REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2003 - N. 42
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 4 agosto 2003.
Ripartizione alle province e ai comuni della Regione Sicilia del fondo di rotazione per la progettazione di cui all'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003;
Visto l'art. 43 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, che istituisce il fondo di rotazione per la progettazione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2002;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 64 del 6 marzo 2003, con la quale vengono definite le modalità di utilizzazione del fondo per la fase di prima applicazione della norma istitutiva dello stesso;
Considerato che sulla base dei criteri stabiliti dalla suddetta delibera possono essere assegnati alle province regionali e ai comuni della Sicilia gli importi a ciascuno di essi spettanti per le finalità previste dall'art. 43 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, come risultano dall'elenco allegato al presente decreto, del quale fa parte integrante;

Decreta:


Art. 1

Il fondo di rotazione è dotato di 15.000 migliaia di euro, iscritti al capitolo 613925 del bilancio della Regione per l'esercizio 2003, da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi, a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione e opera secondo le seguenti modalità.

Art. 2

Al fondo possono accedere gli enti territoriali per la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T), finanziati dal POR. o in altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 3

In conformità alla delibera della Conferenza Regione-Autonomie locali, in fase di prima applicazione è destinata la quota del 30% del fondo (pari a 4.500 migliaia di euro) alle province e la restante quota del 70% (pari a 10.500 migliaia di euro) ai comuni, attribuendo ai due parametri indicati nella norma, territorio e popolazione, rispettivamente il peso del 60% e del 40% per il riparto della quota destinata alle province e del 40% e del 60% per il riparto della quota destinata ai comuni.

Art. 4

L'erogazione del contributo deve essere richiesta dal legale rappresentante dell'ente, allegando all'istanza una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, il costo presunto dell'opera da realizzare, il riferimento allo strumento di finanziamento. Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tecnico e dovrà contenere, per ciascuna opera, la scheda compilata in tutte la sue parti utilizzando il fac-simile allegato.
Le istanze dovranno essere inviate entro il termine del 30 settembre 2003 all'Assessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, servizio bilancio.

Art. 5

La procedura di concessione è di tipo accelerato; il dipartimento bilancio e tesoro senza procedere a valutazioni di tipo tecnico, registra le richieste di finanziamen to e provvede ad erogare lo stesso.

Art. 6

Alla fine dell'esercizio le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate, trattandosi di spese a destinazione vincolata, verranno riprodotte nel bilancio dell'esercizio successivo e ripartite nell'ambito del program ma triennale di utilizzo.

Art. 7

Il rimborso del contributo avviene a seguito del perfezionamento del finanziamento necessario per la realizzazione dell'opera, fermo restando che il contributo va comunque rimborsato. Pertanto, nel caso di mancato finanziamento dell'opera, l'ente provvederà con propri mez zi al rimborso, nel termine di 5 anni.
Il rimborso deve avvenire a mezzo di versamento diretto sul pertinente capitolo d'entrata del bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro.

Art. 8

Gli importi attribuiti a ciascun ente locale, il capitolo di entrata sul quale effettuare i versamenti relativi ai rimborsi e le modalità operative del fondo saranno portati a conoscenza degli interessati a mezzo avviso pubblicato su due dei maggiori quotidiani regionali e integralmente sul sito internet della Regione siciliana.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 4 agosto 2003.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 11 settembre 2003, al n. 4375.
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(2003.38.2271)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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