REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 15 settembre 2003.
Disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Visto l'art. 8, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22/CE, che, al comma 1, statuisce che "l'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatore del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale delle miniere nel corso dell'adunanza dell'8 luglio 2003 sul testo dell'allegato disciplinare tipo;
Ritenuto di provvedere in merito, procedendo all'approvazione dell'allegato disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione formulato in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, è approvato l'allegato disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione, formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I rapporti tra l'Amministrazione concedente e gli operatori del settore saranno regolati da apposite convenzioni conformi al presente disciplinare tipo da stipulare contestualmente all'emissione del decreto di conferimento del permesso di prospezione o di ricerca.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 8, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il presente disciplinare tipo sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato al Ministero delle attività produttive per la pubblicazione nel BUIG ed alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Palermo, 15 settembre 2003.
  NOÈ 

Allegato
DISCIPLINARE TIPO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE, DI RICERCA, CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

AI SENSI DELL'ART. 8, LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 14
Premesso

L'art. 8, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante: "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE", dispone che l'Assessore regionale per l'industria approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi, prevedendo possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione;
Ritenuto che, ai fini del presente disciplinare:
1)  il permesso di prospezione ha per oggetto l'effettuazione di rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo entro l'area che sarà indicata nell'art. 1;
2)  il permesso di ricerca ha per oggetto la ricerca di tutti gli idrocarburi liquidi e gassosi, entro l'area che sarà indicata nell'art. 2;
3)  la concessione ha per oggetto la coltivazione di tutti i giacimenti dei suddetti idrocarburi, che verranno scoperti a seguito delle ricerche compiute nel periodo di durata del permesso o a seguito delle ricerche compiute in regime di concessione. La concessione per la coltivazione degli idrocarburi comprende anche il diritto di costruire, esercire e mantenere un sistema, parziale o completo, di serbatoi e di condotte, allo scopo di raccogliere e conservare gli idrocarburi grezzi e di trasportarli dai campi di produzione ai centri di raccolta, raffinazione ed esportazione.
Tale sistema di condotte può comprendere, fra l'altro, le stazioni di spinta iniziali o intermedie e relativi serbatoi, i macchinari annessi, le condotte principali e secondarie (escluse le reti di distribuzione urbane), le stazioni di scarico, terminali e di spedizione ed i relativi collegamenti, ed i mezzi di comunicazione.
Per la costruzione e l'esercizio dei predetti impianti vanno osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le rispettive materie e ciò senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
Tutto ciò premesso,

i rapporti tra l'amministrazione concedente e gli operatori del settore saranno regolati da apposite convenzioni conformi al presente disciplinare-tipo da stipulare contestualmente all'emissione del decreto di conferimento del permesso di prospezione o di ricerca, secondo il seguente articolato:

Art. 1
Area ed esercizio del permesso di prospezione

1.  Il permesso di prospezione ha durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento del titolo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  L'area iniziale del permesso di prospezione corrisponde a quella delimitata nella planimetria allegata all'istanza e formante parte integrante dell'originale del decreto indicato in oggetto e misura complessivamente ettari ........................................
3.  Il titolare si impegna ad iniziare le operazioni di prospezione dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di conferimento del titolo. L'inizio delle operazioni non può aver luogo prima che l'U.R.I.G., sentite le altre amministrazioni competenti ai sensi del decreto legislativo n. 624/1996, abbia dato l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni.
4.  Il titolare del permesso di prospezione si obbliga a trasmettere trimestralmente all'U.R.I.G. un rapporto sull'andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare deve presentare all'U.R.I.G. una relazione conclusiva, eventualmente corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegati ed i risultati ottenuti, in relazione all'oggetto specifico del permesso, nonché le eventuali falde acquifere individuate.

Art. 2
Area ed esercizio del permesso di ricerca

1.  L'area iniziale del permesso di ricerca corrisponde a quella delimitata nel piano topografico allegato all'originale del decreto sopracitato e misura complessivamente ettari ........................................
2.  La durata del permesso di ricerca è di sei anni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di conferimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con facoltà del titolare a due successive proroghe alle condizioni previste dall'art. 22 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
3.  Per l'effettuazione dei lavori contemplati nel programma allegato al presente disciplinare, il titolare si obbliga a sostenere una spesa complessiva pari almeno ad euro ........................................ così suddi stinta:    

4.  Ai fini del conteggio delle spese, come sopra suddivise, le parti convengono che si terrà conto solamente delle spese vive effettivamente sostenute per i lavori effettuati nel permesso e per l'elaborazione dei dati rilevati, con esclusione:
a)  di qualsiasi spesa generale di amministrazione;
b)  delle spese di viaggio del titolare e dei suoi dipendenti, consulenti ed esperti;
c)  dell'importo dei macchinari e delle attrezzature impiegati nei lavori per i quali sarà conteggiata solo una quota per l'uso.
A base dei computi relativi alle variazioni delle spese suddette si prenderà in considerazione la variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati elaborato dall'ISTAT. Il titolare si obbliga a trasmettere i suddetti conti analitici di spesa all'U.R.I.G. che procederà al relativo controllo ai fini che seguono.
5.  Qualora, allo scadere del primo o del secondo periodo del permesso, la spesa sostenuta dal permissionario sia inferiore all'impegno minimo, la differenza si intenderà attribuita in aggiunta al rispettivo periodo successivo.
6.  Qualora, al termine del secondo periodo di durata del permesso, il titolare non abbia soddisfatto il minimo globale di spese previste per il precedente totale periodo di durata del permesso stesso, con le eventuali revisioni di cui sopra, l'Assessore per l'industria, dopo avere apportato la normale riduzione di area, conseguente alla seconda proroga, apporterà sull'area residua un'ulteriore riduzione, che determinerà a suo criterio, nello stesso rapporto percentuale tra la riscontrata deficienza nelle spese investite e il minimo impegnativo di spesa per il periodo sopra considerato.
7.  Qualora la minore spesa rispetto al minimo previsto si riferisca all'ultimo triennio, e sia da attribuire a fatto del titolare, essa potrà essere considerata come inadempienza al programma dei lavori ai fini di cui all'art. 25 della legge 3 luglio 2000, n. 14.
8.  Per l'applicazione delle clausole che precedono, il titolare deve dichiarare le spese sostenute nell'anno medesimo entro un mese dalla fine di ogni anno.
9.  Il titolare ha l'obbligo di iniziare le operazioni di ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto di conferimento del titolo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  Il titolare del permesso ha l'obbligo di iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa, rispettivamente, entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso e, comunque, entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso, fatta salva la disposizione di cui all'art. 23, comma 2, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
11.  Il titolare del permesso, prima di dare inizio ai lavori indicati al comma 10, ha l'obbligo di presentare il relativo programma all'U.R.I.G., specificando quali rilievi, geologici e geofisici, intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo.
12.  L'inizio delle operazioni anzidette non può avere luogo prima che l'U.R.I.G., sentite le altre amministrazioni competenti ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, abbia dato l'autorizzazione imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalle amministrazioni medesime.
13.  Al fine di ottenere la piena copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzati rilievi geofisici anche in aree libere ad esso adiacenti.
14.  Il titolare dà consenso all'accesso dei permissionari o dei concessionari di coltivazione di fondi finitimi, nell'area del proprio permesso di ricerca o al sorvolo, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici. I dati ottenuti saranno forniti dai predetti soggetti al titolare a titolo gratuito e previa richiesta scritta. L'ingegnere capo dell'U.R.I.G. stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.
15.  Il titolare del permesso è tenuto a comunicare semestralmente all'U.R.I.G. le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori di ricerca e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica. Al termine dei lavori previsti dal programma approvato o alla scadenza del permesso di ricerca, il titolare deve presentare all'U.R.I.G. una relazione conclusiva che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegati nonché sulle risultanze della ricerca, ivi comprese le informazioni e la relativa interpretazione sulle falde acquifere eventualmente rinvenute.
16.  In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso si obbliga a darne immediata comunicazione all'U.R.I.G.. Il titolare deve porre a disposizione dell'U.R.I.G., anche ai fini dell'eventuale riconoscimento del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi, la documentazione relativa alla ricerca effettuata nell'ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le copie delle diagrafie rilevate in pozzo e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso, incluse le informazioni e le relative interpretazioni sulle falde acquifere eventualmente rinvenute.
17.  Il titolare del permesso deve conservare, a disposizione dell'U.R.I.G., i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo, per tutto il periodo del titolo.
18.  I funzionari e dirigenti dell'Assessorato regionale dell'industria hanno facoltà di visitare in ogni tempo i lavori e presenziare a qualsiasi operazione e il titolare ha l'obbligo di facilitare in ogni debito modo tali interventi, fornendo anche, se del caso, locali mezzi di trasporto.
19.  Indipendentemente dall'irrogazione della sanzione della decadenza e delle sanzioni accessorie e salva la responsabilità verso i terzi, il titolare è civilmente responsabile verso l'Amministrazione regionale dei danni comunque derivanti al giacimento.

Art. 3
Concessione di coltivazione

1.  Il titolare del permesso, in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla legge e dal presente disciplinare, prima di richiedere il conferimento della concessione di coltivazione.
2.  Il titolare, in particolare, si impegna a provvedere al pagamento del canone annuo di superficie ex art. 20, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e art. 30, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, della tassa di concessione governativa regionale dell'imposta di registro a tassa fissa prima della pubblicazione del decreto di conferimento della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il titolare si impegna a provvedere alla trascrizione del decreto medesimo presso gli uffici finanziari competenti, dando pronta comunicazione dell'avvenuta trascrizione al dipartimento industria.
3.  E' fatto obbligo al titolare di pagare anticipatamente all'inizio di ogni anno di godimento della concessione. Le riduzioni di area, in dipendenza di rinuncia, avranno effetto, ai fini della riduzione dell'ammontare del canone, a partire dall'anno successivo a quello in cui la rinuncia sarà stata presentata, sempre che venga accettata dall'Assessore. Il mancato pagamento del canone entro i termini prescritti comporta la decadenza dalla concessione di coltivazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
4.  E' fatto obbligo al titolare di indicare i lavori da eseguire, nel programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca formante parte integrante del decreto di conferimento della concessione.
5.  La concessione comprenderà nella sua estensione il giacimento scoperto in quanto rientri nei limiti dell'area di ricerca. Al decreto di concessione deve essere allegato il verbale di delimitazione provvisoria redatto a cura dell'U.R.I.G. Nel termine massimo di 5 anni dalla data del decreto di concessione, l'U.R.I.G. provvederà alla redazione del verbale di delimitazione definitiva, in base ai limiti del giacimento, che risulteranno dai lavori di sviluppo eseguiti.

Art. 4
Obblighi del titolare in caso di conferimento

1.  In caso di riconoscimento del giacimento e conferimento della concessione di coltivazione, è fatto obbligo al titolare, ai fini della piena valorizzazione industriale del giacimento, di mantenere ininterrottamente al lavoro, entro l'area della concessione, apparecchi di perforazione di adeguata potenzialità e relative dotazioni in stato di perfetta efficienza. I piani di sviluppo dei giacimenti petroliferi devono essere adeguati all'importanza del giacimento e posti in relazione alla durata della concessione.
2.  La coltivazione dei giacimenti deve essere compiuta razionalmente alla stregua di sani e moderni criteri tecnici secondo le prescrizioni impartite dall'U.R.I.G. L'inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. b), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
3.  Il titolare ha l'obbligo di presentare, ogni tre mesi, all'U.R.I.G. una relazione sull'andamento dei lavori di coltivazione e su quello degli eventuali lavori di ricerca, sul programma dei lavori da farsi nel periodo successivo e sulle prospettive della produzione da ottenersi nello stesso periodo. Tale relazione deve essere corredata, in quanto necessario o richiesto, di disegni, carte geografiche e geologiche, fotografie, tabelle, etc. e deve contenere anche, per ciascun nuovo sondaggio, il profilo geologico e geofisico rilevato, dando notizia, inoltre, dei fatti più salienti, quali gli incidenti, le misure di pressioni, le chiusure e cementazioni effettuate, le prove di produzione e simili. Il titolare ha, altresì, l'obbligo di comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, ed alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate.
4.  Il titolare ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'U.R.I.G. copia degli inventari relativi alle attrezzature fisse o mobili, esistenti nell'area della concessione ed anche fuori della stessa, purché destinate al servizio della concessione.
5.  I lavori di ricerca e di sviluppo e di coltivazione del campo devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto. In caso contrario il titolare decade dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.  La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo. I suindicati lavori di ricerca, sviluppo e coltivazione devono proseguire senza ingiustificate interruzioni, pena, in caso contrario, la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
6.  Entro tre mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone il piano definitivo di coltivazione all'U.R.I.G. per l'approvazione.
7.  L'inizio della produzione, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei relativi impianti sono autorizzati dall'U.R.I.G., su istanza del concessionario, corredata del progetto degli impianti.
8.  Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile. La scelta dei metodi e dei procedimenti tecnici per l'esecuzione dei lavori di coltivazione e degli eventuali lavori di ricerca, l'ubicazione e le modalità di tempo dei lavori stessi e delle rispettive attività connesse, come i mezzi da impiegarsi all'uopo, sono rimessi al giudizio tecnico dell'U.R.I.G..
9.  Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione si rendono applicabili le clausole contenute nell'art. 2, comma 1 e seguenti del presente disciplinare.
10.  Entro il primo trimestre di ciascun anno, il concessionario deve presentare all'U.R.I.G. una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, sulla eventuale rivalutazione delle riserve per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature fisse e mobili esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell'anno trascorso nell'area della concessione. L'U.R.I.G. approva detta relazione ed impartisce le necessarie prescrizioni, cui il titolare è tenuto ad uniformarsi.
11.  Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, ha l'obbligo di presentare il nuovo programma all'U.R.I.G. ai fini dell'approvazione. Non costituiscono integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca o di sviluppo, le integrazioni o modificazioni riguardanti le attività di prospezione e perforazione esplorativa o le perforazioni di sviluppo effettuate da un piazzale esistente adeguatamente adattato.
Nel caso in cui il titolare ponga in essere dette modifiche ed integrazioni senza l'approvazione dell'U.R.I.G., l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. m), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

Art. 5
Disposizioni comuni al permesso di ricerca e alla concessione di coltivazione

1.  Ogni pozzo è individuato mediante un toponimo ricadente nell'area del permesso o della concessione seguito da un numero d'ordine.
2.  Il titolare del permesso o della concessione, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentarne il programma all'U.R.I.G. per l'approvazione unitamente all'istanza di perforazione.
3.  Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare ed il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.
4.  La postazione non può essere fissata ad una distanza congrua dal confine del permesso o della concessione, che l'ingegnere capo dell'U.R.I.G. determinerà di volta in volta tenendo conto dello stato dei luoghi al momento dell'istanza di perforazione.
5.  L'ingegnere capo dell'U.R.I.G. approva il programma e, sentite, nei casi previsti dalle norme vigenti, le altre amministrazioni interessate, autorizza la perforazione.
6.  Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, l'ingegnere capo dell'U.R.I.G. comunica l'istanza relativa, corredata degli atti, al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo un termine congruo per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende acquisito l'assenso all'esecuzione del pozzo. L'ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico, o con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all'U.R.I.G. il verbale redatto con l'indicazione del metodo seguito. Ove l'ingegnere capo lo ritenga opportuno, tale verbale può essere redatto in presenza e con la partecipazione di funzionari dell'U.R.I.G.. I pozzi devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato all'U.R.I.G..
7.  Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione dell'U.R.I.G., parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremità superiore ed inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione dell'U.R.I.G.. Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizione dell'U.R.I.G.
8.  Entro centoventi giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere all'U.R.I.G. il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, incluse le informazioni e relative interpretazioni sulle falde acquifere di acqua dolce eventualmente rinvenute.
9.  Il titolare ha l'obbligo di iniziare le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, salvo giustificati motivi, entro due mesi dall'ultimazione del pozzo, sia nell'ambito di permessi di ricerca che nell'ambito di concessioni di coltivazione. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio all'U.R.I.G.. Durante l'esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente all'U.R.I.G. tutti i dati tecnici inerenti le prove. L'U.R.I.G., qualora risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove a spese del titolare.
10.  L'approfondimento di un pozzo, o la modifica e la perforazione della colonna di produzione, nell'intento di ottenere la produzione da altro livello del giacimento, devono essere autorizzati dall'ingegnere capo dell'U.R.I.G., al quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.
11.  La produzione simultanea da un pozzo di olio e gas da differenti formazioni e dalla stessa tubazione deve essere autorizzata dall'ingegnere capo dell'U.R.I.G..
12.  Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo esaurito o non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione all'U.R.I.G., precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.
13.  Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo che risulti sterile, ha l'obbligo di comunicare all'U.R.I.G. il piano di sistemazione del pozzo e dell'area impegnata e chiede contestualmente la chiusura mineraria del pozzo stesso. L'U.R.I.G., entro quindici giorni dalla comunicazione, può richiedere eventuali modifiche al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino.
14.  Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo con l'indicazione delle operazioni effettuate e lo trasmette all'U.R.I.G.. Ove l'ingegnere capo lo ritenga necessario può disporre che venga redatto verbale della chiusura mineraria con la partecipazione di tecnici dell'U.R.I.G..
15.  L'inadempienza agli obblighi di cui ai commi 12, 13, 14 o la mancata esecuzione delle opere di chiusura mineraria del pozzo abbandonato entro il termine prescritto dall'U.R.I.G., costituisce causa di decadenza dal permesso di ricerca o dalla concessione di coltivazione, rispettivamente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. h), e dell'art. 33, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
16.  Il titolare della concessione che sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza non è tenuto all'esecuzione delle opere di chiusura mineraria e di ripristino nell'ipotesi in cui la concessione sia nuovamente attribuita a terzi.
17.  Il titolare ha l'obbligo, ai sensi del presente disciplinare, di eseguire le occorrenti opere di chiusura mineraria e di ripristino entro e non oltre diciotto mesi dalla data di cessazione della concessione. L'inadempienza a tale obbligo comporta responsabilità ai sensi dell'art. 1218 e segg. cod. civ. con conseguente obbligo al risarcimento dei danni e costituisce causa di impedimento per il rilascio di nuovi permessi di ricerca o concessioni di coltivazione, anche in contitolarità, incidendo sul corretto esercizio dell'attività.

Art. 6
Sospensione lavori

1.  L'U.R.I.G. può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca o consentire la riduzione della produzione di regime della concessione soltanto per comprovati motivi di ordine tecnico, o per riconosciuta causa di forza maggiore, dandone immediata notizia al dipartimento industria.
2.  Il concessionario è tenuto a comunicare prontamente all'U.R.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione, effettuate di propria iniziativa.
3.  La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione da parte dell'U.R.I.G..
4.  La sospensione dei lavori o la riduzione della produzione senza autorizzazione da parte dell'U.R.I.G. comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

Art. 7
Corresponsione del valore delle aliquote del prodotto

1.  Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente alla Regione il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari a sette per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti in terraferma, come stabilito dall'art. 20 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dall'art. 30 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.  Il valore dell'aliquota è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei pozzi produttivi e di reiniezione della concessione ricadenti nel territorio.
2.  Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più comuni, la quota di spettanza comunale è ripartita nella misura del venti per cento al comune dove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche se situata al di fuori del perimetro della concessione e, per la restante parte, tra i comuni ove sono ubicati i pozzi produttivi e di reiniezione collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi ricadenti nel territorio ed in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno in cui si riferiscono le aliquote.
3.  L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
4.  Per ciascuna concessione di coltivazione, il rappresentante comunica mensilmente all'U.R.I.G. i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il rappresentante è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a consumo, ferma restando la facoltà dell'U.R.I.G. di disporre accertamenti sulle produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il rappresentante comunica all'U.R.I.G. i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal titolare che attesta esplicitamente l'esattezza dei dati in esse contenuti.
5.  I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di riferimento.
6.  Per produzioni con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai titolari può essere riconosciuta una detrazione, che si aggiunge alla detrazione di cui all'art. 41, pur in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di oli pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota.
7.  Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni di coltivazioni di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore, delle aliquote dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in base al comma 5.  Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.
8.  Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.
9.  I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.
10.  Ciascun titolare si impegna a trasmettere, entro il 15 luglio di ogni anno, al dipartimento industria, all'U.R.I.G., alla Presidenza della Regione, dipartimento del personale e degli affari generali, copia del prospetto di cui al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'U.R.I.G. comunica ai rami dell'Amministrazione regionale precitati e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.
11.  L'inadempienza ai superiori obblighi comporta la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

Art. 8
Forme di collaborazione tra amministrazione regionale e titolare

1.  In attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 contestualmente al conferimento della concessione di coltivazione è fatto obbligo al titolare di erogare un contributo in favore dell'erario regionale per la promozione degli investimenti e del sostegno occupazionale per progetti di carattere ambientale, prioritariamente indirizzati alla ricerca di acque dolci sotterranee. In subordine , detto contributo, a discrezione dell'Amministrazione concedente, potrà essere destinato:
-  alla bonifica e riqualificazione di siti industriali obsoleti e/o dimessi o di siti di proprietà pubblica ricadenti nel territorio oggetto della concessione di coltivazione;
-  all'esecuzione di opere di ripristino o di consolidamento del territorio oggetto della concessione di coltivazione;
-  allo sviluppo di servizi ambientali di supporto alle attività produttive urbane;
-  alla realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento e/o dell'intensità del rumore;
-  alla zonizzazione acustica ed ai piani di risanamento acustico del territorio oggetto della concessione di coltivazione;
-  alla qualificazione della mobilità per la riduzione delle emissioni di inquinanti attribuiti al traffico;
-  al recupero di rifiuti anche a fini energetici;
-  all'aumento della superficie boschiva e delle aree verdi a grande attività fotosintetica per l'incremento dell'assorbimento delle emissioni di CO2;
-  formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione di detti progetti.
2.  Tale contributo sarà determinato percentualmente come segue e rapportato al programma dei lavori, di cui al decreto assessoriale di concessione di coltivazione:
-  5% per investimenti di attività di perforazione di coltivazione minori o uguali a 10 milioni di euro;
-  4% per investimenti di attività di perforazione di coltivazione superiori a 10 milioni di euro e, comunque, fino a 20 milioni di euro;
-  3% per investimenti di attività di perforazione di coltivazione superiori a 20 milioni di euro.
3.  I tempi e le modalità del versamento del contributo saranno determinati con il decreto di conferimento della concessione di coltivazione. In ogni caso, la materiale erogazione dello stesso presupporrà la scelta, da parte della Regione, di studi di fattibilità degli interventi che si intendano realizzare anche presso le amministrazioni locali interessate.
4.  Lo stesso contributo è dovuto in caso di proroga della concessione e deve essere rapportato al programma dei lavori presentato unitamente all'istanza di proroga.
5.  E' fatto obbligo al titolare della concessione di coltivazione di costituire e/o mantenere nel territorio della Regione una propria sede autonoma presso la quale si intende domiciliato a tutti gli effetti, compresi quelli tributari.
6.  L'inottemperanza ai superiori obblighi comporta la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 33, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.

Art. 9
Ulteriori obblighi del titolare

1.  Il titolare, onde consentire gli accertamenti previsti dalla normativa vigente, tiene a disposizione dell'U.R.I.G. i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile, da cui risultino i dati sulle vendite effettuate ed i prezzi realizzati nell'anno di riferimento, nonché le registrazioni analogiche e, ove previste, le registrazioni digitali delle rilevazioni giornaliere.
2.  Nel caso in cui l'U.R.I.G. abbia iniziato un'azione di accertamento, ai sensi dell'art. 30, comma 11, legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, sull'esattezza dei dati trasmessi dal concessionario, altra amministrazione che non abbia iniziato l'accertamento è tenuta ad astenersi dal disporre un ulteriore accertamento sull'esattezza degli stessi dati.
3.  L'esito dell'accertamento è reso con determinazione dell'ingegnere capo dell'U.R.I.G. e notificato dall'amministrazione accertante al concessionario che può, fatti salvi i mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente, proporre ricorso ai sensi dell'art. 7, legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, entro trenta giorni dalla notifica.
4.  Copia dell'atto di accertamento sarà notificato tempestivamente al dipartimento industria.

Art. 10
Cessazione della concessione di coltivazione

1.  Il titolare della concessione in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza è costituito custode a titolo gratuito della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all'amministrazione.
2.  L'U.R.I.G. accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l'esistenza e la consistenza delle pertinenze.
3.  Il concessionario ha il diritto di rinunciare in tutto o in parte alla concessione. La rinuncia deve essere fatta a mezzo di istanza diretta all'U.R.I.G.. I diritti e gli obblighi del concessionario cessano, relativamente all'area rinunciata, a decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di accettazione della rinuncia, restando fermo l'obbligo del pagamento del canone.
4.  Restano, altresì, salvi gli obblighi del concessionario derivanti dalla rinuncia per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo o disposti con l'atto di accettazione della rinuncia stessa.
5.  Ogni rinuncia parziale deve riguardare almeno il 10% dell'area della concessione.
6.  L'amministrazione può, tuttavia, non accettare la rinuncia parziale alla concessione, qualora da tale rinuncia dovesse derivare danno all'economia generale del giacimento ai fini del maggiore recupero finale dal prodotto industrialmente conseguibile.
7.  In caso di rinuncia totale della concessione, tutte le pertinenze della miniera sono trasferite alla Regione senza obbligo alcuno di pagamento o di indennizzo al concessionario.
8.  Per pertinenze della miniera si intendono tutti gli edifici destinati alla miniera, anche se ubicati fuori dell'area della concessione, oltre che tutti gli impianti e le installazioni, anche sotterranei, necessari per la normale coltivazione del giacimento, quali ad esempio pozzi e loro coltivazioni (casing), stazione di pompamento, serbatoi, condotte di raccolta, centrali elettriche e relative linee, impianti di degasolinaggio, condotte di acqua; in altri termini tutti gli impianti, anche esterni all'area della concessione, la rimozione dei quali recherebbe pregiudizio alla normale coltivazione del giacimento di idrocarburi.
9.  Nel caso di rinuncia parziale alla concessione, sono incamerati, previa determinazione dell'ufficio minerario, gli edifici, gli impianti e le installazioni che saranno considerati pertinenze relative alla parte di area oggetto della rinuncia.
10.  Nell'uno e nell'altro caso il concessionario ha diritto di rimuovere ed asportare i mobili d'ufficio, le suppellettili, le scorte d'officina e di magazzino, le macchine di perforazione al completo e i minerali estratti.
11.  Qualora la rinuncia alla concessione venga fatta dal concessionario dopo la scadenza della prima metà del periodo di durata della concessione, i beni indicati al comma 10 vengono trasferiti alla Regione senza pagamento alcuno o indennizzo di qualsiasi specie a favore del concessionario (rimanendo però a carico della Regione tutte le spese occasionate dagli atti formali di trasferimento che possano occorrere).
12.  Quando la rinuncia alla concessione venga fatta entro la prima metà dall'inizio del periodo di durata del titolo, l'Assessorato avrà diritto di prelazione per l'acquisto degli impianti e dei beni indicati al comma 10 ad un prezzo equo che tenga conto del deprezzamento o diminuzione di valore di detti beni e conformemente a quanto viene comunemente ed internazionalmente praticato nell'industria petrolifera: detto prezzo è determinato di comune accordo tra l'Assessorato ed il concessionario.
13.  Il detto diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Assessorato e comunicato a mezzo di lettera raccomandata nel termine fisso di 90 giorni dalla data della notifica di accettazione della rinuncia.
14.  L'immissione nel possesso dei beni indicati nella presente lettera avrà luogo solo alla data del pagamento effettivo del prezzo di acquisto. L'emissione del titolo di pagamento deve essere effettuata dall'Assessorato entro tre mesi dalla data di esercizio del diritto di prelazione.
15.  Entro 180 giorni dalla scadenza del termine suindicato di 90 giorni, o dalla data in cui l'Assessorato abbia manifestato di non avvalersi del diritto di prelazione, il concessionario ha l'obbligo di rimuovere tutti gli impianti ed i beni indicati nel comma 10, almeno che essi non vengano, prima del detto termine e con l'autorizzazione dell'Assessore, destinati ad altro impiego proposto dal concessionario stesso. In caso diverso i beni predetti si intendono abbandonati a favore della Regione.
16.  Qualora al momento della rinuncia, totale o parziale, della concessione esistano pozzi produttivi e l'Assessorato voglia mantenerli in produzione, il concessionario è obbligato a lasciarli in efficienza produttiva e con regolare apparecchiatura di testa.
Lo stesso concessionario deve dare esecuzione a tutti quei provvedimenti disposti dall'U.R.I.G. ai fini della preservazione del giacimento e della sicurezza delle opere e delle persone. In particolare deve anche provvedere a che i pozzi perforati, sterili o produttivi, che la Regione non volesse mantenere in produzione siano chiusi a regola d'arte.
17.  In caso di rinuncia totale alla concessione mineraria, il concessionario decade automaticamente dalle concessioni riguardanti l'esercizio di condotte esclusivamente destinate al trasporto degli idrocarburi grezzi prodotti nell'area della concessione rinunciata. Tali condotte, complete di tutti gli impianti ed installazioni accessori, terminali ed intermedi, restano trasferite in proprietà alla Regione, senza alcun obbligo da parte di questa di pagamenti o di indennizzi al concessionario. Qualora la concessione delle dette condotte sia stata già goduta per una durata non inferiore a 15 anni, la Regione, ove voglia ottenere la proprietà delle condotte stesse, deve pagare al concessionario una somma corrispondente alla parte del valore delle condotte e relative installazioni che resta ancora da ammortizzare, in base ad una durata totale d'ammortamento di 15 anni ad un tasso del 5%.
18.  Le disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 si applicano anche alle ipotesi di concessione scaduta e di decadenza inoppugnabile. In quest'ultimo caso i termini stabiliti nelle disposizioni richiamate, decorrono dalla data in cui la decadenza non sia più impugnabile.

Art. 11
Disposizioni comuni

1.  I macchinari e le attrezzature di ogni genere devono trovarsi sempre in condizioni di efficienza e rispondenti alle esigenze del loro impiego. In caso di inadeguatezza di detti materiali ai fini della sicurezza mineraria, il titolare deve, su richiesta dell'U.R.I.G., provvedere tempestivamente alle sostituzioni richieste.
2.  Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'amministrazione ai sensi del presente disciplinare dai permissionari e dai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14.
3.  Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quella in materia di imposta di fabbricazione.
4.  Il titolare, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, si obbliga a fornire agli ingegneri e periti dell'U.R.I.G. i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o di certificazioni previste dal presente disciplinare, l'U.R.I.G. può disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
5.  L'inottemperanza alle prescrizioni dell'U.R.I.G. sul rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 624/1996 comporta la decadenza dal titolo minerario ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 29, comma 1, lett. e), legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, ferme restando le sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 624/1996.

Art. 12
Disposizioni comuni inerenti i rapporti di lavoro

1.  Per l'esecuzione delle operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione, il titolare può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione all'U.R.I.G. prima dell'inizio dei lavori. Il titolare è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra, nonché della disciplina e del buon ordine dei cantieri e ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge ed i regolamenti. Il titolare è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti e risponde nei confronti dell'amministrazione concedente per la malafede o la frode dei medesimi nell'espletamento delle attività di competenza.
2.  L'amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possano, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento dell'attività del titolare.
3.  Il titolare del permesso e della concessione sono tenuti ad applicare le direttive comunitarie, le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed ogni altra disposizione delle autorità competenti concernenti le assunzioni di mano d, le retribuzioni, le assicurazioni sociali, i prepensionamenti e licenziamenti, nonché la tutela, sicurezza, salute, assistenza e tutti i benefici in favore dei lavoratori in genere.

Art. 13
Disposizioni finali

1.  Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e regolamenti in vigore.
2.  I permessi e le concessioni regolati dal presente disciplinare vengono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
3.  Tutte le istanze originali presentate ai sensi di legge e del presente disciplinare devono essere redatte in carta legale.
4.  Avverso le determinazioni dell'U.R.I.G. è ammissibile ricorso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23.
5.  Per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare è competente il foro di Palermo (clausola da approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c.).
(2003.39.2313)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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