REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 22 luglio 2003, n. 20.
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7. Modifiche al comma 13, art. 14 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed integrazioni con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE - GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI (D.S.I.)
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
Con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche", che, com'è noto, ha recepito con modifiche la legge n. 109/94.
In particolare, l'art. 9 della predetta legge regionale n. 7/2003 ha modificato la norma relativa ai ribassi d'asta realizzati nell'appalto dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale (comma 13 dell'art. 14-bis della legge n. 109/94).
Per effetto di tale modifica il testo della norma richiamata è il seguente: "Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50% in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante 50% è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici".
In considerazione di tale recente rivisitazione del testo normativo si rende necessario (a parziale modifica ed integrazione di quanto illustrato con la precedente circolare n. 3/2003 emanata dallo scrivente dipartimento in tema di ribassi d'asta) fornire le seguenti precisazioni in ordine alla destinazione dei ribassi d'asta.
Secondo la nuova disciplina il 50% di competenza regionale può essere destinato dal ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento ad una delle seguenti finalità di seguito indicate:
a)  eventuali perizie di variante e suppletive;
b)  realizzazione di opere della medesima tipologia di investimento;
c)  finanziamento di opere di imperiosa urgenza (ove residuino ulteriori somme);
d)  funzionamento e nomina dei consulenti della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici (tale destinazione è tipicamente riferita ai ribassi d'asta sui lavori finanziati dall'amministrazione dei lavori pubblici).
Fermo restando, dunque, quanto già esposto con la citata circolare n. 3/2003 in ordine al versamento sul capitolo 4191 della quota dei ribassi d'asta di spettanza regionale, le relative somme saranno iscritte (a seguito di specifica richiesta da parte dell'amministrazione interessata, che dovrà indicare in particolare il numero della quietanza di versamento) sul capitolo numero 272523 della rubrica dipartimento dei lavori pubblici destinato alle spese di funzionamento della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della Commissione regionale dei lavori pubblici, nell'ipotesi indicata al precedente punto d); ovvero in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione che ha disposto il finanziamento, per essere destinate alle altre finalità (lett. a), b) e c) previste dal citato art. 14-bis, comma 13, della legge n. 109/94.
In considerazione dei quesiti posti da alcune amministrazioni, si coglie l'occasione, inoltre, per fornire le seguenti istruzioni relative agli adempimenti da porre in essere per l'utilizzazione delle economie corrispondenti ai ribassi d'asta derivanti da interventi finanziati e realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale.
Si ritiene che in tale ipotesi i ribassi d'asta, di competenza regionale nella misura del 100%, ai sensi della norma in esame possano essere utilizzati oltre che per le finalità sopra richiamate anche per il sostenimento di spese professionali e tecniche per la progettazione e per studi geologici e per altri studi ed indagini necessari per la realizzazione di opere da realizzare direttamente.
Pertanto, onde consentire l'iscrizione in bilancio delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta è necessario, anche nel caso in considerazione, che le somme affluiscano nel citato capitolo di entrata 4191, con le seguenti modalità:
a)  nell'ipotesi in cui si provvede mediante apertura di credito, accreditando al funzionario delegato le somme al lordo del ribasso d'asta, il funzionario dovrà emettere un ordinativo a favore della Regione sul citato capitolo di entrata (ovvero l'amministrazione competente potrà procedere alla riduzione dell'ordine di accreditamento ed alla successiva emissione di apposito mandato verde come indicato nel punto successivo);
b)  nell'ipotesi in cui si provvede mediante apertura di credito, accreditando al funzionario delegato le somme al netto del ribasso d'asta (ovvero i pagamenti vengano effettuati con mandati diretti), l'amministrazione competente dovrà emettere un mandato speciale da estinguersi mediante semplice registrazione (c.d. mandato verde) con imputazione al medesimo capitolo di entrata 4191.
Questa Amministrazione provvederà, su richiesta dell'amministrazione interessata ed a seguito del verificarsi del ribasso, ad iscrivere in bilancio le relative somme, istituendo un apposito capitolo di spesa per le finalità di cui all'art. 14-bis, comma 13, della legge n. 109/94, distinto da quello relativo agli importi dei ribassi d'asta verificatisi su lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, ma realizzati da enti diversi.
Si richiama, in ultimo, l'attenzione sull'art. 26 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 che ha operato l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Per effetto di tale norma vengono fatti salvi (per cui continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche in materia di ribassi d'asta) i bandi di gara di opere "già finanziate o comune provviste di copertura finanziaria".
La presente circolare, emanata a seguito di appro fon dimenti svolti da questo Assessorato in raccordo con l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

(2003.31.1941)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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