REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2003 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 4 agosto 2003.
Legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 13, commi 4-quater e 4-quinques - Eventuale esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione degli oneri consortili dei consorzi di bonifica.

AI CONSORZI DI BONIFICA
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
e, p.c.  ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA SICILIA 

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA SICILIA
AI COPAGRI
ALLA RAGIONERIA CENTRALE DELL'ASSESSORATO DEL L'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI - AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002, è stata pubblicata la legge n. 178 dell'8 agosto 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, che all'art. 13 prevede, fra l'altro, la possibilità di concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al 50% degli oneri consortili per quei consorzi di bonifica e per altri enti che gestiscono la distribuzione d'acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della medesima legge, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui.
Altresì, con circolare prot. n. 100.168 del 20 gennaio 2003, il Ministero per le politiche agricole e forestali ha emanato le modalità d'applicazione degli interventi di cui sopra precisando, fra l'altro, che le agevolazioni si applicano per quelle aziende che ricadono nei territori delimitati, ai sensi del comma 4-bis precitato, ed hanno subito un danno alla produzione lorda vendibile ordinaria in misura non inferiore al 35%.
1)  Natura dell'intervento
L'intervento si esplica, come evidenziato in premessa, attraverso l'esonero del pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione, nonché con la riduzione fino al 50% degli oneri consortili.
Gli sgravi contributivi sono rimessi alla decisione del consorzio di bonifica impositore nei limiti della disponibilità finanziaria riconosciuta dalla Regione Sicilia.
I soggetti beneficiari sono individuati dal comma 4-bis dell'art. 13 della legge n. 178/02.
I finanziamenti in argomento sono cumulabili con gli altri interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale e l'aiuto a favore della singola azienda non può essere superiore al danno, concetto ribadito dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota prot. n. 100.169 del 20 gennaio 2003.
2)  Condizioni d'ammissibilità
Per accedere all'eventuale concessione dell'esonero dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e per la riduzione degli oneri consortili, occorre che:
a)  il territorio in cui ricade l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione, sia stato dichiarato danneggiato dalla siccità negli anni 2001 e/o 2002 con decreto di declaratoria del Ministero delle politiche agricole e forestali, emesso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
b)  il consorzio di bonifica a seguito della carenza idrica sia stato costretto a sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui;
c)  l'impresa agricola, singola o associata o la cooperativa di conduzione ha, sulla scorta della relativa istruttoria dell'Ispettorato provinciale agricoltura (I.P.A.) competente per territorio, il diritto alle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo, quindi, da un'effettiva fruizione delle stesse e della presentazione di eventuali istanze.
3)  Procedure
3.1)  Acquisizione attestazione da parte degli ispettorati provin ciali per l'agricoltura
I consorzi di bonifica interessati alla concessione dell'eventuale esonero dei contributi per la gestione dell'irrigazione ed alla riduzione degli oneri consortili alle imprese agricole dei consorziati che hanno subito danni negli anni 2001 e 2002, i cui territori sono già stati dichiarati con decreto ministeriale di declaratoria, dovranno inoltrare agli I.P.A., competenti per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda, apposito elenco con allegata copia delle istanze di richiesta di attestazione, in duplice copia, allegato A, per raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnarla direttamente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Altresì, per i soggetti con danni da siccità nell'anno 2002, le cui imprese ricadono in territori non ancora declarati, la richiesta di attestazione, secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di declaratoria.
Si ricorda, infine, che dovrà essere inoltrata all'I.P.A. una richiesta per singola stagione irrigua.
Il responsabile del consorzio di bonifica nella domanda di richiesta di attestazione, da inoltrare agli ispettorati provinciali agricoltura, dovrà dichiarare, fra l'altro:
-  la superficie aziendale ricadente nel comprensorio a qualsiasi titolo condotta dal consorziato con l'indicazione sia dei dati catastali sia delle colture praticate nella stagione irrigua in cui si è verificato l'evento calamitoso. Si evidenzia che il consorzio sarà ritenuto responsabile di eventuali dichiarazioni incomplete o inesatte;
-  i terreni che ricadono per territorio e per colture nelle aree danneggiate dalla siccità riconosciuta con decreto di declaratoria del Ministero delle politiche agricole e forestali nei quali a causa della carenza idrica è stata sospesa, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui;
-  l'importo del contributo che si presume di esonerare.
Gli ispettorati provinciali agricoltura, effettuati gli accertamenti di propria competenza, restituiranno con apposito elenco le richieste, entro 60 giorni dalla ricezione, ai consorzi di bonifica con l'attestazione che l'azienda ha diritto/o non ha diritto alle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, prescindendo dall'effettiva fruizione delle stesse, copia dell'elenco dovrà essere trasmesso a questo servizio vigilanza e tutela consorzi di bonifica e consorzi agrari.
3.2)  Sospensione e/o esonero del pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione degli oneri consortili dei consorzi di bonifica
La concessione o meno dell'esonero è rimesso, come emerge dal disposto normativo, alla decisione del consorzio impositore così come la misura dell'esonero stesso che è strettamente legato alla disponibilità finanziaria riconosciuta.
Al fine di consentire a quest'Amministrazione la ripartizione della disponibilità finanziaria, i consorzi di bonifica dovranno formulare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, apposito piano di rimborso con l'indicazione dell'importo dei contributi per i quali s'intende chiedere la sospensione, distinguendo l'importo previsto per l'esonero dei contributi per la gestione dell'irrigazione da quello per la riduzione degli oneri consortili.
Si evidenzia che la mancata imputazione dei due importi, così come previsto dal disposto legislativo, comporterà il rigetto del piano di rimborso.
3.3)  Erogazione del contributo
L'erogazione delle somme assegnate ad ogni singolo consorzio di bonifica è subordinata alla presentazione di apposita richiesta a firma del legale rappresentante dell'ente, con l'indicazione dell'ammontare dei contributi esentati distinguendo, l'importo del contributo abbattuto per la gestione dell'irrigazione da quello per gli oneri consortili, corredata da:
-  atto deliberativo di autorizzazione a chiedere il contributo;
-  provvedimento formale di esonero dei contributi per la gestione dell'irrigazione e per la riduzione degli oneri consortili iscritti a carico della proprietà consorziata per gli anni 2001 e/o 2002, o, in caso di riscossione degli stessi, di formale provvedimento di dimostrazione di rimborso ai produttori agricoli, corredato da apposito elenco contenente le proprietà consorziate rientranti nell'ambito del comprensorio, interessate dalle delimitazioni previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, vistato dall'I.P.A. competente per territorio.
Pare opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 13, comma 4-quinques, della legge n. 178/02 ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito della sospensione o degli esoneri accordati, è concesso un contributo fino al 90% delle spese non coperte a causa dello sgravio e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di evitare la sovracompensazione degli aiuti i consorzi di bonifica dovranno trasmettere, contestualmente alla richiesta di contributo a quest'Assessorato, agli I.P.A., competenti per territorio, un apposito elenco con l'indicazione per ogni singolo consorziato dell'importo di contributo esentato.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia e nel sito internet della Regione siciliana (http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/), con la relativa modulistica.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.32.2049



Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 71 -  18 -  78 -  53 -  86 -  23 -