REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 luglio 2003.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Furci Siculo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il foglio prot. n. 12 Suap del 22 aprile 2003, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 27078 del 23 aprile 2003, con cui il comune di Furci Siculo ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata al completamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato ubicato in contrada Litania da destinare a centro emodialisi "Padre Pio";
Visto il foglio prot. n. 4880 del 20 maggio 2003, con il quale il comune di Furci Siculo ha trasmesso gli atti integrativi richiesti con la nota di questo Assessorato prot. n. 29085 del 9 maggio 2003, nonché l'ulteriore foglio prot. n. 6894 del 23 luglio 2003, assunto al protocollo ARTA al n. 43392 del 24 luglio 2003, con cui è stata trasmessa la documentazione prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 10 del 31 marzo 2003, con la quale, in esito all'istanza della ditta Ippocrate s.r.l., interessata alla realizzazione di una struttura da destinare a centro emodialisi denominata "Padre Pio" in contrada Litania, è stata adottata la variante al vigente strumento urbanistico comportante la modifica alla destinazione di zona di un immobile compreso in verde agricolo ed in zona commerciale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 23 luglio 2003, a firma del vice sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni avverso la variante adottata;
Vista la nota prot. n. 12411 del 20 maggio 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Visto il parere n. 21 del 29 luglio 2003 del l'U.O.4.1/ D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Furci Siculo risulta in atto dotato di un piano regolatore generale, approvato da quest'Assessorato con decreto n. 232/80 del 26 settembre 1980, i cui vincoli risultano decaduti, e di un piano regolatore generale in salvaguardia, adottato dal C.C. con delibere n. 26/2001 e n. 8/2002, in atto all'esame di quest'Assessorato per l'approvazione;
-  la ditta Ippocrate s.r.l. ha richiesto al comune di Furci Siculo, con istanza del 10 febbraio 2003, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, all'insediamento di una struttura sanitaria da ubicare in contrada Litania in un edificio preesistente da destinare a centro emodialisi;
-  il progetto prevede l'utilizzo di un edificio, a due elevazioni fuori terra oltre il seminterrato con una volumetria di mc 1863,78 e superficie coperta pari a mq. 320,23, in atto realizzato limitatamente alla struttura in c.a. ed alla copertura a tetto, sulla scorta della concessione edilizia n. 51/92 del 24 dicembre 1992;
-  il progetto originario, assentito con la suddetta C.E., prevedeva la realizzazione del fabbricato in argomento, in zona "E" agricola del vigente strumento urbanistico, a seguito di demolizione di un gruppo di vecchi edifici, parte adibiti ad abitazione e parte destinati a depositi, aventi una volumetria di 2027,87;
-  l'immobile e parte delle aree di pertinenza ricadono nel piano regolatore generale adottato ed in atto all'esame di quest'Assessorato, nell'ambito di un piano esecutivo commerciale residenziale, denominato Pe1, di iniziativa comunale. Specificatamente, detto piano esecutivo prevede alcune residenze e n. 4 capannoni per uso commerciale, aventi, ciascuno, superficie pari a mq. 1.600; inoltre la localizzazione di uno dei suddetti capannoni si sovrappone al sopra descritto esistente fabbricato;
-  nella considerazione che la struttura sanitaria, per la quale la ditta Ippocrate s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione, è in contrasto tanto con il piano regolatore generale vigente che con il piano regolatore generale adottato, il consiglio comunale, sulla scorta delle relazioni predisposte dal responsabile ufficio urbanistico e del responsabile dello sportello unico, ritenendo vantaggioso per il paese l'insediamento di tale struttura a carattere pubblico (centro sanitario di emodialisi), con delibera n. 10 del 31 marzo 2003 ha adottato la variante urbanistica agli strumenti urbanistici, in ossequio all'art. 37, comma 4, della legge regionale n. 10/2000;
-  l'ufficio del Genio civile di Messina, con nota prot. n. 12411 del 20 maggio 2003, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso per tutta l'area interessata dal progetto di variante e completamento con cambio di destinazione d'uso del fabbricato di cui sopra, parere favorevole con prescrizioni;
-  il comune di Furci Siculo ha espletato le procedure di pubblicazione, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, della variante in argomento.
Considerato che:
-  da quanto si rileva dalla relazione tecnica allegata e facente parte integrante della delibera di adozione di variante n. 10/2003, in ogni caso il piano esecutivo commerciale residenziale Pe1 di iniziativa comunale prima della sua realizzazione debba necessariamente essere rivisto al fine di tenere conto dell'effettivo stato di fatto dei luoghi;
-  l'ufficio tecnico ha valutato la possibilità di localizzare in altre aree appositamente destinate a servizi dallo strumento urbanistico vigente o dall'adottato piano regolatore generale ed ha accertato che:
-  le zone destinate a servizi sono pressoché inesistenti nel piano regolatore generale vigente;
-  l'adottato piano regolatore generale in salvaguardia non prevede tra le zone per servizi una zona specificatamente destinata all'insediamento della proposta attività produttiva di servizi ma consente comunque la possibilità di realizzare nelle zone "B" e "C" le strutture sanitarie, essendo le stesse compatibili con la destinazione residenziale. Tuttavia è stata evidenziata l'impossibilità di localizzare l'impianto suddetto proposto dalla società Ippocrate s.r.l. in dette zone in quanto, per le caratteristiche della stessa, risultano esigue le zone "B" e non idonee le zone "C" che, a causa della morfologia acclive dei luoghi più adatta alla realizzazione di piccole unità residenziali non risultano immediatamente urbanizzabili;
-  il consiglio comunale di Furci Siculo, con voti unanimi dei presenti (n. 11), ha ritenuto opportuno modificare le decisioni assunte dallo stesso consesso in sede di adozione del piano regolatore generale, relativamente all'area oggetto dell'intervento finalizzato alla realizzazione della struttura sanitaria sopra descritta, adottando apposita variante urbanistica.
Ritenuto di:
-  poter condividere le considerazioni, valutazioni e prescrizioni espresse con relazione prot. 08 del 24 marzo 2003 dal responsabile del servizio urbanistica del comune di Furci Siculo è del parere che la variante relativa ad un fabbricato ubicato in contrada Litania da destinare a centro emodialisi "Padre Pio" della Ippocrate s.r.l., adottata dal consiglio comunale di Furci Siculo, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge regionale n. 10/2000, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alla relazione prot. n. 8/2003 del responsabile del servizio urbanistica comunale nonché con quelle contenute nel parere n. 12411/03 dell'ufficio del Genio civile di Messina";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 21 del 29 luglio 2003 reso dall'U.O.4.1/D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure di cui all'art. 37 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 21 del 29 luglio 2003 reso dal l'U.O.4.1/D.R.U., è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Furci Siculo, di cui alla delibera consiliare n. 10 del 31 marzo 2003, finalizzata a consentire l'intervento della ditta Ippocrate s.r.l. interessata alla realizzazione di una struttura da destinare a centro emodialisi denominata "Padre Pio" in contrada Litania.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 21 del 29 luglio 2003 resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
 2)  delibera consiliare n. 10 del 31 marzo 2003;
 3)  relazione tecnica;
 4)  corografie;
 5)  stato preesistente;
 6)  planimetria di progetto;
 7)  planimetria impianti;
 8)  particolari costruttivi;
 9)  piante fabbricato;
10)  sezione e prospetti.

Art. 3

Il comune di Furci Siculo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.32.2023)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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