REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2003 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 settembre 2003, n. 13.
Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 2.
Classificazione delle carcasse bovine

1.  Al fine di potenziare sul territorio della Regione le attività di controllo dirette ad accertare l'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con figure professionali esterne all'Amministrazione aventi la qualifica di "esperti classificatori" in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 26 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, codice 1001.
3.  Per i successivi esercizi 2004 e 2005 la spesa di cui al comma precedente, valutata in 26 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201.
Art. 3.
Modalità di utilizzo del contributo di solidarietà nazionale

1.  Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole da "Le entrate" a "investimento" sono sostituite con le parole "La Regione destina annualmente a spese di investimento risorse pari alle quote annuali assegnate dallo Stato".
Art. 4.
Patto di stabilità - Classificazione spese

1.  All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità".
Art. 5.
Contributi a favore di associazioni e fondazioni

1.  All'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale".
Art. 6.
Fondi agli enti subregionali

1. L'espressione "settore pubblico regionale" di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica.
Art. 7.
Modifiche al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2003 Amministrazione Beni culturali

1.  Nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003, approvato con legge 16 aprile 2003, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le seguenti UPB sono soppresse:
9.4.1.1.2  Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie.
9.4.2.6.2  Ufficio speciale per la tutela paesaggistica e la valorizzazione delle isole Eolie
b)  la seguente UPB è ridotta:
9.2.1.3.2 (cap. 372523) Spese per l'organizzazione di seminari per lo scambio di esperienze e per l'attività informativa, comuni agli asili nido ed alle scuole materne e dell'obbligo diretti al personale di assistenza degli asili nido, agli insegnanti di classe e di sostegno ed al personale direttivo ed
ispettivo      - 55 

c)  sono istituite le seguenti unità previsionali di base:
9.4.1.1.2  Ufficio speciale per l'erogazione del buo -
no scuola       25 

9.4.2.6.2  Ufficio speciale per l'erogazione del buo-
no scuola      30 

Art. 8.
Proroga di termini

1.  Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.
2.  Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 9.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 10.
Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia

1.  Al personale in atto in servizio, assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, così come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, il cui rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, si continua ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle stesse amministrazioni, ivi compresa la progressione economica orizzontale e verticale.
Art. 11.
Definizione delle pratiche di sanatoria edilizia

1.  I benefici di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 si applicano anche alle pratiche la cui oblazione risulti pagata entro i termini di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 12.
Beni sdemanializzati

1.  All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "e le opere fisse regolarmente realizzate su demanio marittimo" sono inserite le parole "o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443".

Art. 13.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 14.
Contributo all'Ente autonomo "Teatro di Messina"

1. Il contributo di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, UPB 9.3.1.3.6 (capitolo 377317), relativo all'Ente autonomo "Teatro di Messina" ed all'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è elevato, per l'esercizio finanziario 2003, a 6.714 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 (accantonamento 1001).
Art. 15.
Interventi per il diritto allo studio

1.  Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo la parola "trasporti" è aggiunta la parola "urbani".
Art. 16.
Cartolarizzazione per il settore della sanità

1.  Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è abrogato con effetto dall'entrata in vigore della medesima legge. A decorrere dalla stessa data vigono nuovamente i commi da 2 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 con le seguenti modifiche:
a)  ai commi 2 e 3 le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000";
b)  al comma 2 l'importo di "737.500 migliaia di euro" è sostituito con "229.500 migliaia di euro";
c)  ai commi 5 e 6 le parole "esercizio finanziario 2002" sono sostituite con le parole "esercizio finanziario 2003";
d)  al comma 5 le parole "73.750 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "22.950 migliaia di euro".
Art. 17.
Tetti di spesa

1.  L'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. Tetti di spesa. - 1. Nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, effettuato con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro il 10 novembre di ogni anno, con decreto dell'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i tetti di spesa per provincia per l'anno successivo.
2.  Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 non sia stata ancora adottata dal CIPE la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno successivo, il limite delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale non può superare quello complessivamente stabilito dall'ultima delibera di riparto adottata dal CIPE.
3.  Le eventuali successive maggiori assegnazioni sono ripartite per il finanziamento di attività sanitarie riferite all'esercizio di adozione del provvedimento di assegnazione.
4.  Fermo restando il rispetto dei valori complessivi di cui al comma 1, eventuali scostamenti, eccezionali e motivati, possono realizzarsi mediante compensazione tra i singoli aggregati economici, con le modalità di cui al medesimo comma 1.
5.  I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nei successivi trenta giorni, negoziano, con ogni singola struttura, l'ammontare delle prestazioni erogabili ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.".
Art. 18.
Certificazione di idoneità ai fini sportivi e agonistici

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 sono aggiunte le parole "nonché da medici specialisti in medicina dello sport".
Art. 19.
Inquadramento di dirigenti medici

1.  Il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con attestazione formale avente data certa del legale rappresentante dell'azienda, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, entro quattro mesi, a domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la posizione oggetto del nuovo inquadramento. Le relative domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 20.
Raccolta dati sulle patologie oncologiche

1.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo a favore del dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo per l'istituzione e la gestione del Registro tumori della provincia di Palermo.
2.  L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo, non inferiore a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, all'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emer genza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa - per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del Registro tumori della provincia di Ragusa.
3.  L'Assessore regionale per la sanità è, inoltre, autorizzato a concedere al dipartimento di oncologia dell'ARNAS "Ospedale civico e Benfratelli" di Palermo ed al dipartimento di igiene e microbiologia - sezione igiene - dell'Università di Palermo, un contributo annuo per la concessione di n. 8 borse di studio annuali per il personale addetto alle rilevazioni e raccolta dati di cui al comma 1, al fine di realizzare un incisivo impegno nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione delle gravi patologie oncologiche.
4.  E' istituito presso l'istituto di igiene dell'Università di Catania, in collaborazione con l'Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Catania e presso l'Ospedale Papardo di Messina, il Registro tumori integrato per il monitoraggio della patologia oncologica nel territorio delle province di Catania e Messina, per fornire dati alle istituzioni sanitarie al fine di una più appropriata programmazione degli interventi di prevenzione e cura e per lo studio dei fenomeni connessi alle cause. Il Registro tumori integrato di Catania e di Messina si configura come registro di popolazione e di sorveglianza della malattia oncologica. Il Registro tumori integrato è funzionalmente ed amministrativamente diretto da un comitato tecnico scientifico composto da medici esperti in oncologia. Per la realizzazione del Registro tumori integrato l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo.
5.  Le spese per l'attuazione del presente articolo sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con le modalità di riparto del fondo medesimo.
6.  Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti di cui al presente articolo inviano all'Assessorato regionale della sanità un dettagliato rendiconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso il contributo del medesimo Assessorato regionale della sanità.
7.  L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
Art. 21.
Aziende turistiche

1. L'assimilazione alle imprese turistiche delle aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione a gestione unitaria, operata dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, ha effetto retroattivo a far data dalla richiesta dei contributi all'Amministrazione.
Art. 22.
Collegamenti marittimi con le isole minori

1.  Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6."
Art. 23.
Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali

1.  L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è abrogato.
2.  Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, così come sostituito dall'articolo 124 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché alle assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste".

Art. 24.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 settembre 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CASTIGLIONE 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione   GRANATA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 
Assessore regionale per la sanità  CITTADINI 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  PARLAVECCHIO 
Assessore regionale per il turismo, le comunica zioni ed i trasporti      CASCIO 







NOTE





Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Risultati differenziali. - 1.  Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.
3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex art. 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dal l'anno 2002, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. La Regione destina annualmente a spese di investimento risorse pari alle quote annuali assegnate dallo Stato.
4.  Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Patto di stabilità regionale. - 1.  Gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, comprese le Aziende sanitarie ed ospedaliere e i consorzi di bonifica, partecipano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale (Patto di stabilità regionale).
2.  A tal fine il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentito l'Assessore competente per materia, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, annualmente, con proprio decreto, individua le modalità per il rispetto dei parametri finanziari coerenti con le disposizioni vigenti per ciascuna categoria di enti.
3.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli enti locali della Regione siciliana si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le comunicazioni previste dai commi 13 e 17 dell'art. 29 della citata legge n. 289 del 2002 sono trasmesse anche all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
4. Il comma 3 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.
4-bis. I trasferimenti a carico del bilancio regionale e le somme previste nei bilanci degli enti locali finalizzati al finanziamento dei programmi di fuoruscita  predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, non sono considerati fra le spese correnti soggette al vincolo del patto di stabilità.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contributi in favore di associazioni e fondazioni. - 1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60% delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b) presentare, entro 60 giorni dall'ultimazione del program ma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.
2 bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione." così dispone:
"1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a Comuni, Province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.".
Nota all'art. 8, comma 1:
Il termine previsto dal comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." ha riguardo alla definizione del contenzioso pendente in materia di occupazione di beni del demanio marittimo.
Nota all'art. 8, comma 2:
Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ha riguardo alla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia.
Note all'art. 10, comma 1:
-  L'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, recante: "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.", così dispone:
"Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria. -  Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i Comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate.
Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambien te, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986.".
-  Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, recante: "Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici.", così dispone:
"1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, vengono sostituiti dai seguenti:
1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a tal fine, possono essere prorogati.".
Note all'art. 11:
-  L'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:
"Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. - 1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980. n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o all'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'art. 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'art. 4, com ma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'art. 39, com ma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal l'art. 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che sia provveduto o si provveda entro i successivi 30 giorni al versamento a favore del Comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria della perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nel l'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al com ma 5.
3. Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento del le istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di 270 giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro 15 giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentita. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4. Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avve nuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5. Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal l'art. 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istan te. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6.  Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i 30 giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7. Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abu si edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8. Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'art. 31, com ma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute.
9. In sostituzione della convenzione di cui all'art. 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del 150% degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10. Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il primo e il secondo capoverso del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, sono così sostituiti:
"1. Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.
2. L'autorità competente, nel rilasciare parere, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo.".
12. L'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2.  I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.".
-  Il termine previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.", ed in particolare dall'art. 35 è il 30 novembre 1985; lo stesso termine è stato da ultimo fissato al 30 giugno 1987 per effetto dell'art. 1 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
-  Per il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica." si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 39:
"5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6.  I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Beni sdemanializzati. - 1.  Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 21 dicembre 2001, n. 443, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'art. 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi.
2.  I beni sdemanializzati vengono a far parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana.
3. Ai fini del procedimento i pareri richiesti dall'Amministrazione regionale agli uffici competenti ed all'Amministrazione finanziaria si intendono favorevolmente resi decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il provvedimento di sdemanializzazione è adottato dall'Amministrazione regionale entro i successivi 180 giorni. I predetti termini possono essere interrotti una sola volta, ripetendosi, per l'acquisizione di supplementi istruttori o di integrazioni supplementari.
4.1 beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Interventi per il diritto allo studio. - 1.  La Regione siciliana, in collaborazione con gli enti locali, con le autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2.  Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all'art. 2, in condizione di disagio economico.
3.  Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell'art. 3.
4.  L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto".
Note all'art. 16, comma 1:
-  L'art. 28 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ripiano disavanzi Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere. - 1.  (abrogato).
2.  Al ripiano definitivo dei disavanzi delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, ammontanti complessivamente a 434.250 migliaia di euro, al netto della quota di 73.750 migliaia di euro cui si è provveduto mediante la spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, che viene pertanto destinata alle finalità del presente articolo, si fa fronte mediante il maggiore avanzo finanziario presunto relativo all'esercizio finanziario 2002, di cui 48.250 migliaia di euro derivante dall'abrogazione di cui al comma 1".
-  I commi da 2 a 6 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10, recante "Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento.", per effetto della reviviscenza disposta dal comma che si annota, risultano i seguenti:
"2. La Regione, al fine di ricapitalizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 229.500 migliaia di euro ripartiti per ogni singola azienda sulla base dei dati di consuntivo al 31 dicembre 2000 da erogare in dieci annualità di importo costante.
3.  L'apporto di cui al comma 2 può essere oggetto da parte delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2000 così come rappresentati nei medesimi consuntivi.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.
5.  Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno decennale di 22.950 migliaia di euro.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2003, con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1, capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni successivi l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, recante "Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Certificazioni. - 1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate nonché da medici specialisti in medicina dello sport.
2.  Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
3. Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della F.M.S.I. competenti per territorio.
4.  La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa".
Nota all'art. 19, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concerne "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 1998, n. 13, S.O.
Nota all'art. 20, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, recante "Contributi a favore del "Centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti" di Messina e del "Registro tumori di popolazione" della provincia di Ragusa, così dispone:
"1. L'Assessore regionale per la sanità è, altresì, autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni a decorrere dal 1995 per la gestione ed il funzionamento delle attività di servizio del registro tumori di popolazione della provincia di Ragusa (R.T.P.).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la somma è assegnata alla "Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza di secondo livello Ospedale civile - OMPA di Ragusa".
Note all'art. 21, comma 1:
-  L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo.", così dispone:
"Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva. - 1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-alber go, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6.  Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8.  I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10.  Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13.  Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14.  Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani".
-  L'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, recante "Nuove norme per lo svolgimento dell'universiade 1997 e modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1996, n. 11 e 6 aprile 1996, n. 27.", così dispone:
"Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. - 1.  Sono comprese nell'impresa alberghiera le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria".
Nota all'art. 22, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, recante "Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Norme finanziarie. - 1.  Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come da ultimo sostituito dall'art. 52, comma 7, della legge regio nale 3 maggio 2001, n. 6.
2.  La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013)".
Nota all'art. 23, comma 2:
L'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, recante "Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. La Regione trasferisce annualmente all'Azienda delle foreste demaniali due contributi finalizzati rispettivamente al finanziamento integrale delle spese in conto capitale ed al pareggio del bilancio di parte corrente.
2.  Alle erogazioni di cui al comma 1 nonché alle assegnazioni statali e comunitarie già di competenza del dipartimento regionale foreste provvede il dipartimento regionale bilancio e tesoro".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 634
"Proroga del termine per la presentazione delle perizie giurate ai fini dell'ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 26 giugno 2003.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 7 luglio 2003.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 111 del 22 luglio 2003.
Relatore: Lo Curto.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 154 del 29 luglio e n. 156 del 30 luglio 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 30 luglio 2003.
(2003.32.1977)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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