REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


CORTECOSTITUZIONALE
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante: "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 63 depositato il 14 agosto 2003
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 30 luglio 2003, ha approvato il disegno di legge n. 634/a dal titolo "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 2 agosto 2003.
Il provvedimento legislativo, che nel testo elaborato per l'aula dalle competenti Commissioni permanenti constava di un solo articolo, secondo cui il termine previsto dall'art.17 della recente legge regionale n.4/2003 per la presentazione delle domande di definizione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria ex legge regionale n.37/85 e legge n.724/94 veniva riaperto sino al 31 dicembre 2003, è stato trasformato durante la discussione assembleare, a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti, in un contenitore in cui sono confluite disposizioni non attinenti alla materia oggetto di originaria disciplina bensì vertenti sui più disparati ambiti di intervento regionale, quali per citare ad esempio soltanto alcuni, la classificazione delle carcasse bovine, il regime giuridico di parte del personale degli enti locali, l'inquadramento dei dirigenti medici del servizio sanitario regionale etc.
Verosimilmente l'eterogeneità delle materie trattate e il ristretto lasso di tempo disponibile prima del rinvio dei lavori parlamentari per la pausa estiva non hanno consentito all'Assemblea regionale l'approfondimento e la ponderazione necessari, nonché l'esposizione delle eventuali ragioni poste a fondamento di talune disposizioni che danno adito a censure di illeggittimità costituzionale.
Gli articoli 1, 9 e 13 sono, infatti, oggetto di rilievi di ordine costituzionale per le motivazioni che di seguito si espongono.
L'art.1 testualmente recita:
"Vigilanza venatoria"

1.  Le somme impegnate nell'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art.17 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, per le finalità di cui all'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 (U.P.B. 2.2.1.3.2 capitolo 143311) possono essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio finanziario 2003.
La disposizione sostanzialmente consente l'utilizzo nell'esercizio in corso di somme (2-583 migliaia di euro) già impegnate regolarmente nell'anno precedente. E', pertanto, evidente ed incontestabile la violazione del principio costituzionale dell'annualità del bilancio, e delle spese dallo stesso autorizzate, posto, tra l'altro a garanzia del corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche. Peraltro, nè durante il dibattito parlamentare sono state espresse le particolari ragioni che sorreggono la scelta del legislatore di introdurre una deroga a tale principio, nè, tantomeno, dai chiarimenti, forniti dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 488/69, emergono situazioni eccezionali e specifiche che in astratto potrebbero giustificare l'adozione della norma de qua (all. 1).
La disposizione censurata, inoltre, nell'infrangere un principio generale dell'ordinamento contabile innegabilmente ingenera refluenze negative sul buon andamento della pubblica amministrazione ponendosi così in contrasto anche con il dettato dell'art.97 della Costituzione.
L'art.9, frutto di un emendamento approvato in aula senza alcuna approfondita discussione e ponderato esame, il cui testo di seguito si riporta, si pone in contrasto con gli artt. 9 e 97 della Costituzione.
"Contenimento del consumo di nuovo territorio"

Alla fine del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, sono aggiunte le seguenti parole "o altresì con la variazione della destinazione d'uso di tutti i volumi regolarmente realizzati anche in verde agricolo, sia per favorire l'insediamento di attività produttive sia per fini abitativi".
In buona sostanza con la norma testè approvata si consente ad libitum del soggetto richiedente la possibilità di variare la destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, anche in verde agricolo, con indici di edificabilità diversi a secondo della tipologia originariamente autorizzata.
Ne consegue la possibilità di sanare, peraltro senza alcun onere, costruzioni edificate in difformità alla vigente normativa urbanistica evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di cui al combinato disposto degli artt. 7, 8 e 20 della legge n.47/85, lett.a) e b).
La disposizione "de qua" invero rappresenta una indebita interferenza in materia penale, ritenuta più volte illeggittima da codesta ecc.ma Corte (ex plurimis sentenza n. 179/1986) atteso che consente tout court il mutamento della destinazione d'uso, anche nell'ipotesi in cui implichi la variazione degli standards urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, fattispecie questa sanzionata penalmente dal cennato art.8, legge n.47/1985.
La norma censurata inoltre, consentendo a regime la possibilità di variare senza alcun limite e prescrizione la destinazione d'uso degli immobili mina alle fondamenta l'ordinata pianificazione e gestione del territorio che costituisce il diritto-dovere di ogni comunità locale per tutelare l'ambiente in cui vive ed opera.
Dalla previsione in questione verrebbero infatti vanificate le scelte operate dall'amministrazione locale di destinare determinate aree del proprio territorio ad uso abitativo ed altre alle attività industriali ed artigianali, peraltro dotandole delle necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutture, e trasformate le aree rurali, peraltro già pesantemente interessate in Sicilia dal fenomeno dell'edilizia abusiva, in indifferenziate aree residenziali con l'innegabile devastante refluenza sull'ambiente, che l'art.9 della Costituzione impone di salvaguardare.
L'art. 13, che si trascrive, infine configura palese violazione degli articoli 3, 97 e 81 della Costituzione.
Disposizioni per il personale degli enti

1)  Il comma 7 dell'art. 55 della legge regionale 30 aprile 1999, n.10 è sostituito con il seguente: "7.  Le disposizioni previste dall'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 non si applicano al personale degli enti previsti dal presente articolo".
La norma censurata esclude, senza alcuna plausibile motivazione, il personale dell'I.R.C.A.C. e della CRIAS dalla disciplina generale introdotta dalla legge regionale n.6/97, art.31, secondo cui il trattamento giuridico economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo tabelle di equiparazione appositamente adottate.
Tale previsione introdotta nel più ampio contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa regionale di cui alla cennata legge regionale n.6/97, è stato inoltre dall'art.55 delle leggi regionali n.10/99 espressamente dichiarato applicabile, a decorrere dal 31 dicembre 1998, al personale dell'IRCAC e della CRIAS anche al fine di procedere al risanamento economico dei predetti enti.
Orbene, la deroga testè introdotta al cennato principio generale di omogeneità del trattamento economico e giuridico del personale di tutti enti comunque soggetti a tutela e vigilanza della Regione, per l'assenza di una qualsivoglia peculiarità e specificità delle posizioni dei dipendenti dell'IRCACe della CRIAS rispetto a quella della generalità dei dipendenti regionali, peraltro non rinvenibile o richiamata neanche durante il dibattito parlamentare, configura una indebita disparità di trattamento vietata dall'art. 3 della Costituzione.
La norma, inoltre, nell'introdurre un privilegio in favore di una parte del personale pubblico inevitabilmente ingenererebbe tensioni e rivendicazioni all'interno dell'apparato regionale con innegabili refluenze sul buon andamento della pubblica amministrazione che verrebbe compromesso dall'introduzione di doppi livelli di retribuzione per attività assimilabili.
Come evidenziato da taluni deputati al momento dell'esame dell'emendamento, la deroga introdotta consentirebbe l'applicazione al personale degli enti in questione del contratto collettivo nazionale per il settore bancario nonostante l'IRCAC e la CRIAS, per il ristretto ambito di attività e l'esiguo numero di dipendenti, non possano essere assimilabili alle banche nazionali con ciò comportando un notevole maggiore e non giustificato esborso di risorse pubbliche di cui peraltro il legislatore non ha provveduto a dare copertura finanziaria violando altresì l'art. 81 della Costituzione.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto
IMPUGNA

i sottoelencati articoli del disegno di legge n.634 dal titolo "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio, approvato dall'Assemblea regionale il 30 luglio 2003:
-  art.1 per violazione degli artt.81 e 97 della Costituzione;
-  art.9 per interferenza in materia penale, in relazione ai limiti posti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e per violazione dell'art.9 della Costituzione;
-  art.13 per violazione degli art. 3, 97 e 81 della Costituzione.
Palermo, 7 agosto 2003.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ROMAGNOLI
(2003.37.2224)
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 47 -  81 -  14 -  54 -  26 -  10 -