REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 agosto 2003.
Criteri per la valutazione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto il decreto 24 marzo 2000 "Ripartizione del 75% delle quote del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per la realizzazione di progetti triennali, assegnate alle Regioni", emanato dal Ministro della solidarietà sociale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2000, n. 133);
Considerato che la quota spettante alla Regione siciliana è di L. 10.265.000.000 (E 5.301.430,07);
Visto il decreto 10 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze", emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 settembre 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 1999, n. 246);
Considerato che, ai sensi della predetta normativa, le Regioni stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonchè la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati;
Vista la delibera n. 231 dell'11 luglio 2002, con la quale la Giunta regionale esprime parere favorevole sui criteri e le modalità di ripartizione proposte con nota assessoriale n. 8Dip/1110/3F del 2 ottobre 2001;
Sentite le organizzazioni rappresentative degli enti di cui al comma 4 dell'art. 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 45), nonchè le aziende sanitarie locali, nella riunione dell'11 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
Vista la nota assessoriale n. S9.2/901 del 7 marzo 2003;
Ritenuto di dovere approvare i criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con la quota 2000 del Fondo, trasferita alla Regione siciliana con il citato decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 marzo 2000, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati i criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con la quota 2000 del Fondo, trasferita alla Regione siciliana con il citato decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 marzo 2000, contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 agosto 2003.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 agosto 2003 al n. 342.

Allegato

CRITERI PER LA VALUTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE DA FINANZIARE CON LA QUOTA 2000 DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA TRASFERITA ALLA REGIONE


Il presente atto fissa i criteri e le modalità di ripartizione della quota 2000 del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga, trasferita alla Regione ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 24 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2000, n. 133).
Il presente atto contiene:
-  l'individuazione degli obiettivi e delle aree di intervento;
-  l'indicazione dei soggetti che possono presentare istanze di finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
-  l'assegnazione e la ripartizione delle risorse;
-  le linee guida per l'elaborazione dei progetti;
-  le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti;
-  i criteri e le modalità di valutazione dei progetti;
-  le procedure per l'erogazione dei finanziamenti;
-  i controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti e le modalità di verifica sull'efficacia degli interventi.

1.  Gli obiettivi
I progetti, di durata triennale, sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)  prevenzione;
a.1)  progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e al tempo libero, nonchè di prevenzione secondaria e terziaria, compresi i progetti diretti alla riduzione del rischio, finalizzati al miglioramento della salute e della qualità della vita, e al recupero sociale;
a.2)  progetti di educazione alla tutela della salute;
a.3)  progetti di contrasto alla diffusione delle nuove droghe;
b)  inclusione sociale e lavorativa;
b.1)  progetti personalizzati volti al reinserimento lavorativo di tossicodipendenti ed alcooldipendenti correlati;
b.2)  progetti personalizzati volti al reinserimento sociale di tossicodipendenti ed alcooldipendenti correlati;
c)  diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza;
c.1)  interventi a bassa soglia integrati sul territorio (unità di strada, ...), integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici, ed affidati al privato sociale accreditato per le particolari nature e modalità di gestione, per gli aspetti di carattere sociale;
c.2)  progetti di riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale di attività specialistiche, limitatamente alla fase di avvio, destinate a:
-  tossicomani con problematiche psichiatriche;
-  donne tossicodipendenti in gravidanza, donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, famiglie di tossicodipendenti, stranieri e detenuti tossicodipendenti;
c.3)  progetti di riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori di sostanze stupefacenti, che presentino problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;
c.4)  servizi di informazione, con sedi proprie e personale già formato, che offra anche assistenza telefonica;
d)  attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di interventi a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata tra servizi, di integrazione tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;
e)  programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori sociali e sanitari, con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze, anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti e alle caratteristiche evolutive del fenomeno, in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento degli operatori interessati alle iniziative.
2.  I soggetti
I seguenti soggetti possono presentare progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1:
-  le province;
-  i comuni e i loro consorzi, le comunità montane;
-  le aziende unità sanitarie locali;
-  gli enti ausiliari, iscritti all'albo regionale ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
-  le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte al registro generale delle organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, aventi competenze specifiche, limitatamente a progetti di prevenzione primaria;
-  le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, limitatamente ai progetti di inserimento lavorativo previa intesa con il Sert competente.
3.  Assegnazione e ripartizione delle risorse
Le risorse finanziarie disponibili, pari a E 5.301.430,07 (L. 10.265.000.000), vengono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, nella considerazione che:
-  la rilevazione dei bisogni e delle priorità possa avvenire più efficacemente a livello locale;
-  la programmazione degli interventi possa essere realizzata a livello territoriale provinciale in maniera più aderente alla realtà sociale ed epidemiologica anche con il contributo dei vari soggetti istituzionali pubblici e privati esistenti;
-  gli obiettivi da raggiungere, e la loro correlazione sul territorio, possano essere individuati in via prioritaria attraverso forme di coordinamento fra i vari soggetti pubblici e privati anteriormente alla elaborazione dei rispettivi progetti.
Tali modalità di intervento potranno:
-  evitare il rischio di parcellizzazioni e/o duplicazioni, e realizzare collegamenti di intervento a rete più efficaci;
-  favorire la collaborazione sinergica delle varie categorie di soggetti che realizzeranno le iniziative programmate, secondo le rispettive peculiarità e responsabilità;
-  assicurare la centralità della persona nella programmazione degli interventi, per una concreta e reale soddisfazione dei bisogni.
La somma di E 530.143,00 (L. 1.026.500.000) viene riservata per progetti di ambito regionale, gestiti e/o coordinati dalla Regione, nonché per spese di gestione del fondo.
Viene indicata in tabella la ripartizione delle risorse per ciascuna azienda unità sanitaria locale, effettuata sulla base dei seguenti parametri, riferiti al territorio provinciale: popolazione residente, soggetti in trattamento presso i Sert (dato fornito dall'Osservatorio epidemiologico regionale);

TABELLA



Azienda U.S.L.  Abitanti % Soggetti in tratttamento nei Sert % Media % Importo assegnato E 
1)  Agrigento  472.202 9,26 457 6,78 8,03 383.134,35 
2)  Caltanissetta  283.433 5,56 258 3,83 4,69 223.773,36 
3)  Catania  1.097.371 21,52 1.523 22,59 22,05 1.052.068,80 
4)  Enna  182.794 3,59 180 2,67 3,13 149.341,29 
5)  Messina  679.909 13,34 1.039 15,41 14,37 685.633,95 
6)  Palermo  1.242.055 24,36 1.734 25,71 25,03 1.194.253,15 
7)  Ragusa  301.207 5,91 301 4,46 5,18 247.152,67 
8)  Siracusa  404.825 7,94 693 10,28 9,12 435.141,38 
9)  Trapani  434.438 8,52 558 8,27 8,40 400.788,12 
               Totali  5.098.234 100,00 6.743 100,00 100,00 4.771.287,07 


Le aziende unità sanitarie locali ripartiscono le rispettive assegnazioni di risorse nella misura del:
-  50% a favore dei soggetti pubblici;
-  50% a favore dei soggetti privati.
Nell'ipotesi in cui il totale delle somme necessarie per finanziare i progetti di una categoria non raggiunga la predetta percentuale, l'eventuale differenza può essere utilizzata per il finanziamento di progetti dell'altra categoria.
4.  Linee guida per l'elaborazione dei progetti
I progetti, di durata triennale, devono indicare con chiarezza:
a)  contesto di riferimento:
a.1)  area territoriale interessata;
a.2)  studio ed analisi del contesto sociale del territorio interessato;
a.3)  cause e fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;
b)  dati generali di progetto:
b.1)  numero e tipologia dei destinatari finali;
b.2)  durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
b.3)  ricadute sul territorio;
b.4)  obiettivi finali ed esiti attesi, in relazione alle cause e ai fattori peculiari del disagio;
b.5)  integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
b.6)  collegamenti (di integrazione, di coordinamento, di prosecuzione) con altri progetti ed iniziative;
b.7)  soggetti (pubblici e/o privati) coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
c)  congruità dei costi di realizzazione:
c.1)  documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;
c.2)  rapporto tra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d)  metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi, e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore);
e)  modalità di realizzazione del progetto:
e.1)  gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni di una eventuale diversa gestione;
e.2)  livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;
e.3)  protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di grave disagio;
e.4)  rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
f)  modalità e forme di diffusione dei risultati.
5.  Modalità e termini di presentazione delle istanze
Le domande di finanziamento, sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti di cui al precedente paragrafo 2, devono essere indirizzate e presentate o spedite al direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (indicando sulla busta "FONDO DROGA 2000"), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Alla domanda di finanziamento deve essere allegato il progetto, corredato da:
-  una dettagliata articolazione dei costi, distinta per annualità;
-  una relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti eventualmente finanziati con il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga, negli esercizi precedenti.
Gli enti pubblici (comprese le aziende unità sanitarie locali) devono accludere al progetto la relativa delibera di approvazione.
Gli enti privati devono produrre la seguente ulteriore documentazione:
-  atto costitutivo e statuto;
-  bilancio dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato e depositato nei casi di legge, con le relazioni dell'organo di gestione e del collegio sindacale (ove esistente);
-  nomina dei rappresentanti legali e dei componenti dell'organo di gestione con le generalità complete.
Gli enti privati devono altresì documentare:
-  l'iscrizione al rispettivo albo o registro;
-  la circostanza che per lo stesso progetto non sono stati chiesti nè ottenuti altri finanziamenti da parte di enti pubblici.
L'istanza e tutta la documentazione va inoltrata in triplice esemplare.
6.  Criteri e modalità di valutazione dei progetti
Un'apposita commissione, istituita dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, valuta la conformità dei progetti agli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, ed alle linee guida di cui al precedente paragrafo 4, tenuto conto della situazione socio-demografica ed epidemiologica e dei risultati attesi dalle attività progettuali. La commissione indica l'importo del finanziamento di ciascun progetto, valutato positivamente nel merito. In caso di riduzione, occorre indicare le attività da realizzare con il finanziamento.
La commissione è così composta:
-  il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, o suo delegato, che la presiede;
-  un funzionario designato dal prefetto;
-  un rappresentante scelto fra quelli designati dai comuni del territorio provinciale;
-  un rappresentante scelto fra quelli designati dagli enti ausiliari del territorio provinciale;
-  un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni di volontariato;
-  un rappresentante scelto fra quelli designati dalle cooperative sociali;
-  un responsabile di Sert o del dipartimento delle dipendenze.

PRIORITA'


Viene attribuita priorità alle seguenti tipologie:
A)  progetti finalizzati alla realizzazione di interventi integrati sul territorio, che prevedano azioni congiunte di soggetti pubblici e privati, con integrazione e messa in rete delle rispettive esperienze e competenze, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola, al lavoro;
B)  progetti proposti dagli enti indicati agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/90 e da altri enti operanti nel settore della tossicodipendenza, con documentata esperienza in materia di prevenzione, recupero e reinserimento socio-lavorativo;
C)  progetti di attivazione o potenziamento di centri educativi, di ascolto e di aggregazione, con funzione di prevenzione primaria e secondaria;
D)  progetti di sostegno e di promozione di gruppi di auto-aiuto e di gruppi di famiglie;
E)  progetti di inserimento lavorativo, intesi non come offerta di facile occasione di lavoro ma come mezzo di acquisizione di esperienza e professionalità, per l'inserimento nel mercato del lavoro;
F)  progetti conformi alle linee di programmazione territoriale, che si pongano in continuità con iniziative già realizzate o in corso di realizzazione, con finanziamento a carico del Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga.
Non sono finanziabili le seguenti tipologie:
-  progetti che prevedano acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili;
-  progetti che prevedano l'acquisto di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto per un periodo di almeno 5 anni;
-  attività istituzionali relative a servizi finanziati dal Fondo sanitario nazionale o da specifiche leggi;
-  attività di prevenzione primaria riguardanti l'impiego del tempo libero ed attività sportive e ricreative che non siano inserite in un articolato progetto, nel quale siano individuati gli obiettivi concreti e i destinatari.
7.  Le procedure per l'erogazione dei finanziamenti
L'azienda unità sanitaria locale approva con delibera l'atto di programmazione territoriale degli interventi di durata triennale, contenente:
-  la rilevazione dei bisogni del territorio;
-  l'indicazione delle risorse e delle attività avviate ed esistenti nel territorio;
-  l'indicazione degli obiettivi da raggiungere nel triennio, nonché le eventuali priorità;
-  l'indicazione dei progetti, suddivisi per obiettivi secondo l'elencazione di cui al precedente paragrafo 1, ritenuti ammissibili al finanziamento, con indicazione del rispettivo importo;
-  il piano di finanziamento, suddiviso per annualità, con indicazione dei costi previsti per ciascun progetto;
-  l'indicazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle attività previste nella programmazione territoriale;
-  le modalità di valutazione dell'efficacia degli interventi e dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati.
L'atto di programmazione territoriale è inviato all'Assessore regionale per la sanità, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze di finanziamento di cui al precedente paragrafo 5.
L'Assessore per la sanità, sentita la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, approva gli atti di programmazione territoriale, ed eroga i finanziamenti tramite le aziende unità sanitarie locali nei limiti delle rispettive assegnazioni originarie, con le seguenti modalità:
-  40% all'approvazione dell'atto di programmazione;
-  40% dopo un anno di attività, in base ad una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dell'atto di programmazione territoriale, in cui sia indicato il grado di realizzazione dei progetti avviati e monitorati e la spesa già effettuata;
-  20% dopo il secondo anno di attività, in base ad una relazione dettagliata sullo stato di attuazione dell'atto di programmazione territoriale, in cui sia indicato il grado di realizzazione dei progetti avviati e monitorati e la spesa già effettuata.
Entro trenta giorni dalla verifica dei presupposti l'azienda unità sanitaria locale provvede al finanziamento dei singoli progetti, in presenza dei relativi presupposti.
L'erogazione del finanziamento dei progetti, prodotti dagli enti privati, è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria a garanzia della restituzione delle somme non utilizzate in tutto o in parte, ovvero utilizzate in modo difforme rispetto alle destinazioni fissate nel provvedimento regionale di approvazione dei progetti; la copertura della garanzia avrà efficacia sino all'approvazione del rendiconto finale delle spese.
L'azienda unità sanitaria locale erogherà il saldo ai singoli enti, previa verifica della realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti e della regolarità delle spese effettuate e documentate.
L'azienda unità sanitaria locale invierà all'Assessorato una relazione finale contenente:
a)  la descrizione delle iniziative realizzate e degli obiettivi raggiunti, distintamente per ciascun progetto, con le valutazioni di efficacia;
b)  la valutazione sulla efficacia globale dell'atto di programmazione territoriale;
c)  l'attestazione di regolarità dei rendiconti, relativi alle spese effettuate per i singoli progetti.
8.  I controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti e le modalità di verifica sull'efficacia degli interventi
I controlli sull'utilizzazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi sono esercitati dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
L'azienda unità sanitaria locale verifica la regolarità dei rendiconti annuali relativi alle spese effettuate per i singoli progetti. La relativa documentazione rimane disponibile presso l'azienda unità sanitaria locale, per eventuali verifiche da parte della Regione.
I risultati di tale attività di controllo saranno utilizzati dalla Regione per eventuali adeguamenti degli obiettivi da programmare successivamente.
(2003.37.2205)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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