REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 31 luglio 2003.
Dichiarazione di importante interesse etno-antropologico dell'edicola votiva Madonna della Lettera, sita nel comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo del servizio beni storico-artistici ed etno-antropologici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Premesso che nel comune di Caltanissetta, in piazza Girgenti, posta sull'edificio contrassegnato dalla particella n. 280 del F.M. n. 298, ricade l'edicola votiva denominata "Madonna della Lettera", risalente ai primi anni del 1900, testimonianza di una devozione che si è mantenuta nel tempo e che permane tutt'oggi, e che ha consentito quindi di preservare il manufatto dall'abbandono;
Considerato pertanto che l'edicola votiva "Madonna della Lettera", così come individuata con colore giallo nella acclusa planimetria e meglio descritta nella relazione tecnica allegata, riveste interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490/99 e art. 2 della legge regionale n. 80/77, in quanto significativa testimonianza del sec. XX, legata ad un particolare aspetto della cultura religiosa siciliana;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, l'edicola votiva "Madonna della Lettera", posta sulla facciata dell'edificio sito in piazza Girgenti in Caltanissetta, in catasto al foglio di mappa n. 298, particella n. 280, visualizzato con colore giallo nella acclusa planimetria, è dichiarata di interesse etno-antropologico particolarmente importante ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490/99 ed art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed è pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare il bene di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99). E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sul bene stesso, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel sopra citato testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco delle ditte proprietarie e la documentazione fotografica, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato all'avente diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Caltanissetta, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispet tivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 31 luglio 2003.
  FAVARA 

(2003.32.1983)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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