REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2003 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 21 luglio 2003.
Modifica del decreto 13 luglio 1989, concernente modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge regionale n. 33 dell'8 novembre 1988, che riporta le norme finanziarie per l'attuazione della suddetta legge regionale di riordino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 33/88, possono essere concessi agli enti assistenziali non aventi fini di lucro contributi nella misura massima del 50% delle spese da sostenere per l'adeguamento agli standards regionali determinati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/86, dal D.P.R. 29 giugno 1988;
Considerato che il medesimo art. 4, 2° comma, della legge regionale n. 33/88, demanda all'Assessore per gli enti locali, ora Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, il compito di predeterminare le modalità di accesso ai superiori contributi, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale;
Visto il decreto n. 3 del 13 luglio 1989, con il quale venivano approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dal citato art. 4 della legge regionale n. 33/88;
Ritenuto necessario adeguare le modalità di cui al predetto decreto alla nuova normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, di lavori pubblici ed ambito socio-assistenziale;
Visto lo schema predisposto dall'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nel quale sono riportati:
1) i criteri e gli obiettivi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88;
2) le prescrizioni cui sono subordinati gli enti richiedenti;
3) il termine di presentazione delle istanze;
4) la documentazione preliminare che va prodotta dagli stessi enti assistenziali;
5) gli adempimenti finali;
6)  le modalità di erogazione del contributo;
7)  i parametri di intervento e i limiti di spesa;
Vista la nota n. 4983-E5 della Presidenza della Regione, segreteria generale servizio 2°, con la quale si rappresenta che il servizio dell'attività legislativa e delle commissioni parlamentari dell'Assemblea con nota prot. n. 5672 dell'1 aprile 2003, aveva assegnato la richiesta del parere de quo alla commissione servizi sociali e sanitari e contestual mente comunicando la decorrenza dei termini previsti dal l'art. 70 bis del regolamento interno dell'A.R.S., restituisce gli atti per i successivi provvedimenti di competenza;
Visto l'art. 70bis del regolamento interno dell'A.R.S.;

Decreta:


Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto sono approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 33/88 a modifica del precedente decreto n. 3 del 13 luglio 1989, per adeguamento alla nuova normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa, di lavori pubblici e di ambito socio-assistenziale.

Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana.
Palermo, 21 luglio 2003.
  D'AQUINO 

Allegato
MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DELL'8 NOVEMBRE 1988

1)  Caratteri ed obiettivi degli interventi
Per l'adeguamento delle strutture e dei presidi socio-assistenziali agli standard regionali fissati per tipologia di servizi, gli enti assistenziali non aventi fini di lucro accedono a contributo regionale nella misura massima del 50% della spesa da sostenere, rimane a carico degli enti richiedenti la restante quota di spesa non coperta dal contributo regionale.
L'adeguamento è preordinato all'iscrizione dell'ente richiedente all'albo regionale istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86, condizione necessaria per la stipula di convenzione con i comuni singoli ed associati per la gestione dei servizi socio-assistenziali.
L'adeguamento è diretto:
a)  alla ristrutturazione di edifici o plessi destinati o da destinare a servizi aperti e/o residenziali;
b)  al completamento e/o ampliamento di edifici esistenti per la realizzazione di servizi aperti e/o residenziali.
I contributi regionali possono essere altresì concessi per l'installazione di impianti e l'acquisto di attrezzature e beni strumentali volti a migliorare la funzionalità dei servizi esistenti o a dotare quelli di nuova realizzazione.
L'acquisto di attrezzature e di beni strumentali è riservato esclusivamente alla dotazione dei servizi di cucina, lavanderia, riabilitazione ed ambulatoriale, igiene e cura della persona.
Rimane preclusa la concessione del contributo regionale, per l'acquisto totale o parziale di aree e/o di edifici seppure destinati alla realizzazione delle sopra indicate iniziative nonché per lavori di manutenzione ordinaria.
Rimane, altresì, preclusa la concessione diretta all'adeguamento, attrezzature, arredi ed impianti di edifici destinati esclusivamente al ricovero di minori convittori, prendendo atto del disposto della legge n. 149/01, titolo 2°, art. 2, punto 4, disposizioni, peraltro, recepite nelle linee guida del piano sociale al punto 5.5.
2) Prescrizioni
La concessione dei contributi regionali è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a)  dichiarazione da parte dell'ente richiedente della disponibilità finanziaria per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale; detta dimostrazione potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria od assicurativa accesa in favore dell'Amministrazione regionale sino al collaudo delle opere o dei beni da acquistare;
b)  trascrizione nei registri pubblici immobiliari, a cura e spese dell'ente richiedente, del vincolo ventennale o decennale di destinazione dell'intero edificio a servizio socio-assistenziale rispettivamente per contributi destinati all'adeguamento delle strutture e per contributi destinati all'installazione di impianti o all'acquisto di attrezzature e di beni strumentali; il predetto vincolo non è richiesto per strutture appartenenti ad enti pubblici ed II.PP.A.B.;
c)  dotazione di piano triennale dei lavori pubblici per le II.PP.A.B., ai sensi dell'art. 14, legge regionale n. 7/03;
d)  per contributi destinati all'installazione di impianti e all'acquisto di attrezzature e beni strumentali, attestazione resa dal responsabile del procedimento sulla preventiva conformità dell'edificio da dotare, agli standard strutturali regionali.
3)  Termine di presentazione delle istanze
Il termine entro il quale gli enti assistenziali, pubblici e privati, possono richiedere contributi per l'adeguamento agli standard regionali è fissato al 31 marzo di ogni anno.
Le istanze dovranno essere corredate da marca da bollo e sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente richiedente.
Le richieste di contributo presentate dalle II.PP.A.B. aventi per oggetto programmi di riconversione delle proprie strutture e/o di mutamento dei propri fini istituzionali, devono pervenire al dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali corredate dal parere del comune territorialmente competente. Il predetto parere si intende reso favorevolmente decorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
4)  Documentazione a corredo dell'istanza
a)  copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;
b)  copia del decreto di riconoscimento giuridico per enti dotati di personalità giuridica ai sensi della vigente legislazione;
c)  elenco degli amministratori completo delle generalità;
solo per le cooperative

1)  elenco dei soci completo delle generalità e delle mansio ni svolte;
2)  certificato d'iscrizione al registro prefettizio;
3)  certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, territorialmente competente, dal quale risulti l'iscrizione al registro delle imprese;
d)  prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutari;
e)  conto consuntivo e stato patrimoniale;
f)  copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;
g)  dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, se privato, dalla quale si evinca che l'esercizio dell'attività assistenziale non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive saranno impiegate per il miglioramento delle prestazioni socio-assistenziali e non potranno essere oggetto d'investimento;
h)  delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:
-  chiedere l'iscrizione della struttura realizzata all'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86, non appena completate le opere di adeguamento agli standard;
-  rispettare per i dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;
-  asservire la struttura a finalità socio-assistenziale per almeno venti anni mediante trascrizione del vincolo di destinazione ai pubblici registri immobiliari; il vincolo di destinazione è decennale per contributi acquisto impianti e attrezzature;
-  stipulare apposita convenzione con il comune competente per territorio o associazione di comuni;
-  assicurare la copertura finanziaria per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale, indicando i relativi mezzi finanziari; per assolvere a tale adempimento si potrà anche ricorrere al l'ac censione di polizza fidejussoria rilasciata da istituto autorizzato;
i)  indicazione del titolo di disponibilità della struttura o dell'area interessata all'iniziativa;
j)  deliberazione dell'organo statutario di approvazione del l'ini ziativa e di richiesta del contributo regionale;
k)  relazione tecnica-economica sulle opere da realizzare o sugli acquisti da effettuare con riferimento alla tipologia dei servizi, all'utenza, al numero ed alla qualifica degli operatori impiegati e/o che si intendono impiegare, distinti tra soci, dipendenti e volontari, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa e alla misura del contributo regionale richiesto;
l)  per le richieste di contributo inerenti lavori edili ed opere di adeguamento agli standard e installazione impianti, deve essere presentato progetto definitivo, approvato in linea tecnica con parere espresso dal responsabile del procedimento attenendosi a quanto disposto dall'art. 2, punto 3ter, della legge regionale n. 7/03;
m)  per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali deve essere prodotta, a cura del responsabile del procedimento, una relazione tecnico-economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che si intendono acquistare. Tale relazione deve essere altresì corredata da una dichiarazione, resa dal responsabile del procedimento, attestante la congruità dei prezzi e le modalità di acquisizione della stessa;
n)  per richieste presentate dalle II.PP.A.B. - piano triennale delle opere.
5) Iter istruttorio
1)  L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, accertata la regolarità dell'istanza e della documentazione preliminare presentata a corredo della richiesta di contributo, avuto riguardo all'ubicazione delle strutture, al potenziale bacino di utenza ed ai settori di attività, con priorità per le aree e gli utenti particolarmente a rischio, adotta formale provvedimento di ammissione al beneficio regionale ed invita l'ente richiedente a produrre entro il termine di 120 gg., prorogabile per un massimo di ulteriori 120 gg. per comprovati motivi:
-  progetto esecutivo delle opere da realizzare approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, punto 3ter, della legge regionale n. 7/03; il medesimo progetto deve riportare l'attestazione igienico sanitaria da parte dell'azienda sanitaria locale competente e l'attestazione di conformità agli standard regionali di cui al D.P.R. del 29 giugno 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 34, supplemento ordinario n. 1, del 6 agosto 1988;
-  titolo di disponibilità dell'edificio o dell'area interessata all'adeguamento;
-  individuazione dei mezzi finanziari atti alla copertura della parte di spesa a carico dell'Ente.
2) Con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si procede, quindi, all'emissione del decreto di concessione del contributo assegnando all'ente beneficiario 90 gg. dalla ricezione della notifica dello stesso, per avviare le procedure di aggiudicazione dell'appalto.
6) Erogazione del contributo
All'erogazione del contributo concesso per la ristrutturazione, completamento e/o ampliamento si provvede a presentazione dello stato finale delle opere ed avvenuto collaudo approvato dal responsabile del procedimento.
A domanda potranno essere concessi acconti in corso d'opera in rapporto ai singoli stati di avanzamento dei lavori debitamente approvati dal responsabile del procedimento, purché corredati da fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo della quota di spesa non coperta dal contributo regionale.
L'erogazione del contributo per spese di impianti e acquisto attrezzature e beni strumentali è erogato esclusivamente a seguito di avvenuto collaudo, vistato dal responsabile del procedimento, del materiale installato o acquistato previa acquisizione dei contratti di fornitura e delle fatture emesse dalle ditte fornitrici.
7)  Parametri di intervento e limiti di spesa
Allegato al decreto 5 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994.
"Parametri e limiti di spesa dei finanziamenti in conto capitale concernenti la realizzazione di servizi aperti e residenziali in favore di minori, inabili ed anziani".
Ristrutturazione di edifici esistenti
A)  Servizi residenziali
Casa albergo:
-  capacità ricettiva massima n. 100 posti letto;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.700 milioni (leggasi E 1.394.433,62);
-  spesa ammessa sino a L. 38 milioni (leggasi E 19.625,36) per posto letto.
Casa di riposo:
-  capacità ricettiva massima n. 200 posti letto;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 4.200 milioni (leggasi E 2.169.118,97);
-  spesa ammessa sino a L. 29 milioni (leggasi E 14.977,25) per posto letto.
Casa protetta:
-  capacità ricettiva massima n. 120 posti letto;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.240 milioni (leggasi E 1.156.863,45);
-  spesa ammessa sino a L. 29 milioni (leggasi E l4.977,25) per posto letto.
Istituto di ricovero:
-  capacità ricettiva massima n. 150 posti letto;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 2.464 milioni (leggasi E 1.272.549,79);
-  spesa ammessa sino a L. 29 milioni (leggasi E l4.977,25) per posto letto.
Comunità alloggio:
-  estensione massima mq. 200;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 205 milioni (leggasi E 105.873,66);
-  spesa ammessa sino a L. 1.150.000 (leggasi E 593,92) per mq.
Casa di accoglienza e comunità di tipo familiare:
-  capacità ricettiva massima n. 20 posti letto;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 404 milioni (leggasi E 208.648,58);
-  spesa ammessa sino a L. 25 milioni (leggasi E 12.911,42) per posto letto.
B)  Servizi aperti
Centri diurni e d'incontro e centri di accoglienza temporanea:
-  estensione massima mq. 1000;
-  misura dell'intervento regionale per singolo progetto non superiore a L. 840 milioni (leggasi E 433.823,79);
-  spesa ammessa sino L. 1.050.000 (leggasi E 542,27) per mq.
L'intervento regionale finalizzato all'acquisto di edifici meritevoli di recupero, da destinare a servizi aperti e residenziali, è commisurato all'importo massimo di L. 500.000 (leggasi E 258,22) per mq. di superficie da recuperare ai fini della ristrutturazione e, comunque, non superiore a quello determinato da valutazione U.T.E.
Interventi particolari
Per servizi da realizzare ricadenti nelle città di Palermo, Catania e Messina i parametri di spesa sopra definiti per ciascuna tipologia di servizio e per singolo progetto possono essere maggiorati sino al 20%.
I parametri e limiti di spesa di cui sopra si applicano an che in sede di concessione di contributi ad enti, associazioni o coo pe rative.
(2003.33.2100)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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