REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Aragona. Modifiche


Lo statuto del Comune di Aragona è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994.
Si pubblicano di seguito le modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 2003.
L'art. 1, comma 2, è così sostituito:
"2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile, economico e culturale. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite allo stesso con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.".
I commi 8, 9 e 10 dell'art. 2 sono così sostituiti:
"8. Il Comune tutela la conservazione, promuove e incentiva lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali.
Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone l'utilizzo alla comunità.
9. Il Comune incoraggia e incentiva lo sport nelle sue varie espressioni.
10. Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti commi 8 e 9, il Comune favorisce l'istituzione d'associazioni o enti, promuove la creazione di idonee strutture ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini e, con il criterio della pari equità, alle varie organizzazioni presenti nel territorio.
L'utilizzo e la gestione delle strutture, dei servizi, degli impianti sarà disciplinata da apposito regolamento comunale.".
L'art. 7 è così sostituito:
"Status consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.".
All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. E' possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo consigliere, qualora il gruppo rappresentato risulti presente all'A.R.S. o al Parlamento italiano.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.".
L'art. 13 è così sostituito:
"Consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero, la posizione giuridica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e le cause di scioglimento del consiglio, sono regolati dalla legge.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vicepresidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
2-bis) La carica di vicepresidente è riservata alla minoranza consiliare. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore in coincidenza dell'elezione del prossimo consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento, che, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto, detta norme relativamente a:
1) funzionamento dell'organo ed, in particolare, modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte;
2) numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente;
3) forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
4) forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
5) poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari;
6) diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
7) modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, sempreché comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
3. Fino all'adozione di apposito strumento regolamentare di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme statutarie (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20) e regolamentari vigenti nell'ente.".
Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente art. 13 bis:
"Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale

1) Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2) Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.
3) La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a)  la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;
d) l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del presidente delle questioni sottoposte al consiglio in con formità alle disposizioni dall'art. 31, comma 7-ter, della legge n. 142/90;
e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale dell'invio alla giunta, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere all'adunanza, agli organi di informazione;
f) la forma con la quale un quinto dei consiglieri od il sindaco richiedono al presidente la convocazione entro venti giorni del consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relativi alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.
4.  Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.".
L'art. 14 è così sostituito:
"Competenze

1. Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
-  esplica altresì le seguenti attività:
Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli in dirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Province;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi. Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Fino all'adozione di appositi strumenti regolamentari di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme statutarie e regolamentari vigenti nell'ente.".
L'art. 21, comma 2, è così sostituito:
"2.  Il segretario rende pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dal presidente e dai consiglieri.".
I commi 1 e 2 dell'art. 25 sono così sostituiti:
"Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce commissioni miste consultive e di controllo, costituite con criterio proporzionale, e in rapporto ai settori della attività amministrativa.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.".
L'art. 27 è così sostituito:
"Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 5 e non superiore a 7, determinato di volta in volta dal sindaco in relazione alle esigenze dell'ente.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ai quali può attribuire deleghe, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'amministrazione. La delega non com porta trasferimento di funzioni.
3. Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzio ni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.
4. L'assessore anziano, inteso come il più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, sostituisce il sindaco assente o impedito.".
L'art. 28 è così sostituito:
"Giunta comunale: nomina, incompatibilità, durata in carica

1. La nomina, l'incompatibilità e la durata della giunta risultano disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia.
2. I membri della giunta municipale che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.".
Gli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 sono abrogati.
Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente art. 34 bis:
"Destinazione degli assessori alle singole branche dell'amministrazione e deleghe

1. Gli assessori vengono destinati con apposito provvedimento del sindaco per ciascuno dei nominati, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente.
2. Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'Assessorato di rispettiva competenza.".
L'art. 35 è così sostituito:
"1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune.
2. La giunta, in generale:
a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
b) riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività;
c) attua gli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio;
d) adotta gli atti di amministrazione, che rientrano nella sua competenza in virtù di disposizioni contenute nella normativa regionale, nello statuto e nei regolamenti.
3. Nell'esercizio dell'attività propositiva e di impulso, spetta, in particolare, alla giunta:
a) predisporre lo schema di bilancio, la relazione al conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
b) proporre al consiglio le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione.
4. Nell'esercizio dell'attività di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio e di amministrazione, spetta alla giunta:
a) adottare, su proposta del direttore generale, il P.E.G., nel quale si specificano i programmi e gli indirizzi di governo e si assegnano ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) adottare la dotazione organica, il piano triennale delle assunzioni ed il relativo piano annuale;
c) adottare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
d) adottare i regolamenti non riservati dalla legge al consiglio;
e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
f) disporre l'acquisto e le alienazioni immobiliari per pubblico incanto, le relative permute e concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
g) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone.
h) la rappresentanza giudiziale del Comune appartiene al sindaco che la esercita per tramite del responsabile del servizio. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguen te iter fondamentale: il responsabile del servizio, competente per materia, propone alla giunta la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. La giunta conferisce l'in dirizzo al responsabile del servizio legale o del contenzioso per la nomina del difensore di fiducia interno o esterno.
5. La giunta esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti aventi contenuto generale, nei quali sono indicati gli obiettivi perseguiti, le risorse allo scopo attribuite, i criteri e le modalità, ai quali dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite.
6.  La determinazione degli aspetti non disciplinati dal la deliberazione di indirizzo rientra nella competenza degli organi burocratici.".
L'art. 36 è così modificato:
"1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco da un suo sostituto che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Le sedute della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
6. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espres so dalla maggioranza dei componenti.
7. Omissis
8. Omissis".
Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente art. 36 bis:
"Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sin daco, dai singoli assessori, nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati, e dai responsabili dei servizi.
2. Le proposte di deliberazioni devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente responsabile del servizio, "il visto di presa visione" del sindaco e dell'assessore al ramo, nonché del segretario-direttore generale.
3. Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti di indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto-verbale redatto dal segretario generale.".
L'art. 38 è così sostituito:
"Elezione e durata in carica - Condizioni di eleggibilità

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, la sua durata in carica, le condizioni ed i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.".
L'art. 39 è così sostituito:
"Funzioni

1. Il sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alla verifiche di risultato, connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al l'ufficio.".
L'art. 40 è così sostituito:
"Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco ha rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale scegliendolo nel l'apposito albo;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi (macrostrutture), attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
g)  svolge tutte quelle funzioni che dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti non siano attribuite al consiglio comunale, alla giunta, al segretario, al direttore generale, ai responsabili dei servizi, in qualità di titolare del potere residuale.
h) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta.
Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale.
i) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovanti requisiti morali e professionali, trasmettendone copia al presidente del consiglio comunale.
j) favorisce la promozione di contatti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri Comuni, le Province, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione;
k) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.".
Art. 41:
"Al primo comma dopo le parole a tracolla eliminare le parole "della spalla destra" ed inserire "e lo stemma del Comune".".
L'art. 42 è così sostituito:
"Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, o dei responsabili dei servizi, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.".
L'art. 43 è così sostituito:
"Attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza dell'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.".
Art. 44:
"Al 5° comma dopo la parola registra aggiungere "... in apposito albo...".
Aggiungere, inoltre il seguente 7° comma.
7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.".
Dopo l'art. 46 è aggiunto il seguente art. 46 bis:
"1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari dei quartieri territorialmente delimitati, è istituito il delegato della frazione di Caldare.
2. Il regolamento ne disciplinerà le funzioni, le modalità di elezione ed il relativo trattamento economico.".
Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente art. 48 bis:
"Referendum per variazioni territoriali

1. E' ammesso referendum in merito a variazioni territoriali relative ad aggregazioni di parte di territorio e di popolazione di uno o più comuni contermini ad Aragona.
2. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:
a) alla giunta regionale;
b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;
f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.
3. Si intendono interessati ed hanno diritto a partecipare al referendum di cui al comma precedente, lett. f), tutti gli elettori residenti nei territori da trasferire, risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.
4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
5.  Con apposito regolamento emanato dal presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale, e previa deliberazione della giunta, verranno disciplinati tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.".
All'art. 50 aggiungere il seguente 5° comma:
"5) Ciascun servizio pubblico locale, gestito in forma diretta dal Comune o dato in appalto o in affidamento a terzi, deve prevedere una "carta del servizio" quale allegato indispensabile della determinazione che ne stabilisce la forma di gestione. Della del servizio" bisogna ogni anno dare legale conoscenza alla cittadinanza mediante manifesto pubblico.".
Dopo l'art. 50 è aggiunto il seguente art. 50 bis:
"1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del consiglio comunale e della giunta della città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.".
L'art. 58 è così sostituito:
"Regolamento del difensore civico

1.  Il regolamento disciplina i requisiti professionali del difensore civico nonché il relativo trattamento economico, il numero e la qualifica del personale comunale da assegnare all'ufficio e le modalità di assegnazione dello stesso.".
L'art. 60 è così sostituito:
"Principi e criteri direttivi

1) L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente col legata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle com petenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Capo I
Uffici ed unità operative".

L'art. 61 è così sostituito:
"Organizzazione degli uffici

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario generale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso aree organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
6. L'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti al lo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.
7. Le aree organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidate ad un responsabile con funzioni dirigenziali.
8. Al responsabile di area organizzativa spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.".
L'art. 62 è così sostituito:
"Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna macro struttura e di verificarne il conseguimento; al direttore ad ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a) l'articolazione della struttura organizzativa e il piano finanziario nel quale sono indicate le modalità di reperimento delle risorse finanziarie;
b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamen to delle procedure;
c) le funzioni del segretario generale e del segretario/direttore generale;
d) le funzioni del direttore generale e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l'uno e l'altro fatte salve le specificazioni di competenza del sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;
e) le funzioni del vice segretario;
f) la nomina e le funzioni dei responsabili di area e dei servizi e le relative responsabilità;
g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei responsabili di area e dei servizi;
h) le competenze dei responsabili di area e dei servizi e dei procedimenti amministrativi;
i) rapporti di collaborazione esterna;
j) i contratti a termine per i responsabili di area e dei servizi;
k) i criteri di svolgimento dei servizi;
l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
m)  le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
n) la dotazione organica;
o) la competenza del direttore generale a dirimere i conflitti di attribuzione dei compiti tra i responsabili di area o in sua assenza del segretario generale;
p) i casi e le modalità di avocazione al direttore generale dei compiti dei responsabili di area.
6. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei responsabili di area e dei servizi, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.
7. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.".
All'art. 63 è aggiunto il seguente comma:
"3.  La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, responsabili con funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.".
I commi 2 e 3 dell'art. 64 sono abrogati.
L'art. 65 è così sostituito:
"Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali;
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e né coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale.
6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nel l'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento organico degli uffici.
7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.".
L'art. 66 è abrogato.
Dopo l'art. 75 aggiungere il seguente art. 75 bis:
"Istituzioni

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2) L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3. Il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
4. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
6. Il collegio dei revisori del Comune di Aragona esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
8. Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
9. Per gli asili nido dovrà essere preventivamente redatto il relativo regolamento di gestione.".
All'art. 78:
"Sostituire le parole "Il consiglio comunale" con le parole "La giunta"".
L'art. 79, comma 1, è così sostituito:
"1.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.".
L'art. 80, comma 2, è così sostituito:
"2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge.".
L'art. 81, comma 1, è così sostituito:
"1.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.".
All'art. 81:
"Al 2° comma sostituire la parola "deliberazione" con la parola "determinazione"".
L'art. 84 è così sostituito:
"1.  Il Comune al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, e la trasparenza dell'azione amministrativa, attua il controllo di gestione attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.
2.  Tale controllo è attuato attraverso apposite strutture.".
L'art. 88 è così sostituito:
"1. I regolamenti comunali dovranno essere adeguati alle norme del presente statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Le norme del presente statuto che nel tempo si ponessero in contrasto con leggi successive si intendono automaticamente abrogate o sostituite.".
L'art. 89 è così sostituito:
"1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.  Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. La giunta promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.".
(2003.29.1849)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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