REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2003 - N. 41
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 31 luglio 2003.
Direttive per l'accesso dei comuni al finanziamento per la realizzazione di opere all'interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 78 della legge regionale n. 96/81;
Visto l'art. 61 della legge regionale n. 3/86;
Visto l'art. 36 della legge regionale n. 35/91;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, con la quale, nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 2003, è stata stanziata la complessiva somma di E 12.000.000,00 nel capitolo 742403 per il finanziamento in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria e per l'acquisizione delle aree delle zone artigianali, previste dai piani per insediamenti produttivi, nonché per la costruzione all'interno delle aree medesime, di capannoni da cedere ad imprese singole o associate, di depuratori per rifiuti organici e chimici e di centri servizi integrati;
Visto il terzo comma dell'art. 14bis del predetto testo coordinato, laddove prevede la ripartizione annuale della somma a disposizione di ciascun Assessorato per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa che deve essere corredato da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse;
Visto il sesto comma del citato art. 14bis, laddove prevede che le istanze di finanziamento sono presentate annualmente dagli enti interessati agli Assessorati competenti, specificando se per le medesime opere è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto n. 1807/3S del 12 giugno 2003, di approvazione dello studio di settore per la realizzazione di nuovi interventi localizzativi, a servizio delle PMI artigianali, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
Viste le indicazioni riguardanti i criteri di selezione delle istanze apposte in calce alla relazione prot. n. 948 del 12 giugno 2003;
Ritenuto necessario procedere all'avviso per la presentazione delle istanze da parte dei comuni che intendono partecipare al suddetto programma;

Decreta:
Art. 1
Oggetto dell'intervento

Ai sensi degli artt. 78 della legge regionale n. 96/81, 61 della legge regionale n. 3/86 e 37 della legge regionale 35/91, le opere per le quali è possibile richiedere il finanziamento, previste all'interno delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, consistono in:
-  opere di urbanizzazione primaria ed acquisizione delle relative aree;
-  realizzazione di capannoni per l'insediamento di imprese artigiane;
-  realizzazione di centri servizi integrati;
-  realizzazione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento.
Art. 2
Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di finanziamento dovranno pervenire, a pena di decadenza, direttamente o a mezzo posta, presso il dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, sito in via degli Emiri n. 45, Palermo, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nella istanza dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento che avrà il compito di informare trimestralmente il dipartimento in merito all'attuazione del progetto.
Art. 3
Destinazione delle risorse

Il programma di spesa verrà redatto destinando il 70% (E 8.400.000,00) delle risorse del capitolo 742403, legge di bilancio 2003, al finanziamento di progetti riguardanti nuovi interventi, ed il restante 30% (E 3.600.000,00) al finanziamento di progetti di completamento di altri generali o di lotti successivi funzionali.
Nel caso in cui, a seguito di istruttoria, risulti presentato o ritenuto ammissibile un numero insufficiente di istanze rispetto la dotazione di una delle due suddette quote, si procederà a compensazione tra le stesse.
Art. 4
Criteri di selezione

La selezione delle istanze, a seguito dell'istruttoria sull'ammissibilità, verrà effettuata secondo una graduatoria compilata tenendo conto dei "valori di qualità" assegnati ai comuni dallo studio di settore, approvato con decreto 1807/3S del 12 giugno 2003, nelle quattro macro-aree (socio-economica, ambientale, dotazione infrastrutturale, istituzionale).
In caso di parità verranno considerati, nel seguente ordine di priorità, gli ulteriori criteri di selezione:
1)  livello di progettazione (esecutivo);
2)  minore costo dell'intervento.
Art. 5
Documentazione richiesta

All'istanza di finanziamento dovrà essere allegato:
1)  progetto definitivo o esecutivo, completo degli elaborati previsti dagli artt. 25 e 35 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, contenuto nel D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
2)  delibera di approvazione del progetto;
3)  parere tecnico rilasciato dal competente organo tecnico;
4)  copia della delibera di adozione e di approvazione del PIP;
5)  dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante:
5.1)  che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente;
5.2)  che per le stesse non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti;
5.3)  che siano già state avanzate le richieste di finanziamento relative a quegli interventi che rivestono all'interno del programma triennale delle OO.PP. carattere di priorità rispetto all'intervento di cui si chiede il finanziamento (ai sensi del comma 5, art. 14 del testo coordinato);
5.4)  relazione dettagliata e circostanziata a firma del sindaco sulla adeguatezza dell'intervento alla domanda dell'utenza locale.
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione del centro servizi è necessario presentare il piano di gestione ed il bussiness plan.
Ai fini di una migliore valutazione dei progetti presentati, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere l'integrazione della documentazione già presentata.
Nell'ipotesi di presentazione di progetto definitivo, per quelli inseriti nel programma di spesa, l'esecutivo deve essere presentato all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, nel programma di spesa possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 6

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
Qualora gli enti richiedenti abbiano già presentato istanza con allegata documentazione sono esonerati da ripresentarla, se conforme a quanto richiesto al precedente art. 5, e di ciò ne faranno espressamente cenno nella nuova richiesta di finanziamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 31 luglio 2003.
  LANDOLINA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 8 agosto 2003 al n. 265.
(2003.35.2130)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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