REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2003 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 luglio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Gangi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002;
Premesso:
-  con nota prot. n. 6315 del 17 maggio 1997 questo Assessorato ha notificato al comune di Gangi il decreto n. 206/D.R.U. del 5 maggio 1997, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con delibera di consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994;
-  il comune di Gangi, con atto notificato alla Presidenza della Regione del 19 settembre 1997, ha proposto ricorso straordinario per l'annullamento, previa sospensione, del decreto sopracitato nonché dei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 372 del 16 ottobre 1996 e n. 434 del 12 febbraio 1997;
-  con D.P.R.S. n. 385/2001, sulla scorta delle considerazioni espresse dal Consiglio di giustizia amministrativa con il parere n. 551/98 ad esso allegato, il suddetto decreto - unitamente ai relativi voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 372/96 e n. 434/97 - è stato annullato individuando, contestualmente, la possibilità per la Regione di procedere al riesame del piano;
Ritenuto di dovere procedere, in relazione al citato D.P.R.S. n. 385/2001, al riesame dello strumento urbanistico del comune di Gangi di cui alla documentazione, di seguito indicata, trasmessa per gli adempimenti di questo Assessorato in precedenza definiti con l'annullato decreto n. 206/D.R.U. del 5 maggio 1997:
-  delibera n. 64 del 17 giugno 1994 con la quale il consiglio comunale del comune di Gangi ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e relative prescrizioni esecutive;
-  atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera di consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994;
-  certificazione del sindaco, datata 16 marzo 1995, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato;
-  elenco a firma del segretario comunale, datato 28 luglio 1994, indicante le n. 42 osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini di legge, nonché ulteriore elenco, sottoscritto dallo stesso segretario, indicante le n. 4 osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine;
-  osservazioni e/o opposizioni relative ai suddetti elenchi nonché elaborati di visualizzazione delle stesse redatti dal progettista incaricato;
-  parere, prot. n. 16548 del 16 aprile 1994 , espresso con prescrizioni dalla sezione 1ª dell'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
-  delibera n. 161 del 20 dicembre 1994, con la quale il consiglio comunale di Gangi ha formulato le proprie determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni al piano regolatore generale;
Visto il foglio prot. n. 391 del 5 marzo 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 13396 del 6 marzo 2002, con il quale il comune di Gangi ha trasmesso a questo Assessorato, al fine di dare esito agli adempimenti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/99, la documentazione inerente il piano di programmazione della rete commerciale;
Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 13 settembre 2001 con la quale, con modifiche, è stato adottato, in variante allo strumento urbanistico di cui alla delibera di consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994, il piano di programmazione della rete commerciale previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99;
Vista la deliberazione n. 73 del 20 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale, nel disporre gli adempimenti ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, ha preso atto degli elaborati redatti dai progettisti in dipendenza delle modifiche apportate al piano con deliberazione n. 45 del 13 settembre 2001;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 27 febbraio 2002, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante adottata;
Visto il foglio prot. n. 2157 del 14 novembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 70754 del 25 novembre 2002, con il quale il comune di Gangi ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed elaborati relativi alla variante adottata con delibera n. 61 del 12 settembre 2002;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 61 del 12 settembre 2002 avente ad oggetto "Adozione programma costruttivo coincidente con il PP2 del piano regolatore generale", con la quale è stata proposta, in variante al piano regolatore generale adottato con la delibera n. 64 del 17 giugno 1994, la modifica dei lotti relativamente alle zone PP2;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 24 ottobre 2002, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 70 del 21 febbraio 2003, con la quale il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente alla documentazione relativa, ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta di parere n. 8/BIS del 21 febbraio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che il progetto di piano regolare è stato esaminato dal Consiglio regionale dell'urbanistica che si è espresso con parere con voto del 16 ottobre 1996, n. 372. Si riportano appresso le prescrizioni che hanno dato luogo al ricorso ed al successivo annullamento del procedimento approvativo:...
"...Omissis...
Il progetto di piano è supportato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dal parere dell'ufficio del Genio civile, reso ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, con prot. n. 16548 del 18 giugno 1994, risultando in linea di massima favorevole a condizione; non modifica nella sostanza le scelte e alle direttive di piano. Secondo il predetto parere il comune rimaneva obbligato a realizzare in contrada Stagnone, nell'area oggetto di prescrizione esecutiva con destinazione ad edilizia residenziale, preliminarmente e prioritariamente a qualsiasi intervento esecutivo previsto nel piano regolatore generale, le opere di bonifica e risanamento idraulico, come meglio specificata nel parere in questione. Inoltre sono state escluse le zone settentrionali del territorio dove le condizioni di rischio geomorfologico sono particolarmente gravose e quindi vanno considerate soltanto ai fini di interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica, si osserva che anche le restanti zone del territorio presentano certi gradi di rischio non del tutto trascurabili. Ciò riguarda anche le aree oggetto di prescrizioni esecutive, in cui localmente o più generalmente si riconoscono fenomeni di squilibrio in atto o di potenziale dissesto...
...Omissis...
Il parere ha imposto vincoli e prescrizioni nelle aree indicate a rischio geologico alto e molto alto e preclude ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, sia per quanto dettato nel parere del Genio civile, sia nelle aree a rischio geologico alto e molto alto riportate nella carta di classificazione allegata allo studio geologico.
Alle prescrizioni imposte nel decreto approvativo del piano è sopravvenuto il piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 1 decreto legge n. 180/98 convertito con modifiche con la legge n. 267/98.
Ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto le prescrizioni ivi contenute possono essere modificate in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa.
Difatti il comune di Ganci è intervenuto avverso il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, attraverso studi, ricerche, segnalando ed apportando informazioni diverse alla situazione di dissesto locale.
Così con decreto n. 53/41 del 13 febbraio 2001, è stato modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente all'individuazione di aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Ganci individuate nella "Carta" allegata al decreto n. 53/41 del 13 febbraio 2001, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e di cui si allegano copia del decreto n. 53/41 e degli allegati planimetrici.
In questa "Carta del rischio" elaborata risulta modificata l'area classificata a rischio geologico "alto" e "molto alto", interessando un'area molto più ristretta di quella originaria, rimodulando anche la delimitazione della zonizzazione urbanistica delle previste aree di espansione, oggetto di ricorso. Difatti le aree a rischio, "molto elevato" ed "elevato", sembrano interessare la zona C2 "di espansione residenziale in corso di realizzazione" nella sola parte comprendente l'ambito di stecche edilizie sotto la via Murata e sopra la via Don Bosco. Rilevate le nuove delimitazioni geomorfologiche, idrogeologiche e geologiche a cui sono sottoposte si propone pertanto l'esclusione di qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree di cui alla zona C2 sopraddetta e in tutte le altre definite a rischio elevato e molto elevato, ricadenti all'interno della carta del rischio geologico scala 1:10.000 del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto n. 53/41 del 2001.
LO STUDIO AGRICOLO FORESTALE
Lo studio agricolo-forestale è stato redatto dall'agronomo N. Bevacqua in applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Si ritiene, pertanto, necessario che detto studio venga rivisto alla luce della normativa nel frattempo intervenuta (legge regionale n. 13/99) e alle direttive di cui al D.P.R.S. del 28 giugno 2003 che detta i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali, e della macchia mediterranea".
Si dovrà di conseguenza adeguare la zonizzazione per le parti interessate.
EDILIZIA COMMERCIALE(legge regionale n. 28/99 D.P.R.S. 11 luglio 2000):
Il comune recentemente ha adottato un piano commerciale redatto dai professionisti ing. Franco Giuseppe, dott. Duca Rosario e rag. Ferrarello Santo, come variante allo strumento urbanistico con delibera di consiglio comunale n. 61 del 12 settembre 2002.
La previsione complessiva di piano, riguardante gli insediamenti produttivi, commerciali e servizi connessi, appare supportata da stime ed analisi sufficientemente attendibili; per quanto riguarda gli esercizi commerciali propone alcune modifiche e varianti al piano regolatore generale e alle norme di attuazione del piano.
Nelle zone A, B, C e D vengono individuati esercizi di vicinato o medie strutture con destinazione d'uso commerciale. Vengono previste anche superfici per futuri parcheggi a monte della strada comunale in un'area di circa mq. 1.000 idonea a soddisfare l'esigenza di sviluppo ipotizzate nel piano medesimo.
Le modifiche e la variante sono comprese all'interno di questo parere apportando le dovute correzioni alle norme di attuazione e al regolamento edilizio; la variante propone la riduzione dell'altezza minima a ml. 2,55 dei piani terra in zona definita A di centro abitato e in caso di demolizione e ricostruzione un'altezza utile netta a ml. 3 dei piani terreni per destinazioni commerciali all'interno del centro abitato di un'altezza minima ml. 270 dei piani terra nelle zone omogenee "B, C", di espansione e "D" per i fabbricati esistenti e un'altezza utile netta di ml. 300 per le nuove costruzioni.
Le modifiche sopra riportate appaiono condivisibili.
ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D'USO
Lo schema zonizzatorio del territorio urbanizzato definisce:
-  il centro antico che occupa la parte sommitale del monte Marone;
-  una zona di parco suburbano, localizzata nel crinale versante nord-est;
-  ambiti urbani a ridosso del centro antico, costituiti dalle aree urbane, consolidate, sature o di completamento od impegnate da piani costruttivi;
-  la zona di espansione consolidata per effetto del precedente strumento urbanistico;
-  una zona di nuova espansione a valle della via Don Bosco;
-  le attrezzature di interesse urbano ad ovest, le aree produttive miste e servizi annessi ad est;
-  un nucleo sportivo a sud;
-  le aree produttive artigianali a nord-ovest.
Per quanto riguarda gli aspetti generali del piano, il piano regolatore generale prevede la localizzazione di un parco sub-urbano che in parte ricade all'interno delle aree a rischio "molto elevato" della "Carta del rischio" di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico e individuata nelle tav. D2c. e D2b. definito come zona "F", viene inoltre previsto un parco territoriale su terreni del demanio comunale sul monte Zimmara.
Si condividono le superiori proposte da attuare con le modalità specificate dall'art. 81 delle norme di attuazione.
Per quanto attiene le previsioni urbanistiche relative alle aree residenziali ed alle relative attrezzature, le stesse, poiché rappresentate solamente in scala 1:10.000, non possono essere valutate urbanisticamente in quanto l'individuazione risulta approssimativa; appare pertanto necessario prescrivere il ristudio di dette previsioni da effettuare su cartografia in scala 1:2.000, così come previsto dal disciplinare tipo regionale. Nelle more del suddetto ristudio dette aree sono da considerare "verde agricolo".
Per quanto attiene il sistema viario, le nuove previsioni contenute nel piano regolatore generale si caratterizzano principalmente per la strada da nord, a valle dell'abitato, che costituisce una variante alla S.S. 120. Viene inoltre prevista una risalita meccanizzata, ovvero un percorso di salita a cremagliera che collega la valle a nord dell'abitato in contrada Pescovaglio con la piazza S. Paolo in centro storico, definita con il simbolo F9, e parcheggi sotterranei F10 di cui alle tav. D2c e D2b in scala 1:2000. Dette previsioni per quanto si evince dalla relazione geologica, ricadono in ambiti territoriali ad alto rischio geologico, a causa della natura dei terreni e pertanto si prescrive che le rispettive realizzazioni siano subordinate ad uno studio di fattibilità e di impatto ambientale.
Per quanto attiene l'individuazione della zona "A" di centro storico si condivide la perimetrazione di zona "A" che comprende le stecche edilizie che si affacciano su via Monte Marone proposta dal consiglio comunale con la delibera n. 105 del 18 dicembre 1996.
Zone A1: comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali di particolare pregio architettonico ed ambientale per i quali sono consentiti interventi di restauro conservativo.
Zone A2: individuano i contesti urbani del Castello, di Corso Umberto I, del Calvario, del Monastero dei Cappuccini, nell'ambito dei quali sono ammessi interventi singoli di recupero edilizio fino alla ristrutturazione, previa autorizzazione o concessione, e interventi più estesi mediante piani di recupero.
Zona A3.1: comprende il tessuto urbano di margine costituito da edilizia residenziale di impianto viario differente, oltre ad interventi, previ piani di recupero, sono ammessi singoli interventi di recupero conservativo rivolti anche a migliorare l'abitabilità degli immobili.
Zona A3.2: comprende il tessuto urbano compatto, caratterizzato da degrado edilizio e da scarsa accessibilità carrabile, nell'ambito dei quali vanno privilegiati interventi a mezzo di piani di recupero; è possibile l'intervento singolo di recupero orientato alla migliore abitabilità dell'immobile.
Per le zone A2, A3.1, A3.2, è prevista una norma transitoria, da applicarsi fino all'approvazione dei piani di recupero, che consente interventi di demolizione e ricostruzione per acclarati casi di incompatibilità delle esistenti destinazioni d'uso e di elevato degrado statico nel rispetto dell'ambiente circostante e previo parere favorevole della Soprintendenza;
Le suddette sottozone "A" si condividono.
Zona B1:  comprende la parte del centro urbano consolidato; sono ammessi interventi singoli di recupero, oltre alla demolizione e ricostruzione, la conservazione dei volumi preesistenti entro il limite di 5 mc./mq., dell'altezza massima di 6,5 m. lato monte e nel rispetto di particolari modalità costruttive; sono ammesse agevolazioni volumetriche per i lotti interclusi fino a lotti di 400 mq.; l'intervento diretto è subordinato all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria; si condivide.
Zona B2: comprende l'area urbana satura, in cui è possibile la saturazione dei lotti ancora liberi, la demolizione degli edifici e la loro ricostruzione nel limite del 70% del preesistente o con le agevolazioni del lotto intercluso e dell'altezza massima di 6,5 m., lato monte, e con l'obbligo del reperimento degli spazi per parcheggi privati e nel rispetto di particolari modalità costruttive; sono ammesse agevolazioni volumetriche per i lotti interclusi; l'intervento diretto per lotti sino a 400 mq. è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, mentre negli altri casi si può intervenire mediante piani esecutivi con un indice di densità fondiaria di 5 mc./mq., un'altezza massima di 6,5 lato monte, e tipologia edilizia in linea o a schiera, con un'altezza minima dei piani terra ml. 3; si condivide.
Zona B3: comprende l'area urbana di completamento in cui sono ammesse nuove costruzioni mediante piani esecutivi; la normativa prevede tra l'altro obbligo di parcheggi privati, con un'altezza minima dei piani terra ml. 3 per un totale di altezza massima di 6,5 m., lato monte, densità massima consentita è di 5 mc./mq.; si condivide.
Zona B4: comprende le aree interessate da piani attuativi in corso di realizzazione ed un'area marginale di proprietà comunale, ad ovest del centro urbano in parte costruita; valgono le prescrizioni contenute nei piani esecutivi approvati, mentre per la nuova edificazione sono fissati una densità massima di 3 mc./mq., con un'altezza minima dei piani terra ml. 3 per un totale di altezza massima di 10 m. con il limite di 6,5 m. lato monte ed altre prescrizioni cautelative; si condivide;
Zona B5: comprende le aree interessate da piani attuativi in corso di realizzazione in cui l'area di proprietà comunale è destinata ad edilizia residenziale pubblica, una densità fondiaria di 2,5 mc./mq., con un'altezza minima dei piani terra ml. 3, per un totale di altezza massima di 10 m. e di 6,5 m., lato monte; si condivide.
Zona C1: comprende l'espansione residenziale di recente edificazione secondo le prescrizioni del precedente piano di fabbricazione; i nuovi interventi edilizi sono disciplinati dalle norme delle zone C2; si condivide tranne le parti dei territorio dove le condizioni di rischio geomorfologico sono particolarmente gravose e quindi vanno considerate soltanto ai fini di interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica, per cui prescrive l'esclusione di qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree indicate a rischio geologico alto e molto alto ricadenti all'interno della carta del rischio idrogeologico di cui al decreto n. 53 del 13 febbraio 2001.
Zona C2: comprende le aree residenziali in parte già edificate e previste dal precedente piano di fabbricazione; la nuova edificazione, in assenza di urbanizzazione primaria è subordinata all'approvazione di piani esecutivi, con un'altezza minima dei piani terra per nuove costruzioni di ml. 3, con altezza massima di 10,5 m., con densità fondiaria di 2,5 mc./mq.; si condivide.
Zona C3: comprende aree destinate all'espansione urbana, già individuate nel precedente piano di fabbricazione e rimaste ancora libere; l'edificazione è ammessa con un'altezza massima di 10 m. e di 6,5 m. lato monte, con un'altezza minima dei piani terra ml. 3, fondiaria massima di 2,5 mc./mq. e con altre prescrizioni cautelative; si condivide.
Zona C4: sono le aree di agglomerati extraurbani esistenti (borghi rurali di Bordonaro Soprano e Sottano, Regiovanni, Mandralisca, Menta e Capuano) da attuare anche senza lottizzazione con densità di 0,5 mc./mq. ed altezza massima di 10 m.; si ritiene necessario prescrivere lo stralcio di tutte le previsioni urbanistiche di nuovi insediamenti nei borghi e nelle frazioni, per un successivo ristudio sulla base di cartografia aerofotogrammetrica a scala 1:2.000. Nelle more, le relative aree sono da considerarsi zone omogenee E di verde agricolo, ai fini del l'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Nelle tavole di progetto, serie D2 a, b, c, d, vi è una tabella tipi edilizi dove si riporta zona C5 con assegnata una campitura con la dizione "Aree residenziali normate da prescrizione esecutive" queste rientrano nelle aree definite come Pe1 inglobando PP1, PP2, come sottoriportato:
Zona Pe1: concerne le zone normate da prescrizioni esecutive a prevalente destinazione ad edilizia residenziale pubblica, definite PP1 e PP2 con indice fondiario di 2,5 mc./mq. con parametri edilizi di cui all'art. 2 delle norme di attuazione; con l'altezza minima per i piani terra a destinazione commerciale di ml. 3; relativamente al PP2 è stata proposta una revisione per la rettifica e rimodulazione dei lotti in variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 61 del 12 settembre 2002, si ritiene condividibile con la prescrizione che non siano modificati i volumi ammissibili né lo schema urbanizzatorio del piano particolareggiato.
Zona Pe2: concerne le zone normate da prescrizioni esecutive per i fabbisogni produttivi con indice edilizio di 2 mc./mq.; l'eliminazione del rispetto dei fili fissi dell'edificio indicato con i nn. 3 e 4 del lotto 4 per consentire ad una cooperativa assegnataria dell'area di realizzare gli alloggi ammessi a finanziamento; si condivide.
Zona Pe3: riguarda le prescrizioni esecutive relative alle attrezzature sportive, ricettive ed alberghiere, con un indice di densità territoriale di 0,50 mc./mq. che risulta sufficiente a soddisfare sia le esigenze di cubatura complessiva del polo sportivo, considerata la notevole estensione dell'area di intervento, sia le esigenze di tutela ambientale, ricadendo la zona del polo sportivo nell'ambito di pertinenza paesaggistica del centro urbano; le prescrizioni esecutive riguardanti il polo sportivo localizzato a valle dell'abitato sia attuato con criteri e modalità che minimizzino l'impatto ambientale, adottando, anche in rapporto all'estensione dell'intervento, la riduzione cautelativa dell'indice di densità territoriale a 0,50 mc./mq. con un numero massimo di 3 piani fuori terra. Inoltre si prescrive: l'inserimento di adeguate fasce di rispetto a salvaguardia del torrente Gangi in funzione di protezione paesaggistica e per prevenire eventuali rischi geologici; che la localizzazione degli impianti all'aperto sia realizzata, al fine di un armonico inserimento nell'ambiente circostante, fatte salve esigenze strettamente tecniche, con la previsione di strutture di "campi a cratere". Per quanto sopra, l'articolazione dei corpi di fabbrica indicata nel planovolumetrico, così come degli spazi attrezzati, va considerata indicativa, dovendosi porre particolare attenzione alla tutela del torrente Gangi ed al migliore orientamento e localizzazione delle strutture sportive e ricettive; si condivide.
Zona D1.1: una zona prevista nel precedente piano di fabbricazione per attività edilizia produttiva, in via di completamento o con piani in corso; per la zona si prevedono solo officine artigianali a carattere produttivo e piccole industrie ed è consentita la costruzione di capannoni per la produzione e per l'esportazione e la vendita; l'edificazione è subordinata a piani attuativi, non è ammessa nessuna destinazione residenziale, la densità edilizia massima di 2 mc./mq. con un lotto minimo di 400 m., con un altezza minima dei piani terra ml. 3, e un'altezza massima di 8,5 m.; si condivide.
Zona D1.2: una zona prevista dal precedente piano di fabbricazione per attività produttive e commerciali, in via di completamento e/o con piani in corso; per la zona si prevedono destinazioni per botteghe artigianali e locali per esposizioni dei manufatti con esclusione della residenza; la disciplina edificatoria analoga alla D1.1; si condivide.
Zona D2: sono zone da destinare per depositi a cielo aperto di materiali edilizi per la produzione e commercializzazione di calcestruzzi ed asfalti da attuare mediante piani esecutivi; è fissato un rapporto di copertura massimo del 60%; si condivide.
Aree per attrezzature e servizi: comprendono le aree destinate a spazi pubblici, ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo a verde attrezzato e generale di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, oltre al verde pubblico non direttamente destinato a soddisfare lo standard ministeriale (verde di tutela ambientale); nell'ambito delle attrezzature di interesse generale ricade la previsione del parco urbano, si condivide, per tutte le attrezzature e i locali a servizio delle stesse; si condivide.
Zona E suddivisa in E1, E2, E3, E4: comprendono tutto il territorio comunale con l'esclusione delle parti urbanizzate e delle aree per attrezzature e servizi o a carattere artigianale, commerciale, industriale. Sono ammesse le attività connesse con l'uso agricolo, pascolo, rimboschimento, coltivazioni, boschi ed aree produttive relative, si condivide così come normate dagli artt. 84, 85, 86, 87, tranne l'art. 88, comma 16.
Per l'ambito di cui l'attività estrattiva non appare compatibile con la valenza naturalistica, paesaggistica ed archeologica della zona. In tal senso infatti si è espressa la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo con il parere contrario motivato, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/80, sull'esercizio di un'attività estrattiva nella predetta località (vedi nota prot. n. 3599 del 28 ottobre 1994, allegato H della deliberazione n. 105/96).
Infine va disattesa la previsione di cave di calcare in località Bordonaro Soprano per l'importanza archeologica, naturalistica e paesaggistica del sito.
Norme tecniche di attuazione: si sono rivelate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere rivisto ed adeguato alla luce della normativa vigente con le modifiche sottoriportate:
-  art. 1: gli elementi costitutivi del piano sono costituiti dagli elaborati adottati dal comune con le modifiche apportate dall'A.R.T.A.;
-  art. 7: il quinto comma va proposto alla fine dell'art. come ultimo comma;
-  art. 10: aggiungere all'ultimo comma le parole: "previo nulla osta dell'A.R.T.A.";
-  art. 11: il secondo comma non appare coordinato con le disposizioni di cui all'art. 142 del regolamento edilizio, pertanto va cassato;
-  art. 13: aggiungere dopo "o perfino abitali" oltre il piano di copertura;
-  art. 26: sostituire "trasformazione urbanistica ed edilizia" con "recupero del patrimonio edilizio esistente";
-  art. 27: cassare "tutte le altre opere previste dall'art. 6 della legge regionale n. 37/85";
-  art. 28: vanno eliminati gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 37/85;
-  art. 37: al quinto comma aggiungere dopo "collettivo" le parole "nelle aree di pertinenza";
-  art. 41: cassare il primo comma e riferirsi per la classificazione delle opere di urbanizzazione all'art. 4 della legge n. 847/64 ed all'art. 44 della legge n. 865/71;
-  art. 41: cassare il primo comma e riferirsi per la classificazione delle opere di urbanizzazione all'art. 4 della legge n. 847/64 ed all'art. 44 della legge n. 865/71. Sostituire gli ultimi due commi con l'art. 154 della legge regionale n. 25/93;
-  art. 45: il primo comma va sostituito come segue "La fascia di rispetto cimiteriale è di ml. 200, salva la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a ml. 80 auto rizzata con decreto dell'ufficio del medico provinciale di Palermo, prot. n. 13704/I.P. del 23 settembre 1980; si propone la conferma della fascia cimiteriale a ml. 80.
L'ultimo comma va sostituito come segue: "La fascia di rispetto dell'impianto di depurazione è determinata, ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86";
-  art. 49: integrare elenco ed integrare la tav. C2a con l'indicazione dell'ospedale, accanto alla chiesa del Carmelo e all'orfanotrofio delle Carmelitane e dell'oratorio del SS. Sacramento in piazza del Popolo, anch'essi da considerare edifici monumentali e di valore architettonico;
-  art. 65, zona C2a: cassare il quarto comma in quanto l'edificazione delle zone d'espansione di norma subordinata alla preventiva approvazione di piani esecutivi; zona C2b: alla lettera q) eliminare le parole da "ma" fino a "indici" in quanto l'intervento singolo "convenzionato" non è previsto dalla vigente normativa;
-  art. 66: dopo il secondo comma inserire il seguente periodo: "La nuova edificazione e qualsiasi attività comportante interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono subordinate alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione con i seguenti indici:";
-  art. 67: fermo restando quanto sopra prescritto, per cui questo articolo non è operativo, va precisato che l'edificazione è in ogni caso subordinata a piani attuativi;
-  art. 69: inserire dopo la lettera l) la seguente normativa: "distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti di edifici"; alla lettera d) aggiungere "e nella misura prescritta al punto 2) dell'art. 5 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per le attività di carattere commerciale e direzionale"; alla lettera i) sostituire "400" con "800" e "2.000" con "4.000" per evidenti ragioni di funzionalità urbanistica;
-  art. 70: inserire analogamente le prescrizioni di cui al precedente art. 69;
-  art. 71: inserire le analoghe prescrizioni di cui al precedente art. 69;
-  art. 75: l'indice di fabbricabilità territoriale va fissato in 0,50 mc./mq. con un numero massimo di 3 piani fuori terra;
-  art. 78: l'articolo va cassato in quanto è materia di regolamento edilizio;
-  art. 89: l'ultimo comma va sostituito con l'art. 12 della legge regionale n. 40/95;
-  art. 93: fabbricati a servizio dei fondi agricoli: cassare le parole da "la costruzione di pertinenza" sino a "mq. 20", in quanto non è rapportato alla consistenza del volume realizzabile.
Per il regolamento edilizio, si sono rilevate delle imprecisioni e inesattezze e pertanto deve essere adeguato alla normativa vigente.
Si modifica in particolare:
La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce di quanto dettato dalle leggi regionali n. 7/92 e 26/93.
In linea generale in riferimento alla legge regionale n. 23/98 la dicitura "il sindaco" deve essere sostituita con "il capo settore responsabile tranne nel caso della commissione edilizia comunale;
-  art. 3: eliminare dalle attribuzioni della C.E.C. il parere "per i provvedimenti sindacali da assumere rispetto ad abusi edilizi" e quelli "concernenti l'applicazione della legge n. 10/77 e della legge n. 47/85";
-  art. 7: gli ultimi due commi devono essere coordinati con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  artt. 27, 28 e 29: vanno modificati e coordinati con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/94;
-  art. 41: cassare 5° comma in quanto si tratta di repressione abusi edilizi regolamentata per legge;
-  art. 45: va modificato e coordinato con le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 17/94; rilevato preliminarmente che per gli articoli analoghi alle norme di attuazione valgono le considerazioni e le prescrizioni formulate in precedenza. Per quanto riguarda le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano e sulle quali il consiglio comunale ha formulato le proprie deduzioni, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, si rileva:
-  osservazioni/opposizioni nn. 1, 3, 6, 7, 15, 17, 26, 34, 36, 39: si concorda con la proposta di accoglimento comunale;
-  osservazione/opposizione n. 2: non si concorda con la proposta di accoglimento comunale in quanto la stessa è condizionata all'introduzione di modifiche delle norme tecniche del piano in deroga a disposizioni di legge;
-  osservazione/opposizione n. 4 ditta Barreca ed altri (erroneamente segnata con il n. 5): si concorda con la proposta di accoglimento comunale;
-  osservazione/opposizione n. 5 ditta Virga A. (erroneamente segnata con il n. 4): si concorda con la proposta di rigetto comunale;
-  osservazioni/opposizioni n. 8, proposta dal titolari del santuario "Spirito Santo" è stata respinta dal consiglio comunale in sede di controdeduzione e da questo Assessorato in sede di esame, ed è stata oggetto di ricorso dinanzi al T.A.R. ed al Consiglio di giustizia amministrativa.
In sede giurisdizionale è stata annullata la previsione ad edilizia economica e popolare. Appare pertanto necessario che in esecuzione di detta sentenza, il comune provveda a disciplinare urbanisticamente l'area in questione con proprio atto deliberativo;
-  osservazioni/opposizioni nn. 9, 11, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 38, B e D: si concorda con la proposta di rigetto comunale;
-  osservazione/opposizione n. 10: non si concorda con la proposta di rigetto comunale non adeguatamente motivata. L'area dovrà in conseguenza essere destinata ad attrezzature religiose;
-  osservazione n. 12: in linea di massima si concorda con le deduzioni formulate dal progettista e si rinvia alle precedenti considerazioni per i punti 12/I e 12/II;
-  osservazione/opposizione nn. 13, 14, 21, 27, 41 e 42: si concorda con la proposta di accoglimento parziale comunale;
-  osservazione/opposizione n. 19: si concorda con la proposta di accoglimento comunale, subordinatamente all'esatta delimitazione dell'area riservata a verde pubblico attrezzato ed a zona C2;
-  osservazione/opposizione nn. 20, 29 si concorda con la proposta comunale, fatti salvi i provvedimenti contenuti nel piano straordinario di assetto idrogeologico e successivi aggiornamenti;
-  osservazione/opposizione n. 22: si concorda con la proposta comunale;
-  osservazione/opposizione n. 23: si concorda con la proposta di accoglimento come suggerita dal progettista, ritenuto l'interesse pubblico concreto dell'iniziativa in corso, beneficiaria di un finanziamento regionale;
-  osservazione/opposizione n. 31: si concorda con la proposta di deduzione comunale;
-  osservazione/opposizione n. 32: si concorda con la proposta di rigetto comunale, tuttavia si appalesa l'opportunità di valutare l'interesse pubblico specifico all'attività delle stalle sociali, programmando la localizzazione nella zona destinata al foro boario;
-  osservazione/opposizione n. 40: si concorda parzialmente con la proposta comunale, precisando che relativamente al punto 4 occorre riferirsi ad analoga decisione di cui all'osservazione n. 31;
-  osservazione/opposizione A: si concorda con la proposta comunale di rigetto e si condivide la proposta di integrazione normativa;
-  osservazione/opposizione C: si concorda con la proposta comunale di rigetto e si condivide la proposta di integrazione normativa.
Proposta di parere:
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo servizio III della D.R.U. è del parere che il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 64 del 17 giugno 1994, è condivisibile con le modifiche e prescrizioni discendenti dalle superiori considerazioni, fatto salvo il parere dei Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 93 del 26 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, al fine di definire il procedimento amministrativo riguardante il piano regolatore generale in esame, avviato con la delibera consiliare n. 64/94 di adozione;
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore del comune di Gangi, con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione consiliare n. 64 del 7 giugno 1994, in conformità alla proposta del parere dell'ufficio n. 8/Bis del 21 febbraio 2003;
Vista la nota assessoriale prot. n. 13622 del 28 febbraio 2003, con la quale è stato chiesto al comune di Gangi di adottare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge e regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, le controdeduzioni in merito alle determinazioni contenute nel condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 93 del 26 febbraio 2003;
Vista la delibera n. 28 del 26 marzo 2003, con la quale il consiglio comunale di Gangi ha controdedotto alle determinazioni di questo Assessorato di cui al 26 febbraio 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 17/S.3 del 28 aprile 2003, con la quale il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere di pari estremi, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Per chiarezza si riporta di seguito il testo del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e delle controdeduzioni secondo l'ordine seguito nella delibera di consiglio comunale, integrata con la relazione dell'ufficio tecnico comunale.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio)
Con decreto n. 53/41 del 13 febbraio 2001, è stato modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente all'individuazione di aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Gangi individuate nella carta allegata al decreto n. 53/41 del 13 febbraio 2001, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui si allegano copia del decreto n. 53/41 e degli allegati planimetrici.
In questa carta del rischio elaborata risulta modificata l'area classificata a rischio geologico "alto" e "molto alto", ed interessano un'area molto più ristretta. Rimodulando anche la delimitazione della zonizzazione urbanistica delle previste aree di espansione oggetto di ricorso, difatti le aree a rischio, "molto elevato" ed "elevato" sembrano interessare la zona C2 "di espansione re sidenziale in corso" nella sola parte comprendente l'ambito di stecche edilizie sotto la via Murata e sopra la via Don Bosco".
In relazione a queste nuove delimitazioni geomorfologiche, idrogeologiche e geologiche locali, si propone l'esclusione di qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree di cui alla zona C2 sopraddetta e in tutte le altre definite a rischio elevato e molto elevato ricadenti all'interno della carta del rischio geologico, scala 1:10.000, in aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Controdeduzione del consiglio comunale: per quanto riguarda le zone a rischio geologico "alto" e "molto alto", non viene più preso in considerazione lo studio geologico allegato al piano regolatore generale né quello di approfondimento relativo al territorio aperto ma il piano straordinario dell'assetto idrogeologico redatto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed approvato con decreto assessoriale n. 53/41 del 13 febbraio 2001. Alla luce di detto decreto n. 53/41 viene richiesta la riperimetrazione delle zone a rischio nel rispetto di quelle individuate nelle tavole allegate al decreto.
Non viene citato né preso in considerazione il successivo decreto n. 543 del 25 luglio 2002 con il quale l'Assessorato fornisce una classificazione delle zone a rischio individuate con il decreto n. 53/41 dando, per ogni classe di rischio, la normativa da rispettare.
Si ritiene opportuno inserire nel piano regolatore generale sia la perimetrazione delle zone a rischio individuate con il decreto n. 53/41 sia la classificazione del rischio e conseguenti normative di riferimento come indicate nel decreto n. 543/2002. Si fa presente che nel parere non è stata affrontata la problematica relativa allo studio approfondimento rischio geologico nel territorio aperto, che era stato oggetto di variante urbanistica approvata con decreto n. 225/D.R.U. del 4 giugno 1999.
Considerazioni
La proposta di riesame riprende quanto contenuto e consigliato dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 551/98, anche alla luce delle nuove linee contenute nel piano straordinario dell'assetto idrogeologico approvato con decreto assessoriale n. 53/41 del 13 febbraio 2001. Contestualmente sono state anche esaminate le varianti al piano regolatore generale proposte dal comune di Ganci ed inviate a questo dipartimento ai sensi delle procedure legislative vigenti per l'approvazione, quali: 1) variante al piano regolatore generale programma costruttivo; 2) variante al piano regolatore generale relativa allo studio della programmazione commerciale di cui alla legge regionale n. 28/99. Non può essere preso in considerazione quanto richiesto nella controdeduzione e cioè riesaminare la variante citata di cui al decreto n. 225/D.R.U. del 4 giugno 1999, in quanto deve ripercorrere l'iter procedurale preposto dalla legislazione vigente anche alla luce di quanto sopra considerato. Si condivide l'opportunità di inserire nel piano regolatore generale sia la perimetrazione delle zone a rischio individuate con il decreto n. 53/41 sia la classificazione del rischio e conseguenti normative di riferimento, come indicate nel decreto n. 543/2002, senza nulla modificare relativamente alla riperimetrazione delle zone classificate a rischio contenute nei decreti n. 53/41 e n. 543/2002.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio):
Si ritiene pertanto necessario che venga rivisto lo studio agricolo forestale ai sensi delle leggi per tutto il territorio comunale. Il piano dovrà recepire il suddetto studio adeguando conseguentemente la zonizzazione per le aree interessate. Occorre inoltre che lo studio agricolo sia adeguato al D.P.R.S. del 28 giugno 2003 che detta i criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea e la revisione dello studio agricolo forestale alla luce delle nuove normative; a tal proposito si dà atto che è stato proposto al consiglio comunale l'adozione del nuovo studio agricolo forestale redatto nel rispetto della legge regionale n. 13/99 e legge regionale n. 6/2001 e delle direttive di cui al D.P.R.S. del 28 giugno 2002. Si dà atto che l'inserimento del nuovo studio agricolo forestale nelle tavole del piano regolatore generale verrà effettuato dopo l'approvazione e l'emissione del decreto.
Viene proposta inoltre l'eliminazione del comma 16 dell'art. 88...
Controdeduzione del consiglio comunale: Alla luce dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, comma 8, che, modificando l'art. 10 della legge regionale n. 16/96, già sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 13/99, dà la possibilità di prevedere all'interno del piano regolatore generale l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e nelle fasce forestali con una densità edilizia di 0,03 mc./mq., indicando come comparto di riferimento per il calcolo di tale densità esclusivamente la zona di rispetto, si propone di sostituire l'art. 88, comma 16, nel seguente modo: "Nelle fasce di rispetto del limite dei boschi e nelle fasce forestali è consentita la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nel rispetto del volume esistente o con un ampliamento di volume massimo determinato in base ad una densità edilizia dello 0,03 mc./mq. riferita alla sola zona di rispetto. E' consentita inoltre la realizzazione di nuovi edifici, sempre nel rispetto dell'indice dello 0,03 mc./mq. da calcolare solo sulle zone di rispetto. E' consentita ancora l'attuazione di tutte le previsioni urbanistiche, anche se ricadenti nelle fasce di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, così come indicate nel piano regolatore generale e nel rispetto, per quanto riguarda eventuali edifici, dell'indice di 0,03 mc./mq." Poiché ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge regionale n. 13/99, le zone di rispetto dei boschi e le fasce forestali sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939", per ogni attività edilizia o di trasformazione urbanistica da realizzare in dette aree è necessario richiedere ed ottenere il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo".
Considerazioni
La richiesta non si ritiene in questa sede condivisibile, si rimanda a quanto sopra in relazione all'aggiornamento dello studio agricolo forestale ai sensi delle leggi vigenti, ferme restando le eventuali valutazioni di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio)
Nelle tav. di progetto, serie D2a, b, c, d, vi è una tabella tipi edilizi dove si riporta la zona C5 con assegnata una campitura con la dizione "Aree residenziali normate da prescrizione esecutive", queste rientrano nelle aree definite come Pe1 inglobando PP1, PP2, come sottoriportato:
-  zona Pe1: concerne le zone normate da prescrizioni esecutive a prevalente destinazione ad edilizia residenziale pubblica, definite PP1 e PP2, con indice fondiario di 2,5 mc./mq., con parametri edilizi di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, con l'altezza minima per i piani terra a destinazione commerciale a ml. 3; relativamente al PP2 è stata proposta una revisione per la rettifica e rimodulazione dei lotti in variante adottata con delibera di consiglio comunale n. 61 del 12 settembre 2002; si ritiene condividibile con la prescrizione che non siano modificati i volumi ammissibili né lo schema urbanizzatorio del piano particolareggiato.
-  zona Pe2: concerne le zone normate da prescrizioni esecutive per i fabbisogni produttivi con indice edilizio di 2 mc./mq.; l'eliminazione del rispetto dei fili fissi dell'edificio indicato con i nn. 3 e 4 del lotto 4 per consentire ad una cooperativa assegnataria dell'area di realizzare gli alloggi ammessi a finanziamento; si condivide.
Controdeduzione del consiglio comunale
Si precisa che la P.e2 si riferisce all'area di contrada Piano Ospedale destinata ad attività produttive e commerciali mentre il lotto 4 per il quale si chiedeva l'eliminazione dei fili fissi faceva parte del programma costruttivo coincidente con il P.P.1 in contrada Spirito Santo ed in particolare il lotto n. 4 era proprio quello di proprietà del Santuario.
Si ritiene pertanto non necessario inserire una norma sull'eliminazione dei fili fissi in quanto, alla luce della sentenza emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa sull'area di proprietà del Santuario Spirito Santo, sarà necessario prevedere una variante urbanistica che porterà alla revisione di tutto il piano particolareggiato P.P.1 anche per alcuni rilievi mossi al piano da parte delle coope rative assegnatarie a seguito di misurazioni e verifiche in loco.
Considerazioni
Le controdeduzioni relative alla zona P.P.1 si ritengono condivisibili relativamente al tipo di intervento attuativo, fermo restando l'obbligo di estendere l'intervento attuativo all'intera area.
Voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (considerazioni dell'ufficio)
Zona D1.1: una zona prevista nel precedente piano di fabbricazione per attività edilizia produttiva, in via di completamento o con piani in corso; per la zona si prevedono solo officine artigianali a carattere produttivo e piccole industrie ed è consentita la costruzione di capannoni per la produzione e per l'esportazione e la vendita; l'edificazione è subordinata a piani attuativi, non è ammessa nessuna destinazione residenziale, la densità edilizia massima di 2 mc./mq. con un lotto minimo di 400 m., con un'altezza minima dei piani terra ml. 3, e un'altezza massima di 8,5 m.; per le zone D1.1. da un lato si condivide il lotto minimo di mq. 400, dall'altro si propone di modificare l'art. 69 delle norme tecniche di attuazione, sostituendo alla lett. i) "400" con "800"e "2000" con "4000".
Controdeduzione del consiglio comunale: Si propone di non modificare né il lotto minimo edificabile di 400 mq. né l'area minima da lottizzare di 2000 mq. considerato che le zone di Piano Ospedale ed Acquanuova sono idonee per insediamenti per piccole industrie ed artigianato. Il limite suddetto non vincola la possibilità di creare per particolari esigenze o in funzione di particolari attività lotti più grandi o procedere a lottizzazioni di aree più vaste.
Considerazioni
La controdeduzione si ritiene condivisibile.
Per quanto sopra detto si ritiene che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Gangi siano meritevoli di approvazione secondo quanto espresso nel presente parere";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, sulla scorta della proposta n. 17/S.3 del 28 aprile 2003 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, con il voto n. 137 del 28 maggio 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Ganci, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottati con la deliberazione consiliare n. 64 del 17 giugno 1994, con ldelle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 93 del 26 febbraio 2003, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni formulate con la deliberazione consiliare n. 28 del 26 marzo 2003;
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 93 del 26 febbraio 2003 e n. 137 del 28 maggio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 93 del 26 febbraio 2003 e n. 137 del 28 maggio 2003 nonché alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Gangi, adottato con delibera del consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994 e modificato con delibere consiliari n. 45 del 13 settembre 2001 e n. 61 del 12 settembre 2002.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 93 del 26 febbraio 2003 e n. 137 del 28 maggio 2003.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 8/bis del 21 febbraio 2003 resa dal servizio 3/D.R.U.;
2)  voto n. 93 del 26 febbraio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere n. 17 del 28 aprile 2003 resa dal Servizio 3/D.R.U.;
4)  voto n. 137 del 28 maggio 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera del consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994;
6)  delibera del consiglio comunale n. 161 del 20 dicembre 1994;
7)  delibera del consiglio comunale n. 45 del 13 settembre 2001;
8)  delibera del consiglio comunale n. 73 del 20 dicembre 2001;
9)  delibera del consiglio comunale n. 61 del 12 settembre 2002;
10)  delibera del consiglio comunale n. 28 del 26 marzo 2003;
PIANO REGOLATORE GENERALE(elaborati allegati alla delibera n. 64/94)
11)  relazione generale - relazione preliminare ed illustrativa del progetto di piano;
12)  relazione illustrativa dello stato di fatto e determinazione dei fabbisogni;
13)  norme tecniche di attuazione;
14)  regolamento edilizio;
Elaborati di analisi
Gruppo A: Inquadramento territoriale
15)  A.1  -  inquadramento amministrativo, scala 1:400.000; 
16)  A.2  -  i grandi segni fisici, scala 1:400.000; 
17)  A.3  -  le centralità esterne, scala 1:400.000; 
18)  A.4  -  le relazioni con la grande viabilità esistente, scala 1:100.000; 

Gruppo B: Il territorio comunale
19)  B.1  -  la viabilità all'inizio del secolo, scala 1:20.000; 
20)  B.2  -  il territorio comunale nel 1930, scala 1:25.000; 
21)  B.3  -  lo stato attuale: zone, linee, punti, scala 1:25.000; 
22)  B.4  -  lo stato attuale: orografia dei luoghi, scala 1:25.000; 
23)  B.5  -  lo stato attuale: lettura della morfologia, scala 1:25.000; 
24)  B.6  -  sintesi dei vincoli, scala 1:25.000; 
25)  B.7a  -  aree e siti archeologici, scala 1:10.000; 
26)  B.7b  -  aree e siti archeologici, scala 1:10.000; 
27)  B.7c  -  aree e siti archeologici, scala 1:10.000; 
28)  B.7d  -  aree e siti archeologici, scala 1:10.000; 
29)  B.8a  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
30)  B.8b  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
31)  B.8c  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
32)  B8d  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 

Gruppo C: Il centro urbano;
33)  C.1  -  progetti e previsioni stato di fatto, scala 1:200; 
34)  C.2.a  -  lo stato di fatto; 
35)  C.2.b  -  lo stato di fatto urbano: attrezzatura e servizi, scala 1:2.000; 
36)  C.3  -  la rete di distribuzione delle attività commerciali, scala 1:2.000; 
37)  C.4  -  livelli di accessibilità del centro storico, scala 1:2.000; 
38)  C.5  -  le destinazioni d'uso, scala 1:1.000; 
39)  C.6  -  edifici per epoca di costruzione, scala 1:1.000; 
40)  C.7  -  lo stato di conservazione, scala 1:1.000; 

Elaborati di progetto
Gruppo D: Il piano regolatore generale
41)  D.1  -  inquadramento generale delle previsioni di piano nel territorio comunale, scala 1:25.000; 
42)  D.1.a  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
43)  D.1.b  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale scala 1:10.000; 
44)  D.1.c  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
45)  D.1.d  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
46)  D.2  -  inquadramento generale delle previsioni di piano nel centro urbano, scala 1:5.000; 
47)  D.2.a  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
48)  D.2.b  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
49)  D.2.c  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
50)  D.2.d  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
51)  D.2.e  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
52)  D.3  -  ipotesi di costruzione di parcheggio sotterraneo nella strada comunale Monte Marone, scala 1:1.000; 
53)  D.4  -  sezioni stradali tipo, scala 1:200; 

PIANI PARTICOLAREGGIATI - PRESCRIZIONI ESECUTIVE(elabo rati allegati alla delibera n. 64/94)
54)    -  relazione di progetto; 
55)    -  norme di attuazione; 
56)    -  previsioni di massima dei costi per l'attuazione dei piani particolareggiati - Relazione tecnica degli impianti tecnologici; 
57)    -  piano particellare di esproprio; 

Elaborati di progetto
58)  E.1  -  inserimento dei piani particolareggiati nel piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
59)  E.2  -  perimetro delle aree di intervento, scala 1:2.000; 
60)  E.3  -  progetto generale, scala 1:2.000; 
61)  E.4  -  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti e quote rosse di progetto, scala 1:2.000; 
62)  E.5  -  destinazione d'uso delle attrezzature e dei servizi pubblici, scala 1:2.000; 
63)  E.6  -  vincoli, tutela, demolizioni e ubicazione dei profili regolatori, scala 1:2.000; 
64)  E7a  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e degli isolati del piano particolareggiato residenziale PP1, scala 1:1.000; 
65)  E7b  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e degli isolati del piano particolareggiato residenziale PP2, scala 1:1.000; 
66)  E7c  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e degli isolati del piano particolareggiato produttivo e commerciale, scala 1:1.000; 
67)  E.8.a  -  profili regolatori altimetrici del piano particolareggiato PP2, scala 1:200; 
68)  E.8b/1  - profili regolatori altimetrici del piano par tico lareggiato PP1, scala 1:200; 
69)  E.8b/2  - profili regolatori altimetrici del piano particolareggiato PP1, scala 1:200; 
70)  E.8c  -  profili regolatori altimetrici del piano particolareggiato PP1, scala 1:200; 
71)  E.8d  -  profili regolatori altimetrici del piano particolareggiato PP1, scala 1:200; 
72)  E.9  -  sezioni stradali tipo, scala 1:200; 

73) allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici - Rete fognaria, scala 1:200;
74)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici, impianto di distribuzione energia elettrica, scala 1:200;
75)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici, impianto illuminazione pubblica, scala 1:200;
76)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici - Impianto rete idrica, scala 1:200;
Elaborati adeguati alla delibera del consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994
77)  proposte di modifica e di adeguamento del piano regolatore generale di Gangi - relazione illustrativa;
78)  norme tecniche di attuazione;
79)  regolamento edilizio;
80)  B.8a  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
81)  B.8b  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
82)  B.8c  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
83)  B.8d  -  lo stato di fatto, scala 1:10.000; 
84)  C.1  -  progetti e previsioni stato di fatto, scala 1:200; 
85)  C.2.b  -  lo stato di fatto urbano: attrezzature, servizi, scala 1:2.000; 
86)  D.1.a  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
87)  D.1.b  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
88)  D.1.c  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
89)  D.1.d  -  disciplina dei suoli nel territorio comunale, scala 1:10.000; 
90)  D.2.a  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
91)  D.2.b  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
92)  D.2.c  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
93)  D.2.d  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
94)  D.2.e  -  disciplina dei suoli e degli edifici nel centro urbano, scala 1:2.000; 
95)  E.1  -  inserimento dei piani particolareggiati nel piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
96)  E.2  -  perimetro delle aree di intervento, scala 1:2.000; 
97)  E.3  -  progetto generale, scala 1:2.000; 
98)  E.4  -  viabilità, sosta, parcheggi, allineamenti e quote rosse, scala 1:2.000; 
99)  E.5  -  destinazione d'uso delle attrezzature e dei servizi pubblici, scala 1:2.000; 
100) E.6  -  vincoli, tutela, servitù, demolizioni e ubicazione dei profili regolatori, scala 1:2.000; 
101) E.7a  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e dagli isolati del piano particolareggiato PP1, scala 1:1.000; 
102) E.7.b  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e degli isolati del piano particolareggiato PP2, scala 1:1.000; 
103) E.7.c  -  planivolumetrico con individuazione dei lotti e degli isolati del piano particolareggiato produttivo e commerciale, scala 1:1.000; 

104)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici - Rete fognaria, scala 1:200;
105)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici, impianto di distribuzione energia elettrica, scala 1:200;
106)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici - Impianti di illuminazione pubblica, scala 1:200;
107)  allegato alla relazione tecnica degli impianti tecnologici - Impianto rete idrica, scala 1:200;
108)  elaborati relativi alle proposte di accoglimento o rigetto delle osservazioni ed opposizioni;
109)  relazione relativa alle proposte di accoglimento o rigetto delle osservazioni ed opposizioni;
110) piano particellare di esproprio e relativo allegato grafico;
111) allegato grafico al piano particellare di esproprio, scala 1:2.000;
Elaborato adeguato alla delibera del consiglio comunale n. 64 del 17 giugno 1994 con la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni
112) tav. D1a  -  disciplina dei suoli del territorio comunale, scala 1:10.000; 
113) tav. D1b  -  disciplina dei suoli del territorio comunale, scala 1:10.000; 
114) tav. D2b  -  disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
115) tav. D2c  -  disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
116) tav. D2d  -  disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 
117) tav. D2e  -  disciplina del suolo e degli edifici, scala 1:2.000; 

118)  allegato grafico al piano particellare di esproprio, scala 1:2.000;
STUDIO GEOLOGICO
119)  relazione geologica;
Carta geomorfologica
120) territorio nord;
121) territorio sud;
Carta idrogeologica
122)  territorio nord;
123) territorio sud;
Carta zonizzazione
124) territorio nord;
125) territorio sud;
STUDIO GEOLOGICO (centro urbano, zone di espansione e di prescrizioni esecutive)
126) relazione;
127) carta geomorfologica;
128) carta idrogeologica;
129) carta di classificazione;
Carta zonizzazione tecnica
130) zona artigianale e commerciale P. Ospedale;
131) zona artigianale Acquanuova;
132) zona residenziale ovest abitato;
133) zona polisportiva e residenziale Don Bosco;
134) sezioni geologiche;
135) indagini geofisiche;
Studio agricolo forestale
136) relazione tecnica descrittiva;
137) tav. 1  -  carta pedologica; 
138)  tav. 1/1  -  carta pedologica; 
139) tav. 1/2  -  carta pedologica; 
140) tav.  2  -  carta della rete idrografica; 
141)  tav. 3/1  -  carta delle infrastrutture a servizio del l'agricoltura; 
142)  tav.  3/2  -  carta delle infrastrutture a servizio del l'agricoltura; 
143) tav. 4  -  carta delle unità di paesaggio; 
144) tav. 4/1  -  carta delle unità di paesaggio; 
145) tav. 4/2  -  carta delle unità di paesaggio; 
146) tav. 5  -  carta dell'uso dei suoli; 
147) tav. 5/1  -  carta dell'uso dei suoli; 
148) tav. 5/2  -  carta dell'uso dei suoli; 
149) tav. 6/1  -  carta delle aree di espansione urbana - Aree forestali; 
150)  tav. 6/2  -  carta delle aree di espansione urbana - Aree forestali; 
151)  tav. 7  -  carta altimetrica; 

PIANO DI PROGRAMMAZIONE RETE COMMERCIALE(legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999)
152) analisi della rete commerciale esistente e valutazione della dimensione attuale della rete di distribuzione commerciale;
153)  dislocazione spaziale (zona interna);
154)  dislocazione spaziale (zona esterna);
155)  variante al piano regolatore generale (zone D1.3);
156) variante al piano regolatore generale (zone D1.4);
157) variante al piano regolatore generale (parcheggi), scala 1:500.

Art.  4

Il comune di Gangi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere a questo Assessorato al fine di consentire gli adempimenti di vigilanza, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Lo strumento urbanistico come approvato con il presente decreto acquista efficacia dalla data di pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, da effettuarsi a cura del competente ufficio comunale, immediatamente dopo l'avvenuta notifica da parte di questo Assessorato.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche, i relativi decreti di espropriazione delle aree interessate dalle prescrizioni esecutive possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia di cui al precedente art. 5.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, siciliana.
Palermo, 31 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.32.2042)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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