REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 luglio 2003.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica nel territorio del comune di Francofonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli articoli n. 8 e n. 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il foglio datato 30 gennaio 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 6386 del 30 gennaio 2003, con il quale la ditta Aero-Sol s.r.l. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) nel territorio del comune di Francofonte, in variante al vigente strumento urbanistico;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 18299 del 18 marzo 2003, con la quale è stato richiesto al comune di Francofonte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, l'avvi so in ordine al progetto presentato dalla ditta Aero-Sol s.r.l.;
Vista la delibera consiliare n. 15 del 7 maggio 2003, trasmessa con foglio n. 9027 del 3 giugno 2003, con la quale il comune di Francofonte ha espresso parere favo revole in ordine al progetto in argomento;
Vista la nota n. 6604 del 4 novembre 2002 dell'Ispet torato ripartimentale delle foreste di Siracusa, dalla quale emerge che le aree per la viabilità di progetto non sono soggette al vincolo di cui alla legge regionale n. 16/96 e s.m.i. e ricadono all'interno di zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
Visto il parere rilasciato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con nota n. 5405/03 del 17 aprile 2003;
Visto il parere, favorevole a condizioni, rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa con nota prot. n. 3654 dell'11 giugno 2003;
Visto il parere n. 29 del 19 giugno 2003 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato:
Il progetto per la realizzazione del parco eolico interessa il territorio comunale di Francofonte e, precisamente, ricade tra le c.de S. Leo-Pilaita e S. Biagio a circa 4 Km a nord-ovest dal centro abitato.
Sul sito prescelto, ad una altitudine tra 400 e 550 m.s.l.m., non insistono insediamenti abitativi e l'intero impianto, della lunghezza di circa 6 Km, ricade in zona "E" di verde agricolo del P.R.G. vigente.
L'accessibilità all'area di impianto è garantita dalla strada statale S. Leo-Pilaita, collegata alla S.S. 194.
Dalla citata statale S.Leo-Pilaita che attraversa tutta l'area interessata si dipartono stradelle di collegamento ai 35 aerogeneratori, posti alla distanza media di 400 m l'uno dall'altro, e alla stazione di trasformazione MT/AT collegata alla linea elettrica esistente AT a 150 Kv.
Ogni generatore, del tipo Vestas V80-2.0 MW dell'altezza di ml. 78,00, è posto su fondazioni delle dimensioni di mt 15,7x15,7 e localizzato su una piazzola posta lungo la stradella di servizio avente, quest'ultima, larghezza di almeno 5,00 ml..
L'energia prodotta dagli aerogeneratori, trasformata da BT a MT all'interno degli stessi, viene convogliata tramite cavi interrati all'interno della viabilità alla sottostazione di trasformazione MT/AT a sua volta collegata alla linea a 150 Kv.
Con nota prot. n. 6604 del 4 novembre 2002 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa ha attestato la non sussistenza di aree boscate nell'ambito dell'area di progetto.
Il comune di Francofonte con D.C. n. 15 del 7 maggio 2003 ha espresso il proprio avviso favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Con nota prot. n 5405/03 del 17 aprile 2003 l'ufficio del Genio civile di Siracusa ha vistato il progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Con nota prot. n. 3654 dell'11 giugno 2003 la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha espresso parere favorevole ai fini della tutela paesaggistica con prescrizioni tra le quali la delocalizzazione degli aerogeneratori numerati 14, 16 e 37.
Considerato
Le opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/00 di interesse pubblico e di pubblica utilità, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti.
La realizzazione del parco eolico è mirata alla necessità di produrre energia pulita al fine del soddisfacimento delle richieste dell'utenza civile e industriale.
Per quanto attiene agli aspetti di ordine urbanistico, le opere da realizzare ricadenti in zona E di verde agricolo e non riguardanti agglomerati abitativi risultano compatibili con l'assetto urbanistico territoriale.
L'impianto eolico è munito del parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa. La Soprintendenza di Siracusa si è espressa a condizione.
Per quanto sopra la scrivente unità operativa 4.2 è del parere che il progetto del parco eolico da realizzare da parte dell'Aero-Sol s.r.l. nel territorio comunale di Francofonte possa essere autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni con le prescrizioni discendenti dai pareri resi riportati nelle premesse.
Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto sopra descritto.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6° dell'art. 69 della legge regionale n. 32/00, che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 29 del 19 giugno 2003, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 29 del 19 giugno 2003 espresso dall'unità operativa 4.2/DRU ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Francofonte, il progetto della ditta Aero-Sol s.r.l. relativo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica).

Art. 2

In dipendenza delle prescrizioni contenute nel richia mato parere della Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Siracusa prot. n. 3654 dell'11 giugno 2003, comportanti una eventuale nuova localizzazione degli aero generatori nn. 14, 16 e 37, la società Aero-Sol s.r.l. dovrà provvedere ad inoltrare a questo Assessorato ulteriore richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 29 del 19 giugno 2003 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.;
 2)  delibera n. 15 del 7 maggio 2003 del consiglio comunale di Francofonte;
 3)  relazione tecnica;
 4)  tav.  1  -  planimetria generale in scala 1:50.000;
 5)  tav.  2  -  viabilità generale in scala 1:100.000;
 6)  tav.  3  -  corografia in scala 1:10.000;
 7)  tav.  4  -  estratto di mappa in scala 1:5.000;
 8)  tav.  5  -  layout d'impianto in scala 1:5.000;
 9)  tav.  6  -  sezioni stradali tipo in scala 1:50;
10)  tav.  7  -  piazzola aerogeneratore in scala 1:25;
11)  tav.  8  -  aerogeneratore tipo in scala 1:50;
12)  tav.  9  -  fondazione tipo in scale varie;
13)  tav.10  -  sottostazione in scala 1:100;
14)  tav.11  -  planimetrie linee cavo in scala 1:5.000;
15)  tav.12  -  impianto di messa a terra in scale varie;
16)  tav.13  -  schema elettrico unifilare di principio;
17)  tav.14  -  carta dei vincoli in scala 1:5.000;
18)  relazione geologica.

Art. 4

La ditta Aero-Sol s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'ini zio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare quanto previsto in ordine alla valutazione in materia di compatibilità ambientale.

Art. 5

La ditta Aero-Sol s.r.l. ed il comune di Francofonte sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.32.2037)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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