REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2003 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 30 luglio 2003.
Protocollo d'intesa stipulato fra il Ministro per gli affari regionali e il Presidente della Regione siciliana per l'attivazione delle procedure di finanziamento a favore delle minoranze linguistiche.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Visto il D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001, regolamento di attuazione della legge n. 482/99;
Visto il protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'art. 8 del succitato D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001, fra il Ministro per gli affari regionali e la Presidenza della Regione siciliana in data 1 ottobre 2002;
Vista la nota prot. n. 1517 del 26 febbraio 2003 della Presidenza della Regione siciliana, segreteria generale area II, con la quale il Presidente della Regione siciliana trasmette il protocollo d'intesa in questione, disponendone l'attuazione;
Ritenuto di dovere pertanto prendere atto del suddetto protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante del presente decreto, e di doverne attuare le relative clausole;

Decreta:
Articolo unico

Per quanto in premessa esposto, l'Assessorato dei be ni culturali, ambientali e della pubblica istruzione pren de atto del protocollo d'intesa stipulato, ai sensi del l'art. 8 del succitato D.P.R. n. 345 del 2 maggio 2001, fra il Ministro per gli affari regionali e la Presidenza della Regione siciliana in data 1 ottobre 2002 e che costituisce parte integrante del presente decreto, e si im pegna a disporre piena e concreta attuazione delle relative clausole.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 luglio 2003.
  GRANATA 

Allegato
PROTOCOLLO DI INTESA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali nella persona del Ministro per gli affari regionali sen. Enrico La Loggia e la Regione siciliana nella persona del Presidente della Giunta regionale on. Salvatore Cuffaro;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed, in particolare, gli articoli 9 e 15 della legge stessa, che dettano disposizioni in merito alle procedure di finanziamento.
Visto il regolamento di attuazione della legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, ed in particolare l'articolo 8 del regolamento stesso, che prevede, tra l'altro, la stipula di protocolli di intesa in relazione alle suddette procedure di finanziamento.
Considerata l'opportunità di definire, di comune accordo, procedure che consentano un'adeguata istruttoria ed una sollecita erogazione dei finanziamenti in ordine ai programmi di intervento nella materia presentati dagli enti individuati dall'art. 8, comma 3, del suddetto regolamento al fine di consentire l'efficace e concreta applicazione dei precetti normativi finalizzati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Convengono quanto segue:
1)  Istruttoria delle richieste
La Regione siciliana, interessata per territorio, assicura l'istrut toria dei progetti degli interventi trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di attuazione della legge n. 482/1999, dagli enti locali, dalle Camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali nei termini di cui al comma medesimo.
A tal fine cura la ricezione e la raccolta delle richieste, predisponendo le opportune strutture operative e verificando che le richieste medesime siano adeguatamente documentate, con particolare riguardo all'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2) Trasmissione delle richieste
La Regione siciliana, nel termine indicato dall'art. 8 comma 5, del regolamento trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali, i programmi di cui al punto 1 del presente protocollo, corredati da una sintesi degli stessi e da proprie osservazioni e valutazioni.
Dette osservazioni e valutazioni riguardano particolarmente, ai sensi del suddetto art. 8, comma 5, del regolamento, la compatibilità e la coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente più favorevole, nonché valutazioni sul rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento.
3) Progetti regionali
In relazione alla disposizione dell'art. 8, comma 5, ultima parte, del regolamento, la Regione siciliana, unitamente ai progetti indicati al paragrafo 1, trasmette, negli stessi termini, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per gli affari regionali i propri progetti, corredati da una relazione illustrativa dalla quale emerga la coerenza degli stessi con gli interventi previsti dagli enti locali, nonché l'attivitàsvoltadallaRegione ai sensi del paragrafo1.
4) Erogazione dei finanziamenti
Nei termini indicati dall'art. 8, comma 6, del regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce con apposito decreto le somme di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, tenendo conto delle osservazioni e valutazioni formulate ai sensi del paragrafo 2.
L'assegnazione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento, viene effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente alla Regione siciliana, che si impegna al diretto trasferimento dei relativi fondi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 15 della legge e nel termine di cui all'art. 8, comma 8, del regolamento, ai soggetti individuati nei punti precedenti del presente protocollo di intesa, liberando la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri da ogni onere e responsabilità al riguardo.
In relazione all'effettivo trasferimento dei suddetti fondi, la Regione siciliana provvede ad erogare, nella fase di avvio di ciascun progetto, un importo non inferiore al 60% del finanziamento del progetto medesimo determinato secondo le modalità di cui sopra, ed il restante 40% a rendicontazione del progetto stesso.
5) Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale. Si intende tacitamente rinnovato, salvo che una delle parti comunichi all'altra, nel termine di sei mesi prima della scadenza, la volontà di recedere. Le parti in ogni caso si impegnano a portare a termine tutte le procedure in corso.
6)  Forme di pubblicità del presente protocollo
La Regione siciliana si impegna a portare a conoscenza del contenuto del presente protocollo di intesa, nelle forme ritenute più opportune, i soggetti di cui al paragrafo 1, liberando al riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ogni onere e responsabilità.
Il presente protocollo si applica nel rispetto dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione.
Il Presidente della Giunta regionale: CUFFARO
Il Ministro per gli affari regionali: LA LOGGIA
(2003.32.1984)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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