REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 5 agosto 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico del complesso rurale sito in via Terzera nel comune di San Gregorio di Catania.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ai sensi dell'art. 7 del T.U., nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania e la relazione tecni ca allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che il complesso rurale costituito da palmento, cantina, casa rurale e corte annessa, sito nel comune di San Gregorio di Catania (CT), in via Terzera, n. 26, identificato in catasto al F.M. n. 2, particella n. 638, come evidenziato con perimetrazione verde nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 ed art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, in quanto costituisce una pregevole testimonianza, che, oltre a documentare un'attività lavorativa di trasformazione di un prodotto agricolo, diventa elemento significativo di rapporti sociali ed economici del passato legati alla tradizione ed al modo di vivere popolare;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sè, elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;
Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al T.U. n. 490/99 l'immobile sopra descritto;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, il complesso rurale costituito da palmento, cantina, casa rurale e corte annessa, sito nel comune di San Gregorio di Catania (CT), in via Terzeria, n. 26, identificato in catasto al F.M. n. 2, particella n. 638, così come evidenziato con perimetrazione verde nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 6 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 è dichiarato di interesse etno-antropologico particolarmente importante in quanto individuato all'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U. medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile individuato al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del T.U. n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intedessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del T.U. n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel T.U. n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco delle ditte proprietarie, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del T.U. (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di San Gregorio di Catania, al centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia. it/beni culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 5 agosto 2003.
  FAVARA 

(2003.34.2115)
Torna al Sommariohome



DECRETO 5 agosto 2003.

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 81 -  30 -  10 -  85 -  59 -  77 -