REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2003, n. 14.
Modifica del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio", ed, in particolare, l'art. 12, comma 3;
Visto il D.P.R.S. 14 giugno 1997, n. 45, con il quale è stato adottato il regolamento concernente le procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale;
Udito il parere n. 686/2002, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza dell'11 dicembre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 18 marzo 2003;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Decreta:


Art.1

La lett. f) dell'art. 1 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituita:
"f) "Associazioni dei consumatori" indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti iscritti nell'elenco ufficiale delle Associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, o in subordine costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2703 del codice civile) ed il cui statuto preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti senza fini di lucro".

Art.2

L'art. 2 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituito:
"Art. 2
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

1.  Il presidente della Camera di commercio, 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale e in almeno un quotidiano locale, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato della cooperazione.
2.  Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui sopra, comunicano al presidente della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:
a)  le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
b)  la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, in detta dichiarazione devono essere indicate esclusivamente le imprese operanti nel settore, così come individuato nella classifica ATECO 91, cui l'organizzazione istante intende partecipare; per la partecipazione ai settori della cooperazione e dell'artigianato devono, invece, essere indicate esclusivamente le imprese cooperative od artigiane esercenti attività agricola, commerciale ed industriale;
c)  la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lett. b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati acquisiti, secondo lo schema allegato al presente decreto, direttamente presso le imprese associate o presso enti previdenziali e assistenziali, con riferimento alla situazione del l'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
Le comunicazioni effettuate dopo la scadenza del termine di cui al presente comma non saranno prese in considerazione.
3.  L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e le documentazioni sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lett. b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, dall'Assessorato della cooperazione, in caso di contenzioso.
4.  Qualora un'organizzazione imprenditoriale inten da partecipare alla ripartizione di seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2 lett. b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno 3 anni nella circoscrizione della Camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2, e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicati dal legale rappresentante del l'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.
5.  I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della Camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
6.  In ogni caso entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della Camera di commercio fa pervenire all'Assessorato della cooperazione i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore".

Art. 3

L'art. 3 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori

1.  Entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori 2 seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta.
2.  In particolare devono essere prodotti:
a)  copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
b)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nonché il numero degli iscritti in regola con i pagamenti;
-  per le associazioni dei consumatori si intendono iscritti solo coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione, con esclusione quindi dei soci in convenzione;
-  per le organizzazioni sindacali la consistenza numerica riguarda esclusivamente il numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione provinciale;
c)  relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, in particolare dovranno essere quantizzate in termini numerici le sedi e gli uffici periferici, con l'indicazione per ciascuna dell'indirizzo, del responsabile e del recapito telefonico;
-  per sede si intende il luogo fisico, ove è allocata la rappresentanza dell'organizzazione, cui sono attribuiti rispettivamente compiti di tutela dei consumatori e degli interessi generali dei lavoratori che ha circoscrizione minima comunale;
-  per ufficio periferico ogni luogo fisico deputato ad assicurare la presenza dell'organizzazione all'interno di articolazioni territoriali secondarie del medesimo agglomerato urbano (circoscrizioni di quartiere) e comunque diverso dalla sede.
3.  Inoltre con riguardo ai servizi resi ed attività svolta le organizzazioni sindacali potranno indicare eventuali strutture organizzative preordinate allo svolgimento dei servizi, ancorché integrate nelle sedi o uffici periferici.
4.  Ai fini del computo dei 3 anni dell'avvenuta costituzione va considerato il tempo trascorso tra la data di formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 codice civile) e la data di presentazione dell'istanza; l'esistenza da almeno un triennio può essere comprovata anche con la richiesta del numero di codice fiscale o di partita l.V.A. inoltrata ai competenti uffici".

Art. 4

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997 è così sostituito:
"1.  Avverso le determinazioni dell'Assessore per la cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'Assessore per la cooperazione entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata".

Art. 5

Nel quart'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, la frase "dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" è così sostituita: "degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
Il comma 6 dell'art. 7 del decreto presidenziale n. 45 del 14 giugno 1997, è così sostituito:
"6.  Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.
Gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati".

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 26 maggio 2003.
  CUFFARO 

Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigia-
nato e la pesca: CIMINO


Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 luglio 2003, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 49.

Allegato

SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE ................. (*) AI SENSI DEI COMMI 2, LETT. C) E 5 DELL'ART. 2 DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 45/97

Il sottoscritto ..................................................... nato il ..................................................... a ......................................................................... legale rappresentante dell'..................................................... dichiara, sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data del 31 dicembre ..................................................... (*) gli occupati, anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale ed iscritte o annotate nel registro delle imprese della Camera di commercio di ....................................................., ovvero con unità locali iscritte nel rela- tivo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. (**) ................................................. così ripartiti:
Titolari e soci prestatori d'opera n. .....................................................
Familiari permanenti n. .....................................................
Familiari stagionali n. (***) .....................................................
Coaudiuvanti non a libro paga permanenti n. .....................................................
Coaudiuvanti non a libro paga stagionali n. (***) .....................................................
Dipendenti permanenti n. .....................................................
Dipendenti stagionali n. (***) .....................................................
Il sottoscritto dichiara, altresì, che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):
[_]  direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal loro rappresentante legale;
[_]  presso enti previdenziali ed assistenziali.
A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 45/97, il sottoscritto precisa quanto segue:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
  Timbro dell'ente 
   

Data ............................................................
Firma




(*)  L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.
(**)  Deve essere indicato il numero globale degli occupati che deve risultare dalla somma delle consistenze delle categorie di cui alla distinta sotto riportata.
(***)  Accanto al numero dei dipendenti deve essere indicato il numero medio dei giorni di durata del contratto; ciò al fine di consentire la conversione in unità lavorative annuali - es.: ove i lavoratori indicati sono in numero di 20 ed il periodo medio è di 6 mesi il numero di dipendenti da sommare è 10 cioè 20x6/12.

NOTE


Nota alle premesse
L'art. 12 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante: "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", così dispone:
"Costituzione del consiglio. - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2.  Le designazioni da parte delle organizzazioni per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in proporzione alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 14.
4.  Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione.
5.  I consigli possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro.
6.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a)  l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto;
b)  l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c)  la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.".

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 1 del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, recante: "Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale" per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Definizioni. - 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a)  "legge", indica la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
b)  "Assessore alla cooperazione e Assessorato alla cooperazione", indica l'Assessore e l'Assessorato alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca;
c)  "Camera di commercio", indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d)  "Organizzazioni imprenditoriali", indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
e)  "Organizzazioni sindacali", indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f)  "Associazioni dei consumatori", indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti iscritti nell'elenco ufficiale delle Associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 o in subordine costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2703 codice civile) ed il cui statuto preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti senza fini di lucro;
g)  "Numero delle imprese", indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, iscritti o annotati nel registro delle imprese - ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte - nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;
h)  "Numero degli occupati", indica il numero complessivo degli addetti individuati in base alla classificazione contenuta nello schema allegato al presente decreto;
i)  "Valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Regione, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed il numero degli addetti dello stesso settore;
l)  "Piccole imprese", indica:
-  per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
-  per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese.
Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1.397;
-  per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
m)  "Circoscrizione", indica la circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio.".

Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 6 del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ricorsi. - 1. Avverso le determinazioni dell'Assessore alla cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'Assessore per la cooperazione entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
2.  Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni all'Assessorato della cooperazione entro il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1.
3.  L'Assessore per la cooperazione decide sul ricorso entro il termine di 30 giorni a partire dal 20° giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2, sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di 30 giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.".

Note all'art. 5, commi 1 e 2:
L'art. 7 del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Nomina dei componenti del consiglio. - 1. Trascorsi 30 giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro 20 giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione all'Assessore per la cooperazione insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.
2.  L'Assessore per la cooperazione, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, trasmette le designazioni ricevute al Presidente della Regione.
3.  Il Presidente della Regione, acquisite le designazioni provvede alla nomina con apposito decreto che sarà notificato a cura dell'Assessorato della cooperazione, nei successivi 30 giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento. Il decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
4.  In caso di presentazione di ricorsi, i 20 giorni di cui al comma 1, decorrono dalla notifica della decisione assessoriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
5.  Con il medesimo atto di comunicazione l'Assessore per la cooperazione stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.
6.  Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto. Gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati.".
(2003.36.2162)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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