possibile individuare un funzionario dell'ente a cui attribuire l'incarico di responsabile di settore, il sindaco può conferire l'incarico di responsabile al direttore generale e qualora non fosse prevista tale figura, al segretario comunale.
Art.  46
Competenze e funzioni del responsabile di settore

1.  I responsabili esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti e dallo statuto comunale, dai regolamenti e dagli atti degli organi di governo.
2.  I responsabili, in conformità all'indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di governo alla cui formazione collaborano, negoziano le risorse (PEG), ne garantiscono la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane, strumentali, di servizio e l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3.  Spetta ai responsabili l'esercizio di ogni altra funzione ad essi assegnata, la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, l'adeguamento degli standard dei servizi alle esigenze dell'utenza in rapporto alle risorse disponibili.
4.  Il sindaco può delegare ai responsabili ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5.  I responsabili dei settori sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
Art.  47
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1.  Il sindaco, sentita la giunta comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può individuare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione devono stabilire la durata, i criteri, i requisiti e tutti gli elementi necessari per le nomine. In mancanza si applicano quelle previste per la nomina degli assessori.
Art.  48
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato e il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali il segretario è confermato.
3.  Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco previa deliberazione della giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
4.  Il Comune può stipulare convenzione per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'agenzia.
5.  Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi di governo del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art.  49
Compiti e funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Il sindaco ove si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina di quest'ultimo, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
3.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.
Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabile del settore;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
Art.  50
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Ogni dipendente è altresì direttamente responsabile verso i responsabili dei servizi e verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art.  51
Responsabilità

1.  Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le norme vigenti in materia di responsabilità civile, penale e contabile degli impiegati civili dello Stato.
Titolo IV
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Capo VIII
Il procedimento amministrativo
Art.  52
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  A tutti i cittadini è garantita la partecipazione al procedimento di adozione degli atti amministrativi produttivi di conseguenze giuridiche nei loro confronti e nei confronti della collettività.
2.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
3.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
Art.  53
Informazione - Responsabilità del procedimento Iter procedimentale

1.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
2.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità e informazione, (mediante affissione presso pubblici locali, etc.)
4.  Gli aventi diritto entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla comunicazione personale o alla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
5.  Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
6.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduta da contraddittorio orale.
7.  I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
8.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
9.  Nel caso in cui il procedimento amministrativo investa interessi collettivi e pubblici, i modi e i tempi della sua completa attuazione devono essere definiti in via prioritaria per l'ente.
Titolo V
SERVIZI
Capo IX
Servizi pubblici comunali
Art. 54
Principi

1.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.
2.  Il Comune favorisce e promuove:
-  la partecipazione alla organizzazione dei servizi pubblici di enti, associazioni di volontariato, libere associazioni operanti in settori di competenza comunale;
-  la partecipazione alla organizzazione dei servizi pubblici degli utenti singoli o associati.
3.  Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con l'organismo di tutela dell'utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni.
Art.  55
Forme di gestione

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla normativa vigente:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
7.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
Art.  56
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati.
Art.  57
Aziende speciali

1.  Il Comune per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'Azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  La composizione del consiglio di amministrazione viene comunicata, con relazione nella prima seduta utile, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
6.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
7.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  58
Istituzioni

1.  Per l'espletamento di servizi socio-assistenziali, sportivi, turistici e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
2.  L'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti congiuntamente all'approvazione dello statuto.
3.  Con propria deliberazione il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
4.  Il regolamento disciplina l'attività dell'istituzione, la dotazione organica di personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5.  Il regolamento può prevedere il ricorso al personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
6.  Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale, il quale esprime formalmente le proprie valutazioni.
8.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
9.  Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
10.  Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
11.  Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
12.  Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione; è il responsabile del personale; garantisce la funzionalità dei servizi; adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.
Art.  59
La concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara pubblica alla quale viene garantita la massima pubblicità, ritenendo la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge e, tenendo altresì conto delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.  60
La società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o quando sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4.  Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5.  Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
6.  Il Comune può costituire anche società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dell'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art.  61
I consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.
2.  I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
5.  Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
6.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
7.  Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art.  62
Unione di Comuni

1.  Per la erogazione e/o gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
2.  Tale unione è propedeutica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art.  63
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale, con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.  64
Accordi di programma

1.  Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale che richiedono per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2.  Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere a compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3.  Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4.  Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regione, Comuni ed altri enti pubblici) tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5.  Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consigliare competente, ove istituita, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
7.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
8.  L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o del sindaco, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
10.  Nell'ipotesi in cui l'accordo assuma valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.
11.  La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
12.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Capo X
Cittadini e Partecipazione
Art.  65
Principi generali

1.  Il Comune caratterizza la propria attività secondo i principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  Il Comune si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da esso direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
3.  Titolari dei diritti di partecipazione sono:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Altofonte;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età;
c) i cittadini non residenti, purché esercitanti nel Comune la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
d) i nati e non più residenti in Altofonte;
e) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, svolgano la propria attività prevalente di lavoro o di studio in Altofonte;
4.  A tal fine il Comune incentiva e promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione;
b) forme di consultazione;
c) la partecipazione di altre nuove forme associative quali consulte, gruppi di lavoro, commissioni, comitati di utenti, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni degli studenti, comunità di produttori, agricoltori, consumatori, etc.
Art.  66
Il regolamento degli istituti di partecipazione

1.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini della predetta partecipazione. Il regolamento, in particolare, dovrà anche prevedere e definire la natura delle forme associative, l'apposito registro, le modalità di accesso ai servizi ed alle strutture comunali, le forme di collaborazione con l'ente, gli interventi di carattere finanziario. In tale regolamento dovranno figurare inoltre le procedure e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli successivi.
Art.  67
Diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune anche attraverso il diritto di udienza da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali. Esso costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del diritto di udienza, è volto non ad assumere o fornire informazioni, ma assume le connotazioni di una esplicita pressione.
3.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per l'esposizione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento di risposta da parte dei soggetti di cui al comma 1.
4.  Le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo precedente.
Art.  68
Diritto di petizione - Iniziativa - Interrogazione

1.  Cittadini singoli o associati possono presentare al sindaco istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità nelle forme regolamentari.
2.  Possono inoltre avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
3.  Possono altresì rivolgere al sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
4.  Il regolamento degli istituti di partecipazione, di cui all'art. 64, dovrà stabilire:
a) la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata, la pubblicizzazione;
b) le modalità di presentazione delle proposte per l'adozione di atti amministrativi, i tempi e le procedure per l'esame e l'eventuale adozione di provvedimenti da parte degli organi competenti, le materie non ammissibili ai fini dell'esercizio del diritto di iniziativa;
c) le modalità dell'interrogazione e della eventuale risposta.
5.  Se il termine previsto dal regolamento non viene rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Art.  69
Diritto di accesso e di informazione

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa tutti gli atti e i documenti amministrativi sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
2.  E' garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3.  Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni e reclami è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e disciplinato con apposito regolamento secondo i principi e le modalità previste dalla normativa vigente, utilizzando personale con idonee qualificazioni e capacità.
4.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
6.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame od estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento di cui al comma 1.
Art.  70
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art.  71
Reclami

1.  I soggetti che si ritengono lesi da un provvedimento amministrativo possono proporre reclamo chiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento.
2.  Il difensore civico esamina il reclamo e sentito l'interessato, qualora ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento o l'accoglimento o il rigetto dello stesso.
3.  L'organo competente dovrà motivare il mancato accoglimento della proposta del difensore civico.
Art.  72
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge ruolo di garante dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini.
3.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede in una seduta successiva, da tenersi entro 10 giorni, ad una ulteriore votazione nella quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
4.  Il difensore civico può essere istituito in convenzione con altri Comuni.
Art.  73
Requisiti - Elezione e durata

1.  Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio e dotata di competenza giuridico-amministrativa.
2.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale entro 30 giorni dall'avviso pubblico.
3.  Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione consiliare. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
c) i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
d) i ministri di culto;
e) gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
f) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario comunale o dirigenti del comune.
h) chi ricopre incarichi direttivi in partiti politici e sindacati.
4.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. L'incarico di difensore civico può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio comunale assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
5.  Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile.
6.  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art.  74
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto.
3.  Il difensore civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio comunale. Egli segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze. In caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge o di regolamento.
4.  A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi appositamente previsti dal regolamento.
5.  Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6.  Acquisite tutte le informazioni utili:
a) rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto l'intervento;
b) invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
c) segnala al sindaco, al presidente del consiglio comunale e gli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla superiore lettera b).
7.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
8.  Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
9.  Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
10.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui procedimenti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.
Art.  75
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte, anche di carattere procedurale ed organizzativo, tese alla realizzazione di un'amministrazione imparziale, efficace ed efficiente.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può disporre l'audizione del difensore civico per fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo stesso consiglio e il presidente del consiglio possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
4.  Al difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile pari a E 400.
5.  Il difensore civico è obbligato, per almeno 2 volte nel corso dell'anno, a convocare pubbliche assemblee riguardanti materie e tematiche locali in contraddittorio tra l'amministrazione ed i cittadini.
Art.  76
Forme di consultazione

1.  Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione del Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 65, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
a) consiglio comunale dei ragazzi;
b) consulte;
c) conferenze di settore;
d) consigli comunali aperti;
e) referendum;
f) incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
g) realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.
Art.  77
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.
3.  In deroga a quanto previsto dall'art. 64, comma 3 b), il regolamento comunale potrà prevedere per la partecipazione un'età inferiore.
Art.  78
Consulte

1.  Il Comune con apposito atto del consiglio comunale, potrà istituire e nominare con voto limitato ad uno, consulte di settore con particolare riguardo ai settori: economico, sociale, culturale, sportivo.
2.  I componenti delle consulte saranno convocati e presieduti dal sindaco e dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
3.  Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento degli istituti di partecipazione.
Art.  79
Conferenze di settore

1.  Il sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui all'art. 64 del presente statuto, che svolgano la loro attività nel settore interessante la questione da trattare nonché, con congrua motivazione, ai cittadini o gruppi ugualmente interessati.
2.  Del parere reso si redige apposito verbale. Tale parere entrerà a far parte integrante della motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.
Art.  80
Consiglio comunale aperto

1.  In presenza di particolari ragioni sociali, economiche, politiche e culturali il presidente può convocare di propria iniziativa un consiglio comunale aperto. Possono chiedere la convocazione del consiglio comunale aperto il sindaco, la conferenza dei capigruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 300.
2.  Il consiglio viene convocato tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
3.  Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dal presidente di concerto con la conferenza dei capigruppo.
4.  Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento comunale di funzionamento.
5.  Del consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno che il consiglio comunale potrà poi recepire.
6.  Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.
Art.  81
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune, ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli del l'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative o da 3/5 dei consiglieri assegnati.
4.  La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco.
5.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico ove nominato o dal segretario comunale, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
6.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalla ore 8,00 alle ore 21,00; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7.  Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
8.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
9.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico se nominato o dal segretario comunale e composto dal responsabile dei servizi demografici, da due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
10.  Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
11.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
12.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art.  82
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio; la vita economica, sociale e culturale della comunità. L'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art.  83
Referendum abrogativo

1.  Al fine di consentire ai cittadini residenti nel Comune l'esercizio della funzione di indirizzo politico, è ammessa l'indizione di referendum abrogativi di atti di interesse generale, fatta eccezione per quelli relativi alle materie indicate al seguente comma del presente articolo.
2.  Non possono formare oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
-  tributi e tariffe;
-  bilancio e contabilità;
-  designazioni e nomine;
-  personale;
-  provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
-  piano urbanistico strutturale, regolamento urbanistico, regolamento edilizio;
-  statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
-  non sono ammessi altresì gli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative;
-  materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone.
3.  Le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni e la validità delle stesse sono quelle previste dall'art. 80 del presente statuto.
Art.  84
Altre forme di partecipazione

1.  Le forme di partecipazione relative ai punti f) e g) dell'art. 75 sono disciplinate dal regolamento degli istituti della partecipazione.
Capo XI
Associazionismo e partecipazione
Art.  85
Principi generali

1.  Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2.  Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica.
3.  Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio ed innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di produzioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, arti stico.
4.  Il Comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e le affida la gestione di alcuni servizi comunali anche attraverso apposite convenzioni.
5.  Promuove la partecipazione dei giovani e riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa e formativa dello sport.
6.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento ai bambini, donne, anziani e disabili.
7.  Promuove e favorisce la partecipazione delle organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole attuando forme di incentivazione.
Art.  86
Valorizzazione del volontariato

1.  Il Comune recepisce i principi e le finalità contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 226.
2.  Riconosce la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita e allo sviluppo dell'ambiente.
3.  Valorizza, altresì, tutte le iniziative che, costituendo libera espressione della società civile, realizzano forme di solidarietà sociale e di impegno personale e volontario; concorrono alla promozione della salute individuale e collettiva, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, al rafforzamento dei valori di convivenza e di opposizione alla cultura mafiosa.
4.  Incoraggia e sostiene l'attività di volontariato prestata singolarmente o tramite organizzazioni, come espressione di solidarietà spontanea e gratuita, senza fini di lucro e ad essa riconosce un effettivo valore sociale.
5.  Promuove e sostiene lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato locale, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di organizzazione ed iniziativa.
6.  Istituisce un "albo delle associazioni", nel quale le associazioni di volontariato senza scopo di lucro possono chiedere l'iscrizione secondo le norme contenute nell'apposito regolamento, articolato nelle sezioni:
a) solidarietà sociale;
b) socio-culturale;
c) socio-sanitaria;
d) ambientale;
e) sportiva;
f) promozione e diritti della persona.
7.  Il Comune, nell'attuazione delle proprie finalità può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato locale, iscritte all'albo di cui al comma 5, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo a quelli di competenza del Comune stesso.
8.  E' istituita la consulta delle associazioni che si riunirà due volte l'anno prima dell'approvazione del bilancio preventivo e consultivo. Composizione, funzioni, procedure operative della consulta saranno stabilite dal regolamento.
Art.  87
Albo delle associazioni

1.  Ai fini dell'iscrizione all'albo basta la presentazione da parte delle associazioni di una scrittura privata, avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti che abbiano la rappresentanza legale dell'organismo associativo.
2.  Le associazioni senza scopo di lucro iscritte all'albo e le società cooperative senza scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, della protezione ambientale, della cultura, dello sport e del tempo libero o espletanti comunque servizi di interesse collettivo, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati da un piano tecnico e finanziario, inerenti attività ed iniziative di interesse generale.
3.  Qualora i progetti siano riconosciuti dall'amministrazione comunale validi e congrui sul piano tecnico e finanziario, i soggetti di cui al comma precedente possono ottenere dal Comune contributi o ausili finanziari anche sotto forma di servizi, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
4.  Ai fini del precedente comma il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce i settori prioritari da sostenere. Sono in ogni caso prioritari di diritto gli interventi finanziari a favore delle associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato per la realizzazione ed il sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone disabili in situazioni di gravità.
5.  La mancata iscrizione all'albo non può in ogni caso costituire motivo di esclusione delle associazioni dall'esercizio dei diritti di partecipazione di cui alla legge ed al presente statuto.
Art.  88
Associazioni e organismi di partecipazione

1.  Per i fini di cui ai precedenti articoli il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e, nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
2.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art.  89
Bollettino comunale

1.  Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa, il Comune pubblica un bollettino periodico di informazione e di dibattito sugli atti comunali e su temi di interesse collettivo.
2.  Il bollettino del Comune è uno degli strumenti che garantisce il diritto all'informazione del cittadino. Ha periodicità bimestrale. In esso vengono pubblicati tutti gli atti burocratico-amministrativi di maggior rilievo.
3.  Il Comune riserva agli amministratori, ai funzionari, ai cittadini, alle organizzazioni politiche e sindacali, alle associazioni operanti nel territorio comunale, compatibilmente con le esigenze tecnico-editoriali, opportuni spazi di intervento nel bollettino.
4.  Sul bollettino, in particolare, vengono pubblicati tutti gli oggetti delle delibere adottate dalla giunta e dal consiglio comunale, con i relativi estremi di riferimento, nonché le determinazioni dei singoli responsabili di servizio. Il Comune potrà informare i cittadini anche in forma diversa da quella cartacea utilizzando strumenti informatici.
Titolo  VII
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo XII
Programmazione finanziaria
Art.  90
Principi generali

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
2.  Nell'ambito di detti principi il Comune persegue condizioni di effettiva autonomia finanziaria adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
Art.  91
Ordinamento finanziario

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2.  L'ordinamento finanziario comunale è riservato alla legge dello Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
3.  Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione.
4.  Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
5.  La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte e tasse proprie;
b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali e provinciali;
f) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate diverse;
i) liberalità.
6.  Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato, Regione, Provincia regionale solo se congruamente finanziate.
Art.  92
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La disciplina della contabilità del Comune è regolata da apposito regolamento.
3.  Gli atti con la quale la programmazione dell'attività del Comune viene definita e rappresentata sono:
a) bilancio di previsione annuale;
b) relazione previsionale e programmatica;
c) bilancio pluriennale.
4.  Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Art.  93
Contratti

1.  Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzioni e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione, nella quale vanno indicate con precisione:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
3.  Apposito regolamento stabilirà forme e modalità di conferimento, di nomine ed incarichi (ex artt. 2230-2222 codice civile).
Capo XIII
Il patrimonio comunale
Art.  94
I beni comunali

1.  I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio dalla categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene. Tale passaggio deve essere formalizzato con apposita delibera della giunta municipale.
2.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3.  Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, si applicheranno le disposizioni del regolamento di conta bilità.
4.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento; i beni patrimoniali possono essere locati, ceduti in comodato d'uso o in altre forme di contratto atipico.
5.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento dello stesso.
6.  Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art.  95
Gestione del patrimonio

1.  L'attività di gestione del patrimonio è regolata da apposito regolamento che dovrà stabilire:
a) le modalità per la tenuta degli inventari e i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale ed eventuale aggiornamento;
b) gli atti di competenza della giunta municipale finalizzati ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari;
c) modalità di alienazione dei beni immobili;
d) modalità di alienazione dei beni mobili.
2.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
Art.  96
Controllo di gestione

1.  Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
2.  Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
4.  Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale, previo parere espresso dal collegio dei revisori dei conti.
Art.  97
Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2.  Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa e di gestione economico-finanziaria dell'ente.
b) esercita secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
3.  Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco, al consiglio comunale e alle autorità competenti.
4.  I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5.  I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
6.  Ai revisori dei conti, in assenza di specifici accordi nazionali fra le parti interessate, viene corrisposto un trattamento economico nella misura stabilita dal consiglio comunale, nel pieno rispetto dei limiti di legge.
Art.  98
Collegio dei revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale assume la veste di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2.  Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi ed il trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3.  Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo XIV
Regolamenti
Art.  99
Autonomia regolamentare e ambito di applicazione

1.  Il Comune ha autonomia normativa che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2.  I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale.
3.  Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
4.  Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente e del deposito verrà dato congruo avviso pubblicato sull'albo pretorio ed in ogni altra forma ritenuta utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. Il regolamento rimarrà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'albo pretorio comunale e, ottenuto il riscontro di legittimità, diventerà efficace nel 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
5.  I regolamenti previsti sono approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello statuto.
Capo XV
Statuto
Art.  100
Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3.  L'ambito parziale di efficacia dello statuto è il territorio comunale.
4.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art.  101
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2.  La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
3.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari. Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
4.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni e n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art.  102
Modifiche, revisione dello statuto

1.  Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2.  La revisione statutaria può essere promossa, mediante il deposito presso il segretario comunale, di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa, da almeno:
a) un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;
b) da un terzo dei consiglieri comunali in carica.
3.  La proposta non può essere messa in discussione prima di 30 giorni e non oltre 2 mesi dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il sindaco e il presidente del consiglio curano che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4.  Prima dell'approvazione consiliare lo schema di statuto, deliberato dalla giunta comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli o associati affinché entro 30 giorni dall'avviso possano essere avanzate proposte o osservazioni.
5.  L'approvazione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6.  L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7.  Ogni 10 anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo il limiti di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il Comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedere detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Art.  103
Commissione per lo statuto

1.  E' istituita la commissione per lo statuto, composta dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale, dai capigruppo consiliari e dai rappresentanti delle forze politiche, presenti in consiglio comunale, non costituiti in gruppo consiliare.
2.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio che sarà sostituito dal vice presidente in caso di assenza o impedimento.
3.  Alle riunioni della commissione partecipa il segretario comunale con compiti di consulenza e redazione dei verbali.
Art.  104
Compiti della commissione per lo statuto

1.  La commissione avrà il compito di:
a) operare come osservatorio, dopo l'entrata in vigore dello statuto, per verificare le eventuali modifiche o aggiunte da apportare allo statuto e da proporre al consiglio comunale;
b) predisporre, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
c) dirimere eventuali controversie che potranno insorgere sull'interpretazione di norme statutarie.
Art.  105
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del l'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero degli interni.
3.  Copia del presente statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art.  106
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena cono scenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e deve essere tenuto a disposizione del pubblico. La visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità. Può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3.  Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune.
Art.  107
Difesa contro lo statuto

1.  La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela prevista dalla normativa vigente.
2.  Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3.  Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario; se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.
Art.  108
Adozione ed adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dovranno essere adottati ad esecutività del presente statuto nel rispetto di quanto contenuto nello stesso ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
(2003.38.2231)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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