REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 25 luglio 2003.
Autorizzazione del progetto per la costruzione di un elettrodotto aereo nel territorio dei comuni di Casteltermini, Aragona e Favara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista l'istanza prot. n. 28312 del 25 luglio 1997, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 44039 del 5 agosto 1997, con la quale l'Enel S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo ai lavori di costruzione di un elettrodotto aereo a 150 kv s.t., per collegare la S.ne Favara alla C.P. Casteltermini, in variante agli strumenti urbanistici;
Rilevato che, con nota assessoriale prot. n. 13383 del 17 novembre 1997, è stato chiesto ai comuni di Casteltermini, Aragona e Favara, interessati territorialmente dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera consiliare n. 58 del 30 settembre 1997, con la quale il comune di Aragona ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto proposto dalla società Enel S.p.A.;
Vista la delibera consiliare n. 71 del 18 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 348 del 12 gennaio 2000, con la quale il comune di Casteltermini ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto della società Enel S.p.A.;
Vista la delibera consiliare n. 18 del 5 marzo 1988, con la quale il comune di Favara ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto richiesto dalla società Enel S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 6299 dell'11 luglio 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento ha confermato il precedente nulla osta prot. n. 1532/97 espresso con prescrizioni sul progetto in argomento, ai fini del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 6634 del 19 luglio 2002, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali serv. beni architettonici, paesaggistici, naturali, naturalistici ed urbanistici di Agrigento, ha confermato il proprio precedente parere condizionato espresso, con nota n. 10208 del 19 novembre 1997, sul progetto proposto dalla società Enel;
Vista la nota prot. n. 1467/98-99 del 24 febbraio 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha espresso parere favorevole a condizione in ordine al progetto per la realizzazione dell'elettrodotto in argomento;
Visto il decreto n. 343 del 18 febbraio 2003, con il quale il servizio 7/VIA di questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche, ha espresso, con prescrizioni, giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alle previsioni progettuali;
Vista la nota prot. n. 116 dell'11 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 12 del 9 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminata la relazione tecnica e quella geologico-tecni ca, dalle quali si evince:
-  il tracciato dell'elettrodotto in esame si colloca tra il comune di Aragona e quello di Casteltermini, entrambi i comuni sono stati inseriti nell'atlante della classificazione sismica nazionale (SSN, 1986) in II categoria sismica (grado di sismicità = 9);
-l'assenza di fenomeni destabilizzanti in atto, la modesta acclività interessata dal tracciato in esame, confermano l'ipotesi di una condizione di stabilità generale ottimale, scevra da fenomenologie di dissesto in atto o potenziali;
Considerato:
-  che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, naturali, naturalistici ed urbanistici di Agrigento, con nota del 19 luglio 2002, esprime parere favorevole alla proroga del N.O. espresso precedentemente con nota n. 10208 del 19 novembre 1997, restando salve le condizioni in essa contenute;
-  che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, con nota n. 6299 dell'11 luglio 2002, ritiene ancora valido il N.O. già rilasciato con nota n. 1532 del l'11 febbraio 1997;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, che si snoda per una lunghezza di circa Km. 24,600 utilizzando parte del tracciato dell'esistente elettrodotto, evitando l'interferenza con la riserva naturale di Macalube, nel territorio del comune di Aragona, e della zona Petix nel territorio del comune di Casteltermini;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questo gruppo di lavoro;
-  che la proposta di deliberazione del comune di Castel termini era favorevole; tuttavia il C.C. ha votato contro in quanto mette in dubbio il parere sanitario rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;
-  che la proposta di deliberazione del comune di Favara era favorevole, tuttavia il C.C. ha votato contro in quanto aveva delle perplessità sul fatto che l'opera non recasse danno per la salute dei cittadini;
-  che la proposta di deliberazione del comune di Aragona era favorevole ed il C.C. ha ritenuto di approvare la delibera senza apportare alcuna variazione;
Si propone alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di un elettrodotto aereo a 150 Kv opera dell'Enel distribuzione in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del l'art. 7, della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.
Inoltre dovranno essere rigorosamente rispettate le norme tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal D.M. 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti.";
Visto il voto n. 149 del 25 giugno 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che in presenza di avviso negativo del C.C., nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si esprime, sentito il C.R.U.;
Considerato che le opere di che trattasi sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 12 del 9 aprile 2003 dell'U.O. 3.1 del D.R.U. di cui sopra e considerato che l'intervento e compatibile con le condizioni geologiche e geomorfologiche, dell'area interessata, in quanto l'elettrodotto, che segue in massima parte il tracciato originario, non attraversa aree a rischio di frana e/o idraulico, segnalando, nel contempo, che per due tralicci, il primo ricadente nelle vicinanze di una corona di frana su versante argilloso in contrada Santo di Aragona ed il secondo in versante gessoso molto degradato in contrada Passo Fonduto di Casteltermini, risulta conveniente attenzionarne la fattibilità in fase esecutiva attraverso approfondimenti degli studi geotecnici è del parere che la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni per la costruzione in variante dell'elettrodotto aereo a 150 kv s.t. collegante la Ric. Favara con la C.P. Casteltermini sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso dall'U.O. 3.1 con parere n. 12 del 9 aprile 2003.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 149 del 25 giugno 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso al Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 149 del 25 giugno 2003 e nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Casteltermini, Aragona e Favara, il progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto aereo a 150Kv s.t. collegante la Ric. Favara con la C.P. Casteltermini, ad opera del l'Enel S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 12 del 9 aprile 2003 dell'U.O. 3.1/D.R.U.;
 2)  voto C.R.U. n. 149 del 25 giugno 2003;
 3)  delibera consiliare n. 58 del 30 settembre 1997;
 4)  delibera consiliare n. 71 del 18 novembre 1999;
 5)  delibera consiliare n. 18 del 18 novembre 1999;
 6)  relazione tecnica;
 7)  corografia scala 1:25.000;
 8)  corografia con attraversamenti scala 1:25.000;
 9)  sostegno tipo (L);
10)  programma di fabbricazione (Aragona);
11)  programma di fabbricazione (Casteltermini);
12)  piano regolatore generale 83 di Favara;
13)  indagine geologica: 1)  relazione geologica; 2)  carta geologica e sezione geologiche scala 1:10.000.

Art. 3

L'Enel, direzione distribuzione S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art. 4

L'Enel, direzione distribuzione S.p.A. ed i comuni di Casteltermini, Aragona e Favara, ciascuno per le proprie competenze, sono onerati degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.32.2032)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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