REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 29 AGOSTO 2003 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 25 luglio 2003.
Dichiarazione di una zona di sorveglianza per la malattia di Newcastle.


L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle;
Vista l'ordinanza ministeriale 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell'influenza aviare e della pseudo peste aviare;
Vista la nota prot. n. 13529 del 16 luglio 2003, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha trasmesso il rapporto di prova del centro nazionale di referenza per la malattia di Newcastle, c/o l'I.Z.S. delle Venezie, da cui si evince che dalle indagini di laboratorio condotte sui tessuti prelevati da un pulcino morto č stato isolato un ceppo ad alta patogenicitā del virus della malattia di Newcastle;
Vista la nota prot. n. 3021 del 17 luglio 2003, con cui l'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo, dalle prime indagini effettuate, comunica che il soggetto deceduto faceva parte di una partita di dieci volatili tenuti a scopo amatoriale nei locali di una casa di civile abitazione sita nel perimetro urbano della cittā;
Vista la nota prot.n.3104 del 23 luglio 2003, con cui l'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo ha comunicato, tra l'altro, che tutti gli animali sono morti, che in data 1 luglio 2003 č stata effettuata la disinfezione dell'abitazione nella quale venivano tenuti e che č stata proposta l'ordinanza di zona di protezione riguardante l'intero territorio del comune di Palermo;
Vista la comunicazione dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, con la quale č stato trasmetto il buffer di dieci chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate in prossimitā dell'area nella quale erano tenuti i volatili;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere individuare i limiti di una zona di sorveglianza, avente raggio di dieci chilometri intorno all'area in prossimitā della quale i volatili erano tenuti, ove disporre l'adozione di ulteriori misure restrittive al fine di evitare l'eventuale diffusione del virus responsabile;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, č dichiarata zona di sorveglianza per la malattia di Newcastle il territorio dei comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Misilmeri, Monreale, Palermo e Villabate.

Art. 2

Nei territori facenti parte della zona di sorveglianza di cui al precedente art. 1, che sarā delimitata da tabelle indicanti "Zona di sorveglianza per malattia di Newcastle", si applicano le seguenti misure:
-  identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
-  divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
-  divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
-  divieto di uscita dalla zona di sorveglianza dei volatili, ad eccezione dei casi in cui sono trasportati direttamente in un macello individuato dal sindaco competente sull'allevamento di origine, previo nulla-osta dei servizi veterinari;
-  divieto di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio individuato dal sindaco competente sull'allevamento di origine, previo nulla-osta dei servizi veterinari ed a condizione che le uova e gli imballaggi prima della spedizione siano disinfettati;
-  divieto di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
-  divieto di introduzione ed immissione nel territorio di selvaggina cacciabile.

Art. 3

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarā punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 4

I sindaci dei comuni interessati, il servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo e le Forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarā trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 luglio 2003.
  BAGNATO 

(2003.31.1937)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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