REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 settembre 2003.
Direttive per l'emissione dei provvedimenti relativi ai progetti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Visto il Libro bianco europeo, per la valorizzazione delle fonti d'energia rinnovabili;
Visto il protocollo di Kyoto che, tenuto conto delle decisioni dell'Unione europea, richiede all'Italia di conseguire nel periodo 2008/2012 una riduzione delle emissioni totali di CO2 del 6,5% rispetto a quelle del 1990;
Visto l'art. 4, comma 2, della legge n. 10/91;
Vista la direttiva CEE n. 96/92 e la conseguente riforma del settore di produzione dell'energia elettrica in Italia;
Visto il decreto legislativo n. 79/99, che introduce l'obbligo, dal 2002, per i produttori di energia di produrre almeno il 2% del totale eccedente i 100 GW da fonti alternative;
Visto il Libro bianco italiano, che prospetta una potenza elettrica installata in Italia crescente, progressivamente, da 17.000 MW (1997) a 24.700 MW (2010);
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, che nell'asse I, risorse naturali, prevede d'incentivare lo sviluppo di produzione dell'energia alternativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 apri le 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 4/03;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2001, n. 2, che prevede contributi a fondo perduto per le imprese che realizzano impianti per la produzione di energie alternative;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag gio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva n. 92/43/CEE;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 apri le 2000, che riporta l'elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, che riporta il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Considerato che nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale, è necessario adottare delle misure cautelative per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica;
Ritenuto di dover attuare misure cautelative median te le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, che del presente decreto fanno parte integrante;
Visto il parere del Comitato regionale tutela ambien te, espresso nelle sedute dell'1 agosto 2003 e del 6 agosto 2003;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, si applicano le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite negli allegati A, B, C, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 10 settembre 2003.
  PARLAVECCHIO 

Allegato A
Definizioni
Sono definiti impianti eolici gli impianti industriali per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica costituiti da: insieme degli aerogeneratori, intera rete dei cavidotti di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto.
Sono definiti impianti eolici in-shore, quelli localizzati sulla terra.
Sono definiti impianti eolici off-shore, quelli allocati in mare a varie distanze dalla costa.
Procedure da seguire per la verifica ex art. 10, D.P.R. 12 apri le 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del citato D.P.R. per impianti eolici in-shore ed off-shore
A) Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti eolici sia in-shore che off-shore, il committente o l'autorità proponente dovrà richiedere a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (scooping), prevista dall'art. 6, comma secondo del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso, assicurando che detta procedura avvenga in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente.
B) Allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.:
-  progetti relativi all'istallazione di impianti eolici in-shore, ricadenti in qualsiasi sito del territorio regionale, per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione uguale o superiore a 20.000 Volt. Saranno parimenti soggetti a procedura di giudizio di compatibilità ambientale i successivi ampliamenti dei suddetti impianti;
-  i progetti relativi all'istallazione di impianti eolici off-shore, ricadenti nelle acque territoriali per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione uguale o superiore a 20.000 Volt. Saranno parimenti soggetti a procedura di giudizio di compatibilità ambientale i successivi ampliamenti dei suddetti impianti;
-  i progetti relativi all'istallazione di impianti eolici, ricadenti anche parzialmente all'interno di siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) o limitrofi agli stessi, qualunque sia la tensione della rete su cui avverrà la consegna dell'energia prodotta. Per gli stessi dovranno essere attivate contestualmente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03, le procedure relative alla valutazione d'incidenza. Saranno parimenti soggetti a procedura di giudizio di compatibilità ambientale ed a contestuale valutazione d'incidenza i successivi ampliamenti dei suddetti impianti.
C) I progetti relativi all'istallazione di impianti eolici, sia relativi ad impianti in-shore, che per quelli off-shore, per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione inferiore a 20.000 Volt dovranno essere sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
D) Per i progetti su citati, relativi all'istallazione di impianti eolici in-shore ed off-shore , per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione inferiore a 20.000 Volt, in fase di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10, D.P.R. 12 apri le 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualsiasi ampliamento successivo degli stessi dovrà essere parimenti sottoposto alla procedura di verifica su citata.
E) Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9, detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il decorrere dei tempi della procedura riprenderà con il deposito del progetto modificato.

Parte prima
Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti industriali in-shore per lo sfruttamento del vento ai fini della produzione di energia elettrica

Ai soli fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale, il territorio regionale è cosi suddiviso:
-  zone escluse;
-  zone sensibili;
-  altre zone.
1) Sono da considerarsi zone escluse (nelle quali non è consentita l'istallazione di impianti eolici ma, sentito l'ente gestore, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati e/o strade di servizio): le aree di' riserva integrale, generale, di protezione e di controllo dei parchi, oasi e riserve naturali.
2) Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'istallazione di impianti eolici qualsiasi sia la tensione della rete di consegna dell'energia elettrica prodotta e di porzioni dello stesso quali cavidotti e cabine di trasformazione sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare:
-  i siti d'importanza comunitaria;
-  le zone di protezione speciale;
-  le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeo logico, le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse.
3) Sono da considerarsi altre zone nelle quali l'istallazione degli impianti eolici è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli impatti, le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
4) Nell'ambito delle aree di cui ai punti 2 e 3, valgono altresì le seguenti limitazioni:
-  la superficie occupata da tutte le istallazioni di produzione di energia eolica, non potrà di norma superare il 5% della superficie dell'intero territorio comunale;
-  la superficie occupata dall'impianto è data: dalla somma delle aree che racchiudono i singoli aerogeneratori (se distanziati fra loro di più di 20 raggi di rotore) e dell'area che racchiude gruppi di aerogeneratori (qualora disposti in linea o in doppia fila) determinate come di seguito:
-  aerogeneratore isolato: quadrato di lato 6R (essendo R il raggio del rotore);
-  aerogeneratori in gruppo o su doppie file: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori, aumentata dalla distanza di rispetto di 6R su tutti i lati della poligonale;
-  aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo ed ultimo generatore, aumentata di 6R su ogni estremo e larghezza pari a due volte la distanza di rispetto (6R);
-  per ogni sito d'istallazione la densità della potenza nominale istallata, rapportata ad un quadrato con lato di 1 Km, di norma, non deve essere superiore a 20 MW/ Km2;
-  nell'ambito dello stesso territorio comunale, la distanza minima tra impianti diversi, di norma, dovrà essere non inferiore a 4000 m.;
-  nei comuni viciniori, la distanza minima tra impianti diversi, di norma dovrà essere non inferiore a 4000 m.;
-  le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso delle aree destinate all'istallazione di impianti eolici potranno essere effettuate solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  all'interno dello stesso impianto, la distanza minima tra i singoli aerogeneratori, di norma, dovrà essere pari ad almeno sei volte la misura del raggio dei rotori e in ogni modo non inferiore a 150 m.;
-  la distanza di ciascuno degli aerogeneratori da centri abitati, di norma, non potrà essere inferiore a mille metri;
-  la distanza di ciascuno degli aerogeneratori da insediamenti abitativi, ivi comprese le residenze con almeno cinque nuclei familiari residenti stabilmente, non potrà essere, di norma, inferiore ai mille metri;
-  dovranno essere rispettati inoltre i limiti previsti per l'inquinamento acustico dalla legge n. 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  la dislocazione degli aerogeneratori nel sito dovrà essere tale da non costituire effetto barriera, evitando ove possibile la dislocazione degli stessi in linea retta;
-  dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando di norma una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolari possibili;
-  dovranno inoltre essere garantiti i limiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Parte seconda
Regolamentazione della dislocazione sul territorio degli impianti off-shore

Ai soli fini della procedura di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni per l'installazione degli impianti eolici off-shore e nel rispetto dei limiti del Piano energetico regionale, si distinguono:
-  zone escluse;
-  zone sensibili;
-  zone consentite.
1. Sono da considerarsi zone escluse, nelle quali non è consentita l'istallazione di impianti off-shore di qualsiasi potenzialità nel la loro totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini):
-  le aree A, B, C, D di riserve marine;
-  le zone, entro tre miglia marine dalla costa, prospicienti parchi e riserve terrestri;
-  le zone, entro tre miglia marine dalla costa, di particolare interesse tra le aree ricreative, gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, come individuate dagli Assessorati regionali del territorio, dell'ambiente e del turismo;
-  le zone prospicienti istallazioni dell'aeronautica militare, secondo le prescrizioni dell'autorità militare;
-  le zone individuate dall'aeronautica civile come non idonee, per la protezione della sicurezza del volo;
-  le zone di riproduzione e alimentazione di specie ittiche di elevato pregio e/o valore commerciale, eventualmente individuate dal competente Assessorato;
-  le zone ad elevata pescosità, individuate dal competente Assessorato;
-  i corridoi migratori di specie aviarie selvatiche o protette;
-  le aree di protezione dei mammiferi marini.
2) Sono da considerarsi zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'istallazione di impianti eolici off-shore qualunque sia la tensione della rete sulla quale avviene la consegna dell'energia elettrica prodotta e di porzioni dello stesso, quali i cavi sottomarini di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina di trasformazione, sarà valutata caso per caso riguardo al patrimonio naturale che s'intende tutelare, le zone in cui sono presenti gli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'allegato A della direttiva n. 92/43/CEE.
3) Sono da considerarsi zone consentite, nelle quali l'istallazione degli impianti eolici off-shore è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento di detti impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure della mitigazione degli impatti, le zone non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni.
Nell'ambito delle aree di cui al punto 2 valgono altresì le seguenti limitazioni:
-  la distanza tra impianti eolici off-shore viciniori dovrà essere superiore a 15 miglia marine;
-  all'interno dello stesso impianto, di norma la distanza minima tra i singoli aereogeneratori dovrà essere pari a sei volte la misura del raggio dei rotori e in ogni modo non inferiore a 0.10 miglia marine;
-  la dislocazione degli aerogeneratori nel sito dovrà essere tale da non costituire effetto barriera, evitando, ove possibile, la dislocazione degli stessi in linea retta;
-  la distanza del sito d'istallazione degli aerogeneratori dalla costa dovrà essere misurata e stabilita in modo da non interferire con le rotte migratorie degli uccelli e da minimizzare l'impatto visivo e quello prodotto da rumore. La stessa in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 miglia marine;
-  dovrà essere effettuata una mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su lay-out geometricamente il più regolari possibili.
Allegato B

Parte prima
Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di verifica e giudizio di compatibilità ambientale per siti in-shore, nelle zone sensibili ed altre zone

Nelle zone escluse non è consentita l'istallazione di impianti eolici; può essere consentita, sentito l'ente gestore, la realizzazione di cavidotti e strade di servizio.
1) Per l'effettuazione della fase di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, degli impianti eolici sia ricadenti sulla terraferma, che per quelli off-shore, per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione inferiore a 20.000 Volt, oltre a quanto previsto dall'allegato D del citato D.P.R., dovrà essere presentata la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto, come definito dalla legge regionale n. 7/03:
a)  copia dell'atto d'assenso del comune e/o dei comuni interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione);
b)  carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione);
c)  lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
d)  viabilità esistente per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori, delle strade d'accesso;
e)  documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto;
f)  relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'istallazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati;
g)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
h)  progetto definitivo dell'impianto.
2) Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, i progetti d'istallazione di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 dello stesso e trasmessi alle varie amministrazioni secondo le modalità dell'art. 5, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C del citato D.P.R., e quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4/03, la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto come definito dalla legge regionale n. 7/03:
a)  copia dell'atto d'assenso del comune e/o dei comuni interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione);
b)  carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione degli impianti nella loro totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione);
c)  lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione), scala 1:25.000;
d)  viabilità esistente per il raggiungimento del sito, anche in relazione alle esigenze di trasporto degli aerogeneratori e delle stra de d'accesso;
e)  documentazione fotografica dei siti, con allegata planimetria, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto;
f)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
g)  piano di cantiere riportante le misure di mitigazione del l'impatto ad esso corrispondente e la descrizione degli interventi messi in atto per la sistemazione come ante operam delle aree non utilizzate ai fini dell'istallazione.
3) Per i siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione:
a)  per le aree sottoposte a vincoli di competenza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, parere della stessa competente per territorio sulla fattibilità dell'opera;
b)  un accurato studio botanico delle essenze presenti, la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'istallazione del l'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;
c)  uno studio faunistico, con particolare riferimento all'avifauna selvatica e/o protetta ed alle rotte migratorie, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'istallazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione delle torri;
d)  dovrà essere presentato uno studio volto alla mitigazione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, adottando una dislocazione degli stessi su superfici geometricamente il più regolari possibili;
e)  per i siti interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali e sotterranei destinati o meno all'emungimento per scopi potabili, dovrà essere presentato uno studio relativo ai rischi di inquinamento degli stessi durante la fase di cantiere, che preveda, dove necessario, opportuni piani di monitoraggio ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e decreto legislativo n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
f)  per i siti ricadenti in zone SIC e ZPS o in aree limitrofe alle stesse, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03.

Parte seconda
Documentazione da presentare per l'espletamento dei procedimenti amministrativi di verifica e giudizio di compatibilità ambientale per impianti off-shore, da istallare in zone sensibili e consentite

1)  Per l'effettuazione della fase di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutti gli impianti eolici off-shore per i quali la consegna dell'energia prodotta avverrà su rete con tensione inferiore a 20.000 Volt, oltre a quanto previsto dall'allegato D del citato D.P.R., dovrà essere presentata la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto:
a)  parere della Capitaneria di porto competente per territorio, inerente l'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
b)  carta dei vincoli inerente i siti interessati all'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
c)  documentazione fotografica dei siti, con allegata carta, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione del l'aspet to definitivo dell'impianto;
d)  piano di cantiere che, tenuto conto delle specie ittiche presenti e dei loro periodi di riproduzione, allevamento e alimentazione, preveda lo svolgimento dei lavori ad intervalli tali da ridurre al minimo l'impatto sulle stesse. Dovrà indicare i mezzi sia navali sia aerei utilizzati e le loro basi operative. Lo stesso piano dovrà indicare le modalità di mitigazione degli impatti in relazione ai tipi di fondazioni e di cavi sottomarini utilizzati;
e)  documentazione inerente le modalità ed il sito d'allacciamento alla cabina di trasformazione, indicando se la stessa è di nuo va costruzione o esistente. Dovrà altresì essere presentata una carta dei vincoli riguardanti i siti sulla costa, entro i 3 Km dalle installazioni, interessati dal tracciato di collegamento e dalla cabina di trasformazione;
f)  nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone sottoposte a vincoli di competenza dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, nulla osta o autorizzazione della Sovrintendenza competente per territorio;
g) nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone SIC e/o ZPS, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03;
h)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presenta ta al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW.
2) Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, i progetti d'istallazione di impianti eolici, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 dello stesso e trasmessi alle varie amministrazioni secondo le modalità dell'art. 5, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato C del citato D.P.R., e quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 4/03, la seguente documentazione, relativa al progetto definitivo dell'impianto:
a)  parere della Capitaneria di porto competente per territorio, inerente l'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
b)  carta dei vincoli inerente i siti interessati ed entro i 3 Km dall'istallazione dell'impianto nella sua totalità (torri, fondazioni e cavi sottomarini);
c) lay-out dell'impianto nella sua totalità (torri, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000;
d)  documentazione fotografica dei siti, con allegata carta, recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione del l'aspetto definitivo dell'impianto;
e)  istanza per l'autorizzazione all'allaccio alla rete presentata al GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e all'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW;
f)  piano di cantiere riportante le misure di mitigazione del l'im patto ad esso corrispondente tenuto conto delle specie ittiche presenti e dei loro periodi di riproduzione, allevamento e alimentazione. Lo stesso deve prevedere lo svolgimento dei lavori ad intervalli, al fine di ridurre al minimo l'impatto sulle stesse. Dovrà indicare i mezzi sia navali sia aerei utilizzati e le loro basi operative. Lo stesso piano dovrà indicare le modalità di mitigazione degli impatti in relazione ai tipi di fondazioni e di cavi sottomarini utilizzati;
g)  documentazione inerente le modalità ed il sito d'allacciamento alla cabina di trasformazione indicando se la stessa è di nuova costruzione o esistente. Dovrà altresì essere presentata una carta dei vincoli riguardanti i siti, entro 3 Km dall'istallazione, sulla costa interessati dal tracciato di collegamento e dalla cabina di trasformazione;
h)  nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone sottoposte a vincoli di competenza dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali, nulla osta o autorizzazione della Sovrintendenza competente per territorio;
i)  nel caso in cui i cavidotti di collegamento e/o la cabina di trasformazione ricadano in zone SIC e/o ZPS, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03.
3) Per i siti ricadenti in zone sensibili, in aggiunta alla precedente documentazione, la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97 così come modificato dal D.P.R. n. 120/03.
Allegato C
Obblighi successivi al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996 Documentazione da presentare

I titolari degli impianti autorizzati, qualunque sia la tensione della rete su cui avviene la consegna dell'energia prodotta, dovranno presentare a questo Assessorato, successivamente al rilascio dei provvedimenti previsti dal D.P.R. 12 aprile 1996:
prima dell'inizio dei lavori, per impianti eolici in-shore ed off-shore:
-  copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato;
-  comunicazione dell'inizio dei lavori e durata presumibile degli stessi.
Durante la fase di cantiere:
-  relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;
-  comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.
Alla fine della fase di cantiere:
-  documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa.
Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo, impianti in-shore:
piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.; in detto piano dovranno essere riportati in dettaglio:
-  modalità di rimozione degli aereogeneratori e strutture aeree di sostegno: indicando l'utilizzo di apposite attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  modalità di demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti: la stessa dovrà avvenire mediante l'impianto di un escavatore con idonee attrezzature per la demolizione del cemento armato in fondazione almeno sino ad una profondità di m. 0,50 dal piano di campagna, per il carico dei materiali di risulta non riutilizzabili e la conseguente sistemazione su mezzi per il trasporto a discarica o centri di recupero. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere pre visto il costipamento del fondo degli scavi, il rinterro con i materiali riutilizzabili accatastati durante la fase precedente avendo cura di ridefinire il manto superficiale come previsto; si dovranno indicare le modalità di sistemazione dei terreni naturali avendo cura di proteggere con specifiche opere o mezzi le scarpate e curando la semina e/o il reimpianto di essenze vegetali autoctone.
Dovrà essere trasmessa una relazione che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti:
-  modalità di ripristino delle pavimentazioni in macadam;
-  ripristino pavimentazioni bitumate, rimessa in pristino dei terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni;
-  ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche;
-  ripristino della pendenza originaria dei terreni, valutando di volta in volta l'opportunità di evitare la demolizione totale delle fondazioni;
-  sistemazioni a verde indicando: la verifica dell'idoneità del terreno alla semina, le modalità di riporto di terra di coltivo al fine di raggiungere le quote definitive di progetto, le modalità di semina e/o di reimpianto di essenze vegetali autoctone;
-  presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione e di ripristino dei luoghi, ove prescritto;
-  computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.
Dovrà, inoltre, essere trasmessa polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio ed dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati.
Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo, impianti off-shore
Piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.; in detto piano dovranno essere riportati in dettaglio:
-  le modalità di smantellamento delle parti metalliche e della parte aerea degli aereogeneratori, indicando l'utilizzo di specifiche attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio delle turbine e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto; le attrezzature di smontaggio con relativo mezzo di trasporto adatto ad operare in qualsiasi condizione di mare ed infine il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
-  il livello presunto di profondità della stessa dismissione delle fondazioni in relazione alla situazione quo ante e della sua evoluzione. La stessa andrà stabilita al momento della dismissione e si avrà l'obbligo di segnalarne la presenza agli organi competenti, affinché possa essere riportata nelle carte nautiche;
-  sistemazione dell'area come "ante operam": dovrà essere pre vista la rinaturalizzazione dell'area, curando il reimpianto delle specie bentoniche presenti;
-  presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione ove prescritto;
-  computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.
Dovrà inoltre essere trasmessa polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio ed dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell' importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati.
Entro dodici mesi dalla notifica del procedimento amministrativo impianti in-shore ed off-shore
-  Copia dell'assenso preventivo di allacciamento alla rete nazionale, rilasciato dal GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e dall'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW.
Ad avvenuta consegna dei lavori e successivamente alla fase di collaudo, con esito positivo, impianti in-shore ed off-shore
-  Copia dell'assenso definitivo di allacciamento alla rete nazionale, rilasciato dal GRTN per gli impianti con potenza nominale superiore a 10 MW e dall'Enel Distribuzione per gli impianti con potenza inferiore a 10 MW.
Tutte le copie delle autorizzazioni vanno presentate in copia conforme all'originale.
I suddetti obblighi dovranno essere esplicitamente evidenziati nei provvedimenti finali rilasciati.
(2003.39.2288)
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MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Michele Arcadipane
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