REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2003 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 6 agosto 2003.
Modalità di individuazione dei centri che svolgono atti vi tà di procreazione assistita per la prescrizione dei farma ci soggetti alla nota CUF 74.


L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";
Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94 inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/93;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco";
Visto il decreto 2 aprile 1998, n. 25035, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 27 giugno 1998, con il quale sono state impartite alle aziende unità sanitarie locali direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle "note CUF" con l'istituzione di apposito "registro Unità sanitaria locale" per patologia, ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell'assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale, oltre alle suddette registrazioni devono essere prescritte direttamente dai centri ospedalieri ed equiparati o da specialisti con conseguente attivazione della procedura delle copie conformi;
Visto il decreto legislativo n. 299/99;
Visto il decreto 9 novembre 1999, n. 30663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2000, come modificato ed integrato con decreto 3 marzo 2000, n. 31291, recante "Individuazione dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto n. 31291/00, con il quale è stato disposto che " i medici specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza di Ministero della sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono divenire centri prescrittori, debbono fare istanza all'ispet torato regionale sanitario entro 30 giorni dalla pubblica zio ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto", avvenuta quest'ultima in data 24 marzo 2000;
Vista la nota assessoriale n. 4N37/1311 del 21 giugno 2000, con la quale, in applicazione del precitato art. 3, è stato reso noto l'elenco dei centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alle limitazioni di cui alla nota CUF 74;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 30 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 2003, n. 158, recante "Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti e di em brioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani";
Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, autodenunciatisi ai sensi delle precitate ordinanze ministeriali, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;
Attesa l'esigenza di un aggiornamento dei dati delle comunicazioni trasmesse dalle strutture che svolgono attività di procreazione medicalmente assistita ai sensi dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 e successive proroghe, anche su espressa sollecitazione del Ministero della salute giusta nota prot. n. DPV5/MIH2/325 del 4 giugno 2003;

Decreta:


Art. 1

I medici specialisti dei centri che svolgono attività di procreazione medicalmente assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono essere riconosciuti quali centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota CUF 74, devono fare istanza al dipartimento Ispettorato regionale sanitario - servizio 2.U.O.3, via Mario Vaccaro n. 5 - 90144 Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.
L'istanza deve contenere il nominativo del responsabile del centro e del responsabile dei trattamenti; deve, inoltre, essere accompagnata dalla copia dell'autorizzazione sanitaria e da attestazione sulla casistica trattata nel corso dell'anno 2002, con dichiarazione individuale dei casi trattati, specificando l'indicazione, la dose, la durata e l'esito del trattamento.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previo completamento dell'istruttoria, verranno adottati i conseguenti provvedimenti.

Art. 2

I responsabili dei trattamenti e dei centri già individuati con i provvedimenti in premessa citati hanno l'obbligo di comunicare al dipartimento ispettorato regionale sanitario ogni tipo di variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.

Art. 3

L'essere inclusi nell'elenco dei centri prescrittori non costituisce titolo circa l'eventuale accreditamento.

Art. 4

I direttori generali continueranno a vigilare sulla puntuale applicazione della normativa di riferimento e a disporre i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale nonché sulle strutture erogatrici, anche ai fini del controllo della spesa farmaceutica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al Ministero della salute.
Palermo, 6 agosto 2003.
  AMARI 

(2003.32.2076)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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