REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2003 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 luglio 2003.
Integrazione e rettifica del decreto 2 settembre 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 686 del 2 settembre 2002 con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stata approvata, in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002 e nn. 668 e 677 del 18 luglio 2002, la variante generale al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Messina, adottata con delibera consiliare n. 29/c del 6 aprile 1998;
Visto il proprio decreto n. 557 del 26 luglio 2002, con il quale, ai sensi della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, è stato approvato, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 660 del 18 luglio 2002, il piano regolatore generale del Consorzio A.S.I. di Messina, adottato con delibera commissariale n. 1 del 12 marzo 1999, nonché il successivo proprio decreto n. 910 del 31 ottobre 2002 con cui sono state apportate delle rettifiche al precedente decreto n. 557 del 26 luglio 2002;
Visto il foglio prot. n. 3/1294 del 21 marzo 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 21840 del 31 marzo 2003, con il quale il comune di Messina - dipartimento politiche del territorio, ha richiesto chiarimenti in ordine ad indicati punti del decreto n. 686 del 2 settembre 2002;
Visto il successivo foglio prot. 3/1484 del 31 marzo 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 23535 dell'8 marzo 2003, con cui lo stesso dipartimento del comune di Messina ha rilevato la necessità di chiarimenti in ordine ad ulteriori punti;
Visto il rapporto, prot. n. 294 del 15 maggio 2003, con il quale l'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, considerate le richieste del comune di Messina, ha proposto la rettifica del precedente decreto n. 686 del 2 settembre 2002 previa valutazione da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 341 del 30 maggio 2003, con la quale l'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato ha sottoposto alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la propria proposta n. 24 del 19 maggio 2003, che di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso, con nota prot. n. 3/1294 del 21 marzo 2003 e successiva nota n. 3/1484 del 31 marzo 2003, il comu ne di Messina ha richiesto alcuni chiarimenti in ordine al decreto n. 686 del 2 settembre 2002 di approvazione della variante generale al piano regolatore generale di Messina, ed in particolare, sui seguenti punti:
1)  In ordine all'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2002 relativa a interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina;
2)  In ordine alle determinazioni assunte dall'Assessorato su alcune osservazioni e/o opposizioni;
3)  In ordine al decreto n. 557/02 di approvazione del PRA.SI, per la parte ricadente in località Larderia;
Considerato, con riferimento al punto 1 (legge regio nale n. 4/02).
-  Con decreto dirigenziale n. 557/2002 di approvazione della variante generale al piano regolatore generale, le osservazioni e/o opposizioni riguardanti i piani di risanamento, sono state ritenute superate con l'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002, quest'ultima finalizzata ad accelerare gli interventi ed il completamento del risanamento della città di Messina, tenuto conto che l'articolo riguardante le determinazioni sulle osservazioni è stato cassato dal Commissario dello Stato.
Le determinazioni assunte conseguenziali alla citata legge regionale, risultano superate, stante che, con le disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 di cui alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'art. 139, punto 14, che ad ogni buon fine si trascrive, il testo legislativo di cui alla legge regionale n. 10/90 così come successivamente modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2002 e dalla precitata legge regionale n. 4/2003: "Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge (art. 2, legge regionale n. 10/90) unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del piano regolatore generale" (legge regionale n. 4/2003).
La circostanza rilevata dal comune, relativa alle determinazioni assunte sulle osservazioni Guglielmo e Gugliandolo, non può essere intesa come violazione o deroga al principio, bensì come una svista per la sola osser vazione Guglielmo, mentre per l'osservazione Gugliandolo non è stata presentata apposita planimetria con l'individuazione dell'area interessata dalla medesima.
In ordine al contenuto della allegata ordinanza del TAR di Catania n. 144/2003, con la quale il Tribunale sostiene che le amministrazioni avrebbero comunque potuto esaminare le osservazioni avverso i piani di risanamento, la stessa si ritiene ora superata con riferimento alle richiamate disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
-  Con riferimento al punto 2 (osservazioni e/o opposizioni).
In ordine al punto 3 della richiesta di chiarimenti relativo alla osservazione n. 355 (tav. 6), (pag. 16 del decreto n. 686/2002), l'area di sedime dell'originario tracciato viario ovviamente assume la destinazione della zona contermine.
In ordine al punto 4 della richiesta di chiarimenti relativo alla controdeduzione n. 12 (pag. 26 del decreto n. 686/2002), si fa presente che trattasi di un refuso, pertanto la zona F1 - attrezzature territoriali va letto F2.
In ordine al punto 5 della richiesta di chiarimenti relativo alla controdeduzione n. 25 (pag. 31 del decreto n. 686/2002), il Consiglio regionale dell'urbanistica non avendo ribadito la necessità di redigere apposito studio geologico a supporto della concessione edilizia, la controdeduzione deve intendersi accolta.
In ordine al punto 6 della richiesta di chiarimenti relativo alla controdeduzione n. 48 (pag. 36 del decreto n. 686/2002), si fa presente che trattasi di un refuso, pertanto la citata osservazione n. 640 deve intendersi la n. 70.
In ordine al punto 7 della richiesta di chiarimenti relativo all'emendamento n. 5 alla delibera consiliare n. 9/c del 18 aprile 2002 (pag. 40 del decreto n. 686/2002), si precisa che il riferimento all'emendamento n. 6 riportato a pag. 42 del decreto n. 686/2002 deve intendersi emendamento n. 5. In relazione all'ultimo comma del medesimo punto si fa presente che a pag. 17 del decreto n. 686/2002, al paragrafo tav. 19, le osservazioni sono state puntualmente decise, e ad esse si rimanda.
In ordine al punto 8 della richiesta di chiarimenti relativo alla osservazione Cuscinà Angela (pag. 42 del decreto n. 686/2002), si prende atto della verifica effettuata.
In relazione ai limiti dell'area da prendere in considerazione, occorre necessariamente fare riferimento alle rilevazioni tecniche effettuate con la perizia giurata prodotta dalla ditta e verificata dal dipartimento politica del territorio del comune di Messina.
Pertanto all'area oggetto dell'osservazione di che trattasi, occorre attribuire la destinazione contermine quale zona B4d così come proposto dal citato dipartimento del comune di Messina.
In ordine al punto 9 della richiesta di chiarimenti relativo alla osservazione Guglielmo (pag. 42 del decreto n. 686/2002), i chiarimenti sono desumibili dal contenuto di cui al punto 1 della presente.
In ordine al punto 10 della richiesta di chiarimenti relativo a varie osservazioni, si prende atto delle dichiarate correzioni ma nessuna determinazione può essere resa in merito.
In ordine al punto 11 della richiesta di chiarimenti relativo alla osservazione Gugliandolo (pag. 43 del decre to n. 686/2002), i chiarimenti sono desumibili dal conte nuto di cui al punto 1 della presente.
In ordine al punto 2 della richiesta di chiarimenti contenuta nella nota prot. n. 3/1484 del 31 marzo 2003 relativa alla osservazione n. 220 tav. 16, la decisione assunta per la medesima da parte dell'A.R.T.A. deve ritenersi, ovviamente, accolta relativamente alle aree non interessate dalla viabilità di piano, ritenuta quest'ultima condivisa.
Tra l'altro su detta viabilità, nessun cenno risulta contenuto nell'osservazione di che trattasi.
-  Con riferimento al punto 3.
Poiché il P.R.ASI è stato approvato in data successiva allo strumento urbanistico generale ed all'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002, lo stesso prevale sulle precedenti previsioni urbanistiche.
Nelle suesposte considerazioni è la proposta di parere.";
Visto il voto n. 146 del 25 giugno 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto integralmente condivisibile la sopracitata proposta dell'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato n. 24 del 19 maggio 2003;
Ritenuto di poter condividere quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 146 del 25 giugno 2003 e, conseguentemente, al fine di chiarire quanto rilevato dal comune di Messina, di dovere integrare il decreto n. 686 del 2 settembre 2002 di approvazione dello strumento urbanistico generale;

Decreta:


Art.  1

Il decreto n. 686 del 2 settembre 2002, con il quale è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Messina è integrato e rettificato in conformità a quanto espresso nella proposta dell'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato n. 24 del 19 maggio 2003, così come condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 146 del 25 giugno 2003.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 24 del 19 maggio 2003;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 146 del 25 giugno 2003.

Art.  3

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.29.1839)
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 63 -  77 -  66 -  48 -  52 -  2 -