REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 29 maggio 2003, n. 3.
Applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, commi 1, 4 e 8, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI CAPI DEGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AI SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA
ALLE PROVINCE REGIONALI
ALLE PREFETTURE
ALLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI AMBIENTALI
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
AL CO.RE.CO. CENTRALE
AI CO.RE.CO. PROVINCIALI
ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEGLI AGRONOMI CONSULTA REGIONALE
ALL'ORDINE DEI GEOLOGI


Con riferimento all'applicazione dell'art. 17, com ma 4, della legge regionale n. 4/03, alcuni comuni hanno chiesto a questo Assessorato urgenti chiarimenti riguardanti l'ipotesi della improcedibilità per effetto del decorso del termine di cui all'art. 39 della legge n. 724/94.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se nell'ipo tesi suddetta siano o meno ammissibili tanto la perizia giurata (art. 17, 1° comma) che l'integrazione documentale (art. 17, 4° comma); e se ciò valga anche nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stato oggetto di formale provvedimento di rigetto per carenze documentali.
Al riguardo si osserva che la norma succitata prevede due ipotesi: la prima più ampia e generale contenuta nel 1° comma, concernente la presentazione della perizia giurata, la seconda più specifica che prevede in alternativa alla presentazione della perizia giurata l'integrazione documentale qualora questa sia stata richiesta o debba essere richiesta da parte del comune.
In entrambe le ipotesi (commi 1 e 4) l'operatività della disposizione è condizionata alla mancata definizione dell'istanza con l'emissione del relativo provvedimento, con la quale locuzione vi si intende riferire al formale provvedimento di rigetto dell'istanza medesima.
Ne consegue che la semplice improcedibilità, non definendo l'istanza e avendo soltanto effetto sospensivo del l'esame della medesima non è di per sé ostativa alla presentazione dell'integrazione in tutti i casi in cui tale integrazione costituisca l'unico presupposto per pervenire alla definizione del procedimento.
Diverso è il caso in cui alla improcedibilità sia seguito formale provvedimento di rigetto per carenza di documentazione (art. 35, comma 10, legge n. 47/85, come sostituito dall'art. 26, comma 13, legge regionale n. 37/85). In costanza di tale atto deve ritenersi preclusa ogni ulteriore integrazione dell'istanza medesima.
Pur tuttavia, in tale ultima ipotesi potrà il comune valutare la possibilità di un ritiro del provvedimento ma ciò solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia riservata eguale definizione (provvedimento di rigetto) nei confronti di tutti gli interessati che versavano nella medesima posizione, dando così luogo ad un comportamento viziato da disparità di trattamento, incompatibile con il principio di imparzialità e sempre che la soluzione negativa, assunta in alcuni casi a differenza di altri, non trovi giustificazione in particolari esigenze di celerità.
Va precisato che tale ultima considerazione riguarda i provvedimenti di rigetto fondati esclusivamente sulla carente documentazione da allegarsi all'istanza di sanatoria, restando invece preclusa qualsiasi possibile integrazione o riesame delle richieste definite (e cioè respinte) in base ad altre motivazioni, con particolare riferimento a quelli inerenti alla inammissibilità delle istanze.
  L'Assessore: PARLAVECCHIO 

(2003.29.1854)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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