REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2003 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 29 luglio 2003.
Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fito sanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001.


L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e successive modifiche;
Considerato che il precitato D.P.R. n. 290/01 demanda alle Regioni:
- agli artt. 21 e 22, l'individuazione degli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'emanazione delle relative norme procedurali;
- all'art. 23, l'individuazione degli uffici preposti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita;
- agli artt. 25 e 26, l'individuazione degli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari e delle relative norme procedurali;
- all'art. 27, l'organizzazione dei corsi di aggiornamento ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita e dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso dei prodotti fitosanitari;
- all'art. 29, l'individuazione degli organi sanitari addetti alla vigilanza;
-  all'art. 42, l' individuazione dell'autorità regionale per i flussi informativi;
Ravvisata la necessità di individuare gli uffici e/o organi competenti a:
- il rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali per la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
-  il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita;
-  il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
-  l'organizzazione dei corsi di aggiornamento;
-  la vigilanza per l'applicazione del D.P.R. n. 290/01;
-  la gestione dei flussi informativi;
Ravvisata, altresì, la necessità di definire le relative procedure e gli altri adempimenti di competenza regionale in materia;
Viste le indicazioni emerse in seno al tavolo tecnico istituito dalla direzione generale dell'Ispettorato regionale sanitario;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
Vista la circolare del 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la circolare n. 318 del 10 dicembre 2002 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:
Art. 1
Autorizzazione al commercio e alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali di commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari - Rilascio autorizzazione (ex art. 21 e 22 D.P.R. n. 290/01)

1) La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende commercializzare prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari presenta domanda al sindaco del comune ove è ubicata la struttura.
2) La richiesta va presentata in carta legale e con forme al modello riportato nell'allegato 1 alle presenti procedure, allegando in triplice copia:
a) copia dell'istanza in carta semplice;
b) pianta, in scala non inferiore a 1:100, del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari, datata e firmata da tecnico abilitato e dal richiedente;
c) relazione tecnica descrittiva, datata e firmata da tecnico abilitato, circa la disposizione dei locali, con riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie relative al sistema di aerazione, alle misure di contenimento in caso di fuoriuscita accidentale dei prodotti, allo stoccaggio, all'impermeabilità di pavimenti e pareti, ai servizi igienici e alle misure di protezione individuale a corredo del locale;
d) dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, di assunzione dell'incarico di institore o di procuratore o di persona preposta alla gestione del locale;
e) copia autenticata del certificato di abilitazione alla vendita del titolare o dell'institore o del procuratore o della persona preposta alla vendita;
f) ricevuta di versamento all'azienda unità sanitaria locale della somma prevista dal tariffario regionale;
g) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione richiesta;
h) autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
3) Il richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione dello stesso, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione della struttura. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 290/01.
Il sindaco, definita l'istruttoria amministrativa, trasmette copia dell'istanza e di tutta la documentazione di cui al punto 2 del presente articolo al servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
4) Il SIAN entro trenta giorni dal ricevimento della pratica effettua il sopralluogo, verificando le caratteristiche igienico-sanitarie dei locali e trasmettendo il relativo certificato di idoneità sanitaria.
5) ll sindaco entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto certificato di idoneità sanitaria provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.
6) L' autorizzazione deve contenere:
a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica; sede della impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;
b) indicazione dell'ubicazione del deposito o locale destinato alla vendita per il quale viene rilasciata l'autorizzazione;
c) nome, cognome e indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita;
d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui viene esercitato il commercio;
e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione, in relazione alla specifica situazione dei locali e delle rispettive attrezzature.
Potrà essere consentita l'eventuale vendita negli stessi locali di additivi alimentari, a condizione che vengano individuate e utilizzate aree delimitate con armadi o vetrine a tenuta nettamente separati dai prodotti fitosanitari ed espressamente indicate in planimetria e descritti nella relazione tecnica.
7) Le autorizzazioni rilasciate non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recepito con legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28.
8) Il sindaco trasmette copia dell'autorizzazione rilasciata sia al dipartimento Ispettorato regionale sanitario (IRS) - servizio 1, che inserisce la struttura autorizzata in un apposito elenco, che al SIAN e all'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) per gli aspetti di competenza in tema di vigilanza.
9) Qualsiasi variazione di titolarità e/o preposizione alla gestione della vendita e del commercio o variazione delle sede legale dovrà essere preventivamente comunicata al sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale procederà con atto formale a tali variazioni, dandone comunicazione agli organi di cui al precedente punto 8.
10) Le richieste di modifiche ai locali, corredate dalla precedente autorizzazione e da planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva, datate e firmate da tecnico abilitato, dovranno essere preventivamente trasmesse al sindaco, il quale, definita l'istruttoria amministrativa, provvederà ad inviarle al SIAN competente per l'acquisizione di un nuovo certificato di idoneità sanitaria del locale, seguendo le modalità procedurali già previste per l'autorizzazione sanitaria e per le comunicazioni agli organi di cui al precedente punto 8.
11) Per quanto attiene i depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre fitosanitari e loro coadiuvanti, ove non si effettuano vendite, le stesse aziende autorizzate notificano al sindaco, al SIAN e all'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti relativi alle proprie attribuzioni, l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.
12) I registri o schedari di cui al comma 3 dell'art. 24 del D.P.R. n. 290/01 debbono essere vistati in ogni pagina dal SIAN dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
Art. 2
Certificato di abilitazione alla vendita (ex art. 23 del D.P.R. n. 290/01)

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dal dipartimento di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali - servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) - alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva ad un colloquio, sostenuto di fronte alla commissione di cui al successivo art. 3, teso ad accertare le conoscenze dell'interessato sui seguenti argomenti:
a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fito sanitari;
b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fito sanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
L'interessato presenta domanda al SIAN competente per territorio in carta legale e conforme al modello riportato nell'allegato 2 alle presenti procedure, allegando:
- attestato di partecipazione ad un corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 290/01;
- ricevuta del versamento all'Azienda unità sanitaria locale della somma prevista dal tariffario regionale;
- marca da bollo;
- due foto formato tessera.
Il SIAN rilascia il certificato di abilitazione, che deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la fotografia del richiedente.
Nelle more dell'emanazione, ai sensi dell' art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 290/01, del decreto ministeriale di approvazione del modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita, le Aziende unità sanitarie locali rilasceranno un certificato conforme al modello provvisorio di cui all'allegato 3 alle presenti procedure.
Il certificato ha validità di cinque anni e alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.
Il certificato di abilitazione alla vendita non sostituisce i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Sono esentati dalla valutazione sopra citata i laureati in scienze agrarie e scienze forestali (o titolo equipollente), i periti agrari ed agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici.
Il SIAN comunica al servizio 1 del dipartimento Ispettorato regionale sanitario, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei titolari di certificato di abilitazione alla vendita.
I rivenditori di commercio e vendita di prodotti fito sanitari e coadiuvanti, già autorizzati in base alla precedente normativa, in attività alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 290/01, entro la data di scadenza del certificato di abilitazione dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori e sostenere il colloquio di cui al successivo articolo 3 per l'ottenimento del suddetto certificato.
Nelle more dell'attivazione dei corsi, la data di scadenza del certificato di abilitazione alla vendita può essere prorogata dall'azienda unità sanitaria locale, su richiesta dell'interessato, fino allo svolgimento della prima sessione utile dei colloqui di cui al successivo art. 3 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Svolgimento dei colloqui

1. Ai fini del rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale nomina una commissione composta da:
- il responsabile del SIAN o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- un rappresentante designato dal servizio fitosanitario regionale (S.F.R.).
La commissione è integrata da un rappresentante del dipartimento ARPA o suo delegato.
Sulla base del numero di richieste pervenute al dipartimento di prevenzione per il tramite del SIAN, il presidente convoca la commissione ed organizza la sessione di colloqui per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, con cadenza almeno semestrale.
Il colloquio va sostenuto presso la azienda unità sani taria locale nel cui ambito territoriale si è svolto il corso, che l'interessato ha frequentato, entro un anno dalla conclusione del corso stesso.
Art. 4
Corsi di aggiornamento per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

La partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 290/01, è obbligatoria ai fini dell'ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del sopraccitato D.P.R.
I corsi possono essere organizzati dai seguenti enti:
-  dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali - SIAN;
- servizio fitosanitario regionale (SFR);
- servizio regionale assistenza tecnica dell'Assessorato agricoltura;
- ispettorato provinciale agricoltura;
- ARPA;
- enti di formazione professionale legalmente riconosciuti;
- organizzazioni di categoria;
anche in associazione tra di loro e comunque d'intesa con il dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. I corsi dovranno avere una durata minima di 20 ore. Il programma dovrà vertere sulle materie di cui al precedente art. 2.
I docenti devono essere laureati in discipline attinenti gli argomenti trattati o esperti qualificati delle strutture pubbliche sopra individuate e non possono far parte, relativamente al corso svolto, delle commissioni di cui all'art. 3.
L'ente che organizza il corso informa il SIAN del l'Azien da unità sanitaria locale competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio, comunicando:
- la sede di svolgimento, che deve disporre di locali ed attrezzature idonee;
- il programma e la durata;
- l'elenco dei docenti e la relativa qualifica;
- il numero di partecipanti previsto.
A conclusione del corso l'ente organizzatore rilascia l'attestato di partecipazione conformemente al modello allegato 4.
Entro trenta giorni successivi alla conclusione del corso, l'ente organizzatore comunica allo stesso SIAN l'avvenuto svolgimento e la conclusione del corso, trasmettendo altresì l'elenco dei soggetti che hanno partecipato al corso, completo dei dati anagrafici.
Art. 5
Autorizzazione all' acquisto per l'uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati molto tossici, tossici o nocivi (ex artt. 25-26 D.P.R. n. 290/01)

L'autorizzazione all'acquisto per l' uso di prodotti fito sanitari e loro coadiuvanti, classificati molto tossici, tossici o nocivi, viene rilasciata dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) competente per territorio alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva ad un colloquio, sostenuto di fronte alla commissione di cui al successivo art. 6, teso ad accertare le conoscenze dell'interessato sui seguenti argomenti:
a) i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;
b) le modalità per un corretto uso degli stessi;
c) le misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego di tali prodotti da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.
Per lo svolgimento del colloquio ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione (patentino fitosanitario) l'interessato presenta domanda al competente IPA in carta legale, allegando:
- attestato di partecipazione ad un corso di formazione di cui all' art. 27 del D.P.R. n. 290/01;
- copia della precedente autorizzazione (patentino fitosanitario) ove trattasi di rinnovo;
- due foto formato tessera.
L'IPA rilascia l'autorizzazione all'acquisto e all'uso su modello conforme all'allegato 5. L' autorizzazione ha validità di cinque anni e alla scadenza viene rinnovata, a richiesta dello interessato, con le stesse modalità previste per il rilascio.
Sono esentati dalla valutazione sopra citata i laureati in scienze agrarie o titoli equipollenti, i periti agrari, gli agrotecnici.
I titolari di autorizzazioni all'acquisto già autorizzati, in attività alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 290/01, entro la data di scadenza dell'autorizzazione dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori e sostenere il colloquio di cui al successivo art. 6 per il rinnovo dell'autorizzazione.
Nelle more dell'attivazione dei corsi la data di scaden za può essere comunque prorogata dall'IPA, su richiesta dell'interessato, fino allo svolgimento della prima sessione utile di colloqui e, comunque, entro e non oltre un anno dalla data di emanazione del presente decreto.
Art. 6
Svolgimento colloqui per il rilascio dell' autorizzazione all' acquisto per l' uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (patentino fitosanitario) la commissione istituita presso ogni Ispettorato provinciale all'agricoltura (IPA) è così composta:
- l'ispettore provinciale dell'agricoltura o suo delegato con qualifica non inferiore a funzionario nella qualità di presidente;
- il direttore del SIAN o suo delegato;
- il direttore del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) o suo delegato;
- un rappresentante designato dal servizio regionale dell'assistenza tecnica competente per territorio.
Art. 7
Corsi di aggiornamento per il rilascio dell' autorizzazione all' acquisto per l' uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Il programma del corso per il rilascio del patentino fitosanitario verrà articolato in quattro incontri della durata minima complessive di 20 ore, vertenti sulle seguenti materie:
1) Normative che regolano il rilascio del patentino fitosanitario (soggetti abilitati al rilascio, durata).
Principali parassiti delle piante (insetti, acari, nematodi, batteri, funghi, virus).
Metodi di difesa (guidata, integrata, biologica e chimica).
Presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, fumiganti, coadiuvanti, regolatori di crescita).
Meccanismi di azione dei presidi sanitari (citotropici, traslaminari, sistemici).
2) Tossicità dei presidi sanitari (acuta, cronica).
Classi tossicologiche (molto tossico o tossico, nocivo).
Definizione della dose letale (DL 50) e modalità di calcolo.
Tempo di carenza o intervallo di sicurezza.
Tempo di rientro.
Esatta conoscenza dei fitofarmaci attraverso le loro etichette (nome commerciale, principio attivo, classe tossicologica, settore di impiego, fitotossicità, tempo di carenza, ecc.).
3) Informazioni mediche.
Vie di intossicazione (ingestione, inalazione, contatto).
Sintomi di intossicazione (perdita di conoscenza, nau sea, vomito, diarrea, ecc.).
Cenni di pronto soccorso.
Prevenzione (mezzi di protezione individuali) e sicurezza degli operatori.
4) Tutela ambientale.
Cenni decreto Ronchi.
Corretto smaltimento rifiuti.
Quaderno di campagna.
Manutenzione attrezzature.
Tarature delle attrezzature.
I corsi possono essere organizzati dai seguenti enti:
- servizio regionale assistenza tecnica dell'Assessorato dell'agricoltura;
- Ente sviluppo agricolo (ESA);
- enti di formazione professionale legalmente riconosciuti;
- organizzazioni di categoria.
L'ente che organizza il corso informa l'IPA competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio, comunicando:
- la sede di svolgimento, che deve disporre di locali ed attrezzature idonee;
- il programma e la durata;
- l'elenco dei docenti e la relativa qualifica;
- il numero di partecipanti previsto.
I docenti devono essere laureati in discipline attinenti gli argomenti trattati o esperti qualificati delle strutture pubbliche sopra individuate, compreso il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale. I docenti non possono far parte, relativamente al corso svolto, delle commissioni di cui all'art. 6.
A conclusione del corso l'ente organizzatore rilascia l'attestato di partecipazione conforme all'allegato modello 6.
L'ente organizzatore comunica all'IPA l'avvenuto svolgimento e la conclusione del corso, trasmettendo altresì l'elenco dei soggetti che hanno partecipato al corso, completo dei dati anagrafici.
Art. 8
Flussi informativi: dati di produzione, vendita e utilizzazione (ex art. 42 D.P.R. n. 290/01)

I titolari delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari trasmettono entro il 28 febbraio di ogni anno al dipartimento regionale sanità per il tramite del servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) delle singole aziende unità sanitarie locali le schede informative sui dati di vendita recanti le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01 ed in conformità alla circolare 30 ottobre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003.
I SIAN delle singole aziende unità sanitarie locali dovranno trasmettere i suddetti dati, aggregati per tipologia (vendita ed esportazione), entro trenta giorni all'auto rità sanitaria regionale individuata nel dipartimento IRS - via M. Vaccaro n. 5 - Palermo, con le modalità di cui alla precitata circolare 30 ottobre 2002.
I dati di vendita relativi all'anno 2002, la cui scadenza era prevista per il 28 febbraio 2003, qualora giacenti presso diversi uffici delle aziende unità sanitarie locali e/o presso altri uffici dell'Amministrazione regionale, dovranno afferire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ai rispettivi SIAN, che a loro volta, dopo aggregazione dei dati su supporto magnetico o cartaceo dovranno inviarli al dipartimento I.R.S. che provvederà al successivo inoltro al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole.
I SIAN sono altresì incaricati della verifica dei registri dei trattamenti previsti dal comma 3 dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, in correlazione ai dati sui flussi di vendita e nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati nel territorio regionale e per le finalità preventive di competenza in materia di tutela e sicurezza alimentare, segnalando eventuali difformità all'Assessorato regionale dell'agricoltura (servizio fitosanitario e servizio agro-ambientale).
Art. 9
Vigilanza

Per quanto di competenza della Regione, la vigilanza per l'applicazione del D.P.R. n. 290/01 è affidata ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali al servizio fitosanitario regionale e all'ARPA.
Art. 10
Istituzione conferenza di servizio

E' istituita presso il dipartimento IRS una conferenza annuale di servizio tra SIAN, SFR ed ARPA presieduta dall'ispettore regionale sanitario e/o dal dirigente responsabile del servizio 1, ai fini dell'attività di monitoraggio sulla vigilanza in materia di fitosanitari nel territorio regionale e di programmazione e pianificazione della stessa.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda al D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 29 luglio 2003.
  AMARI 



Allegato 1

Sindaco del Comune di .................................................................
e, per conoscenza,
Dipartimento di prevenzione
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
Azienda unità sanitaria locale ..................................................


OGGETTO: D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Art. 21 - Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari e istituzione e gestione di locali per il loro commercio e vendita. Domanda di autorizzazione

Il sottoscritto ............................................... nato a............................................... provincia ...................il............................................... codice fiscale .......................................................
In qualità di legale rappresentante della Ditta:
ragione sociale ...............................................
codice fiscale ............................................... partita I.V.A. .................................................................................
con sede legale e/o amministrativa sita in:
comune ............................................... c.a.p. ............ prov. ...............
indirizzo ...............................................
telefono ............................................... fax ......................................
e sede commerciale sita in(indicaresolosediversadalla sedelegale)
comune ............................................... c.a.p. ................ prov. ........................
indirizzo ...............................................
telefono ............................................... fax ......................................


Chiede



alla S.V., ai sensi della normativa in oggetto, il rilascio dell'autorizzazione per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari e l'istituzione e la gestione dei locali per il commercio e vendita sopra individuati.
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:
- copia istanza in carta semplice;
-  planimetria, in scala non inferiore a 1:100, dei locali per i quali si richiede l'autorizzazione;
-  relazione tecnica descrittiva;
-  dichiarazione di assunzione dell'incarico, con firma autenticata ai sensi di legge, dell'institore o del procuratore o della persona preposta alla gestione del locale;
-  copia autenticata del certificato di abilitazione alla vendita;
-  ricevuta del versamento all'Azienda unità sanitaria locale per i diritti sanitari;
-  marca da bollo di valore corrente;
-  autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
......................................, li .........................
In fede

...............................................

Allegato 2

Dipartimento di prevenzione
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
Azienda unità sanitaria locale ..................................................



OGGETTO: D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Art. 23 - Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvati di prodotti fitosanitari. Domanda di rilascio/rinnovo


Il/la sottoscritto/a ...............................................nato/a a............................................... provincia ..........................il............................................... codice fiscale .......................................................
residente in:
comune ............................................... c.a.p. ................ prov. ........................
indirizzo ...............................................
telefono ............................................... fax ......................................



Chiede



ai sensi della normativa in oggetto (barrare la casella che interessa):
[_] Il rilascio;  [_] Il rinnovo; 

del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvati di prodotti fitosanitari.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
- attestati di partecipazione ad un corso di formazione di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 290/01;
-  precedente certificato di abilitazione alla vendita (in caso di rinnovo);
-  ricevuta di versamento all'Azienda unità sanitaria locale per i diritti sanitari;
-  marca da bollo di valore corrente;
-  due foto formato tessera.
......................................, li .........................
In fede

...............................................

Allegato 3

Regione Sicilia
Azienda unità sanitaria locale n. ..........
Dipartimento di prevenzione
Servizio igiene alimenti e nutrizione



ABILITAZIONE DALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI A PRODOTTI FITOSANITARI
(art. 23 D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001)



Visto l'esito positivo della valutazione, conseguito a conclusione dell'apposito corso previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 290/2001;
Tenuto conto del requisito posseduto ex art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 290 (barrare una sola casella);
titolo di studio ...............................................
(allegare copia autenticata del titolo);
il/la sig./sig.ra...............................................
nato/a............................................... il ................................... e residente
a............................................... in via/piazza ........................................... n. ........

E' abilitato/a

Alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvati di prodotti fito sanitari, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.
Il responsabile del S.I.A.N.

...............................................

......................................, li .........................

Allegato 4

Ente organizzatore ..............................................................................
(indicare denominazione)


Corso di aggiornamento per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (art. 27, D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001)




Si attesta che



il/la sig./sig.ra...............................................
nato/a............................................... il .........................................................................................ha frequentato il corso di aggiornamento ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, svolto da questo ente dal ....................................................... al .................................................
Il responsabile dell'ente

...............................................

Allegato 5

Ispettorato per l'agricoltura
provincia di ................................................................






Autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (art. 25 e 26 D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001)



Visto l'esito del colloquio valutativo al termine dell'apposito corso previsto dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001, art. 27;
Tenuto conto
dei requisiti posseduti dal richiedente in ordine all'esecuzione di cui al comma 6 dell'art. 26 D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001, (barrare una sola casella);
titolo di studio ...............................................
(allegare copia autenticata del titolo).



Si autorizza



il/la sig./sig.ra...............................................
nato/a............................................... il ................................... e residente
a............................................... in via/piazza ........................................... n. ........
all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e relativi coadiuvanti, ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 290/2001.
Il responsabile dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura

...............................................

......................................, li .........................

Allegato 6

Ente organizzatore ..............................................................................
(indicare denominazione)



Corso di aggiornamento per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (art. 27, D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001)






Si attesta che



il/la sig./sig.ra...............................................
nato/a............................................... il .........................................................................................ha frequentato il corso di aggiornamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto per l'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, svolto da questo ente dal .................................... al .......................................
......................................, li .........................
Il responsabile dell'ente

...............................................
(2003.32.2007)
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*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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