REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 AGOSTO 2003 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 24 luglio 2003.
Accordo fra il Governo regionale e le organizzazioni sindacali per l'attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, gli artt. 14, lett. q) e 20;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, art. 14;
Visto il D.P. 22 giugno 2001, n. 10, che ha recepito, tra l'altro, l'accordo sull'ordinamento professionale del personale con qualifica non dirigenziale;
Visto l'accordo dell'8 maggio 2003 e relativi allegati, con il quale si è pervenuti all'attuazione del precitato art. 14 della legge regionale n. 23/02;
Considerato che per effetto del precitato accordo, che richiama il precedente del 27 febbraio 2002 e nel quale, tra l'altro, si dà comunicazione alle OO.SS. del contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli artt. 4, 5 e 13 dell'ordinamento professionale del personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale;
Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 22maggio 2003 ha proceduto al recepimento dell'accordo contrattuale riguardante il comparto della Regione di che trattasi;
Vista la nota n.1358 del 28 maggio 2003, con la quale la Giunta regionale ha riferito all'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale n.38/91 e dell'art. 14 della legge regionale n. 23/02 sul contenuto del suddetto documento;
Considerato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere, per cui a termine dell'art. 4, comma 7, della citata legge regionale n. 38/91, il parere si intende acquisito;
Considerato che, a termine del comma 10 dell'art. 5 della richiamata legge regionale n. 38/91, "le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale";
Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2003, con la quale la Giunta regionale ha recepito l'accordo sopra citato dell'8 maggio 2003;
Ritenuto di dover recepire il predetto accordo;

Decreta:


Art. 1

E' recepito, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'allegato accordo dell'8 maggio 2003 stipulato ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2003.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 5 ago sto 2003 al n. 4051.
Allegati
ACCORDO GOVERNO-SINDACATI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 23/02

Il Governo della Regione siciliana e le organizzazioni sindacali, rappresentati come in calce specificato, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, convengono quanto segue:

Art. 1

1.  All'ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, di seguito più semplicemente denominato "O.P.", recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  all'art. 4:
-  sono soppressi i commi 5 e 6;
b)  l'art. 5 è così sostituito: "Fermo restando che alla copertura dei posti vacanti di ciascuna categoria la Regione siciliana e gli enti del comparto provvedono mediante selezione pubblica, una quota di detti posti, non superiore al 50%, viene riservata a personale interno, appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza e con un'anzianità di effettivo servizio prestato nella stessa categoria di almeno 5 anni.
Sono coperti mediante accesso dall'esterno i posti per i quali mancano all'interno le professionalità da selezionare e quelli non coperti mediante selezione riservata agli interni per insufficienza di vincitori.
Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore non è soggetto al periodo di prova.
Per le finalità di cui ai precedenti commi l'Amministrazione regionale e gli enti del comparto, con cadenza triennale, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale determinato dai posti in organico resisi vacanti e disponibili".
2.  L'art. 13 dell'O.P. è sostituito dal seguente:
"1. - In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell'accordo del 28 febbraio 2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti, come di seguito specificato per singola categoria, con decorrenza 1 dicembre 2001, previa effettuazione di un periodo di affiancamento a personale con qualifica dirigenziale ovvero ad altro dipendente già collocato in un profilo professionale corrispondente a quello cui si aspira.
Categoria D
Il personale appartenente alla categoria "D", posizione economica 1 e 2, giusta accordo del 28 febbraio 2001, con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso del diploma di secondo grado, viene collocato nella posizione economica D4; viene collocato nella posizione economica D3 il personale appartenente alla stessa categoria in possesso del diploma di secondo grado con almeno cinque anni di effettivo servizio;
Categoria C
Il personale che in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001 risulta collocato nella categoria "C" posizioni economiche 1-2-3-4, viene ricollocato nel modo seguente:
-  in C6 gli ex 5° livello con diploma di II grado e 5 anni di effettivo servizio;
-  in C6 gli ex 5° livello con diploma di I grado e 10 anni di effettivo servizio;
-  in C5 gli ex 5° livello con diploma di II grado;
-  in C5 gli ex 5° livello con diploma di I grado e 5 anni di effettivo servizio;
-  in C4 gli ex 4° livello con diploma di II grado e 5 anni di effettivo servizio;
-  in C4 gli ex 4° livello con diploma di I grado e 10 anni di effettivo servizio;
-  in C3 gli ex 4° livello con diploma di II grado;
-  in C3 gli ex 4° livello con diploma di I grado e 5 anni di effettivo servizio;
Categoria B
Il personale già inquadrato nella categoria B che non dovesse risultare in possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dal successivo comma per l'accesso alla categoria "C" viene collocato nella posizione B4.
2.  In sede di prima applicazione, inoltre, tenuto conto di quan to disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 5, comma 1, alla copertura del 50% dei posti che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 10/00 e sino alla scadenza del triennio successivo all'emanazione del decreto attuativo del presente comma, si provvede mediante processi di sviluppo professionale del personale in servizio. A tal fine l'Amministrazione provvede ad individuare la ripartizione nelle categorie C e D della predetta percentuale, obbedendo a criteri di efficienza e razionalizzazione, senza vincolo di riproduzione numerica dei contingenti preesistenti. I predetti processi di sviluppo professionale si attiveranno, ad istanza degli interessati, mediante apposita selezione interna, per titoli ed esame, che terrà conto:
a)  del possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire;
b)  del possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento del profilo cui si intende accedere;
c)  di un'adeguata conoscenza della normativa di competenza dell'Amministrazione di appartenenza e del diritto pubblico con particolare riguardo a quello regionale;
d)  della posizione giuridica-economica di provenienza.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) sarà accertato tramite apposito esame colloquio da sostenere innanzi ad una commissione costituita, per ciascuna categoria, presso il dipartimento del personale. Al termine delle procedure sarà stilata la graduatoria di coloro che avranno superato detto esame.
L'immissione nella nuova posizione, ferma restando la decorrenza ai fini economici dall'1 dicembre 2001, avverrà secondo l'ordine di detta graduatoria, nel rispetto del 50% dei posti che via via si renderanno vacanti. L'immissione avrà luogo fino alla scadenza del triennio di cui al presente comma primo periodo.
E' ammesso alla predetta selezione, per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica 1, il personale che, in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001, risultava collocato nella categoria C, posizioni economiche 5 e 6; per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 2, il personale collocato nella categoria B, posizione economica 3, in possesso del diploma di II grado con cinque anni di effettivo servizio ovvero in possesso del diploma di I grado con dieci anni di effettivo servizio, e, infine, per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 1, il personale collocato nella categoria B, posizioni economiche 1-2-3, in possesso del diploma di II grado o di quello di I grado con, in quest'ultimo caso, almeno sette anni di effettivo servizio.
Ai fini della determinazione dell'effettivo servizio richiesto per le ricollocazioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto di quello prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla riclassifica zione effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000".

Art. 2

1.  Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 13 dell'O.P., nel testo modificato dal presente accordo, si tiene conto dell'affiancamento espletato sulla base dell'accordo sindacale del 27 febbraio 2002. Il personale che per oggettive motivazioni non ha espletato l'affiancamento di cui sopra, potrà farlo, con le medesime modalità, entro tre mesi dalla data del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo. Il personale che a causa di legittimo impedimento non potrà effettuare l'affiancamento di che trattasi è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal dipartimento del personale. Ove un legittimo impedimento non consenta neppure la frequenza del corso di formazione, il dipendente può chiedere di sostenere un esame colloquio, innanzi ad una commissione all'uopo costituita presso il predetto dipartimento, vertente sulle materie di cui alla lettera c) del comma 2 del predetto art. 13.
2.  I processi di sviluppo professionale di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'O.P., come sostituito dal presente accordo, saranno attivati nel più breve tempo possibile e comunque entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del Presidente della Regione di recepimento del presente accordo, mediante adozione, da parte dell'Assessore destinato alla Presidenza, di apposito decreto col quale, previa intesa con le OO.SS., saranno stabiliti tempi e modalità per l'esple tamento della selezione interna preordinata a detti processi. In ogni caso, per l'accertamento del requisito di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 13 dell'O.P., si terrà conto anche dei risultati delle schede compilate, in sede di determinazione del fabbisogno formativo, in attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 29 novembre 2001.
3.  Al personale che non produrrà istanza di partecipazione alla selezione di cui al comma precedente o che non avrà superato l'esa me-colloquio previsto da tale selezione, se proveniente dalla categoria B, posizioni economiche 1-2-3, con diploma di primo grado e sette anni di anzianità ovvero con diploma di secondo grado, si applicherà il disposto di cui all'art. 13, comma 1, ultimo periodo, dello O.P., se proveniente dalla posizione economica 3, con diploma di primo grado e dieci anni di anzianità o con diploma di secondo grado e cinque anni di anzianità, si procederà alla sua collocazione nella posizione B4, attribuendogli un assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti uguale all'importo già attribuito a far data dall'1 dicembre 2001; per quello alla stessa data economicamente collocato nella categoria "D" e proveniente dalla categoria "C", posizioni economiche 5 e 6, si procederà alla restituzione nelle posizioni di rispettiva provenienza (C5 o C6) attribuendo a coloro che vengono restituiti alla posizione C5 un assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti uguale all'importo già attribuito a far data dall'1 dicembre 2001.
Le parti si impegnano a proseguire le trattative per la definizione di tutte le altre problematiche contrattuali ritenute non procrastinabili.
Le organizzazione sindacali danno atto dell'avvenuta comunicazione del contenuto della deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 della Giunta regionale adottata in attuazione dell'accordo contrattuale concernente "retribuzione accessoria per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali" stipulata in data 28 febbraio 2001 e recepito con il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10.
  Per il Governo regionale Per le organizzazioni sindacali 
  COSTA CISL-FPS, UIL-FPL, SADIRS-CISAS     UGL, FIADEL-CISAL, RdB,DI.CCA.P.     CILDI, CONFSAL 

ACCORDO CONTRATTUALE
ULTERIORI SPECIFICAZIONI AFFERENTI L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 15 DEL C.C.R.L. DEL COMPARTO

Il giorno 27 febbraio 2002, su convocazione dell'on.le Assessore alla Presidenza della Regione, prot. n. 609 del 21 febbraio 2002, si è svolto un incontro sindacale avente per oggetto la "definizione del percorso formo-orientativo di cui all'art. 13 del C.C.R.L." a conclusione di una trattativa già in precedenza avviata.
Nel contesto della riunione, in considerazione della imminente scadenza del termine stabilito dal contratto di lavoro per l'invarianza delle mansioni e della necessità di definire il percorso formativo propedeutico allo svolgimento delle mansioni corrispondenti ai profili professionali in corso di individuazione, al termine di un sereno ed approfondito confronto, che ha evidenziato il permanere ed il rafforzarsi di responsabili e proficue relazioni tra Governo regionale e OO.SS. da tempo instaurate,
le parti convengono quanto appresso

fa parte del processo formativo previsto dagli artt. 13 e 15 del C.C.R.L. del personale del comparto della Regione, recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001 n. 10, un periodo di affiancamento dei dipendenti interessati alla riclassificazione durante il quale gli stessi saranno chiamati a svolgere le mansioni proprie della qualifica di destinazione.
Tale periodo di affiancamento si svolgerà negli stessi uffici di appartenenza dei dipendenti interessati alla ricollocazione con l'ausi lio di funzionari in possesso di qualifica più elevata rispetto a quella del dipendente in formazione. Detto funzionario, alla fine del periodo di affiancamento, che non potrà avere una durata superiore alle 100 ore e dovrà svilupparsi in un periodo massimo di tre mesi, certificherà la regolare partecipazione del dipendente alle attività di affiancamento.
Al fine di scongiurare rallentamenti nell'attività amministrativa determinati dall'attenzione che il funzionario comunque dovrà prestare al dipendente in formazione, il periodo giornaliero da destinare a tale attività verrà definito, caso per caso, dai dirigenti preposti all'unità operativa di base, o in assenza dal dirigente del l'area o servizio presso cui il dipendente opera; per gli uffici di diretta collaborazione dai dirigenti preposti all'ufficio di gabinetto, alla segreteria tecnica, alla segreteria particolare. Ne consegue che i dipendenti in parola, sono tenuti durante il periodo in cui non svolgeranno attività di formazione mediante affiancamento, per motivate ed inderogabili esigenze di servizio, da definire previa contrattazione ed assicurare, fino alla loro sostituzione, allo svolgimen to delle mansioni in precedenza svolte.
Al termine del periodo di affiancamento tutti i dipendenti saranno avviati a frequentare un corso di "formazione generale", la cui durata potrà variare dalle 20 alle 80 ore e riguarderà principalmente un processo di alfabetizzazione informatica, l'apprendimento di nozioni di diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento di formazione dell'atto amministrativo, al diritto di accesso e al processo di semplificazione delle procedure amministrative) e primi rudimenti della lingua inglese.
La durata dei diversi moduli dei corsi sarà determinata sulla scorta delle risultanze di tre elementi essenziali:
1.  mansioni svolte nella qualifica di provenienza;
2.  mansioni che dovranno essere svolte a seguito della riclassificazione;
3.  indicazioni delle operazioni di orientamento già concluse riferibili a ciascun dipendente.
Al fine di conseguire il migliore e più efficace risultato del processo formativo generale, le parti concordano di rinviare ad un tavolo tecnico l'approfondimento di talune tematiche del programma di formazione, anche al fine di evidenziarne momenti ritenuti particolarmente significativi per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.
Al termine dell'attività corsuale che, giusta protocollo d'intesa all'uopo sottoscritto dal Presidente della Regione, dall'Assessore destinato alla Presidenza della Regione e dall'Assessore regionale per il lavoro, sarà curata dall'Assessorato del lavoro con l'impiego di formatori esperti, ed avrà la massima articolazione territoriale al fine di evitare consistenti spostamenti di personale dall'abituale sede di servizio, l'accertamento di un eventuale residuo debito formativo sarà affidato al collegio dei formatori presieduto da un dirigente dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore alla Presidenza.
A detto collegio partecipa, in veste di osservatore, un rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'eventuale debito formativo comporta l'avviamento del dipendente alla frequenza di un ulteriore corso di formazione della durata di 15-20 ore che sarà strutturato tenendo in particolare considerazione la tipologia dell'esigenza formativa accertata.
Con l'espletamento, ove necessaria, di quest'ultima attività, sarà ritenuta esaurita la fase della formazione verifica cui fanno riferimento gli artt. 13 e 15 del C.C.R.L.
Per il Governo regionale  Per le organizzazioni sindacali 
  COSTA CISL-FPS, UIL-FPL, SADIRS-CISAS     UGL, FIADEL-CISAL, RdB,DI.CCA.P.     CILDI, CONFSAL 

(2003.33.2084)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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