REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2003 - N. 42
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 8 settembre 2003, n. 6.
Concessione autolinee di gran turismo per l'anno 2004 e seguenti. Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di valutazione.

A TUTTE LE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
ALL'ANAV DI PALERMO
ALLA FITTEL DI PALERMO
ALLA CESAP DI PALERMO
e, p.c.  U.O.B. "AUTOLINEE EXTRAURBANE REGIONALI E STATALI" 

L'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 così definisce le autolinee di gran turismo: "I servizi auto mobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati".
La concessione dei servizi anzidetti ha durata annuale, terminando alla data del 31 dicembre dell'anno per il quale è stata rilasciata.
Le aziende interessate al rilascio delle concessioni dovranno trasmettere, tramite raccomandata A.R., la documentazione sotto elencata entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale; le istanze prodotte oltre il termine sopra assegnato non verranno prese in considerazione.
Le istanze, prodotte per ciascuna autolinea, in duplice copia di cui una in bollo per la U.O.C. "Autotrasporto persone", in singola copia per la U.O.B. "Autolinee extraurbane regionali e statali" ed unitamente alla documentazione di seguito elencata, andranno redatte secondo l'allegato fac-simile "mod. A".
Le istanze di rinnovo, intendendo come rinnovo il rilascio della concessione di autolinee già concesse nel l'an no precedente a quello della richiesta e per le quali ricor re il diritto di preferenza, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1)  prospetto orario con l'indicazione dei capilinea, delle fermate previste e delle distanze progressive;
2)  tabella polimetrica delle distanze e delle tariffe;
3)  carta stradale in scala 1:200.000 con evidenziato il percorso che si intende percorrere;
4)  prospetto dei dati di traffico relativi all'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo redatto secondo l'allegato fac-simile "mod. B"; per le autolinee con periodo di attivazione prolungato rispetto alla data del 31 ottobre, i summenzionati prospetti dovranno essere trasmessi tramite raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio di gg. 10 dalla data di cessazione del servizio, a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale, le istanze i cui prospetti risulteranno prodotti oltre il termine sopra assegnato verranno rigettate prima facie.
E' utile evidenziare l'esigenza che nell'oggetto del l'istanza venga chiaramente indicata la tipologia della stessa istanza e cioè:
-  rinnovo senza modifiche;
-  rinnovo con modifiche;
-  nuova istituzione.
La mancata rispondenza delle istanze identificate come rinnovo senza modifiche rispetto al programma di esercizio precedentemente autorizzato, ovverosia qualunque modalità di esercizio non prevista dai precedenti atti di concessione, costituirà motivo di rigetto del l'istanza.
Ritenuta inapplicabile, per lo specifico settore, la mozione n. 154 del 28 febbraio 1998, le istanze di nuova istituzione, intendendo come nuova istituzione il rilascio della concessione di autolinee precedentemente non concesse o che vengono richieste per la prima volta, oltre alla documentazione prevista per le istanze di rinnovo, con esclusione del prospetto dei dati di traffico (punto 4), dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
5)  relazione illustrativa delle caratteristiche storiche, artistiche, culturali, turistiche e paesaggistiche delle località che si intendono collegare;
6)  relazione sulle strutture ricettive alberghiere e di intrattenimento turistico (servizi di ristorazione, locali di intrattenimento, impianti sportivi, etc...) con l'indicazio ne dei posti letto offerti e della movimentazione di turisti relativa all'anno precedente la data di inoltro della richiesta o dell'ultimo dato utile (tale dato potrà essere assunto dalle informazioni disponibili presso le competenti aziende per il turismo);
7)  relazione sulla finalità del servizio, indicando chiaramente le eventuali sovrapposizioni anche parziali di altri servizi di linea ovvero del transito anche parziale sul percorso proposto di altre autolinee, con la proiezione del traffico passeggeri che si verrebbe a generare indicando il numero medio di passeggeri/corsa previsto;
8)  piano economico di previsione dei costi e dei ricavi riferiti alla tariffa che si intende adottare ed alla proiezione del numero di passeggeri trasportati;
9)  relazione sul materiale rotabile con indicazione del numero, tipo e caratteristiche degli autobus che si intendono impiegare nell'esercizio dell'autolinea, specificandone l'immediata disponibilità;
10)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del responsabile dell'esercizio dell'azienda (ex D.M. n. 448/91), di idoneità del percorso proposto al transito degli autobus che si intendono utilizzare, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della circolare n. 3 dell'11 marzo 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2003.
Nel caso l'azienda richiedente non sia già concessionaria di servizi pubblici di linea, dovrà essere dimostrato, preventivamente alla riunione preliminare, il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della concessione di cui all'art. 1 della legge n. 1822/1939 così come definiti dal D.M. n. 448/91.
A.  RIUNIONE PRELIMINARE
A.1  Criteri di valutazione delle istanze di rinnovo
Verranno rigettate prima facie, in sede di riunione preliminare, le istanze per le quali ricorrono i seguenti motivi:
a)  errata elencazione dell'oggetto dell'istanza (es. rinnovo senza modifiche anziché rinnovo con modifiche);
b)  media passeggeri trasportati inferiore a n. 10 pas seggeri/corsa (per i servizi già oggetto di proposta d'ufficio di riduzione del programma di esercizio nell'an no 2003 si procederà direttamente al rigetto);
c)  mancata presentazione del prospetto dati di traffico "mod. B", ovvero la compilazione incompleta (es. incompleta elencazione delle fermate autorizzate, del carico passeggeri per fermata, della media mensile, etc...) e/o la desumibile effettuazione saltuaria o la non effettuazione del servizio.
In merito a quanto sopra, si fa riserva di richiedere in visione, anche a campione, le matrici dei biglietti emessi, nonché la corrispondente documentazione di natura contabile, comprovanti il dato di traffico dichiarato.
A.2  Criteri di valutazione delle istanze di nuova istituzione
Verranno rigettate prima facie, in sede di riunione preliminare, le istanze per le quali ricorrono i seguenti motivi:
d)  autolinee proposte come "tours";
e)  autolinee che prevedano il collegamento con più di due località, ovvero il collegamento di altre località oltre a quelle di partenza e di arrivo;
f)  autolinee il cui itinerario sia sovrapposto, tutto o in parte, ad altri collegamenti;
g)  autolinee che non prevedano il ritorno in giornata;
h)  autolinee il cui tempo di percorrenza dal capolinea di partenza a quello di arrivo superi le tre ore.
Oltre ai motivi di reiezione sopra individuati, saranno respinte prima facie le istanze, sia di rinnovo che di nuova istituzione, non correttamente formulate secondo lo schema allegato o contenente allegati tra essi non coincidenti (es. il percorso indicato nell'istanza diverso da quello evidenziato nella carta stradale, etc...) ovvero istanze la cui documentazione risulti incompleta o dif forme da quella prevista.
B.  RIUNIONE ISTRUTTORIA
Tutte le istanze per le quali non ricorrono i motivi della reiezione prima facie verranno discusse in riunione istruttoria al fine di garantire la massima "pubblicità" al procedimento istruttorio ed acquisire eventuali ulteriori elementi utili per il rilascio della concessione.
B.1  Criteri di valutazione delle istanze e modalità di svolgimento della riunione
a)  non verranno ammesse al dibattito e prese in considerazione ove presentate, sia in riferimento alle istanze di rinnovo che alle istanze di nuova istituzione, le opposizioni poste a tutela di servizi ordinari;
b)  non verranno ammesse al dibattito e prese in considerazione ove presentate, sia in riferimento alle istanze di rinnovo che alle istanze di nuova istituzione, le opposizioni genericamente formulate senza lo specifico riferimento dei servizi in tutela dei quali vengono poste;
c)  non verranno ammesse al dibattito e prese in considerazione ove presentate, sia in riferimento alle istanze di rinnovo che alle istanze di nuova istituzione, le istanze comparative;
d)  costituirà motivo di rigetto delle istanze di nuova istituzione, unitamente ad altri elementi complessivamente sfavorevoli, la possibilità che il rilascio della concessione possa determinare contenzioso tra le aziende concessionarie;
e)  per le istanze di rinnovo legate a concessioni di autolinee di G.T. per le quali sono già pendenti ricorsi in giudizio, la concessione verrà rilasciata ed assoggettata all'esito definitivo della controversia seguendone le sorti;
f)  per i rinnovi positivamente valutati in sede di riunione preliminare e non già oggetto nel precedente anno di proposta d'Ufficio di riduzione del programma di esercizio, per i quali sulla base dei dati di traffico dichiarati si possa ipotizzare il rilascio della concessione con programma di esercizio opportunamente ridotto, le aziende dovranno esprimerne l'accettazione, in carenza si provvederà al rigetto delle istanze.
C.  DISPOSIZIONI GENERALI
Sono abrogate tutte le circolari e le disposizioni prece den temente emanate in materia e contrastanti con la presente.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni: LO BUE
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(2003.37.2184)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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