REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 14 febbraio 2003, n. 6.
Variazioni al bilancio della Regione siciliana.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLA U.O.B. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 

PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alle procedure che dovranno essere osservate per la richiesta, contabilizzazione e comunicazione delle variazioni di bilancio da effettuare con atto amministrativo, nonché in merito ai soggetti che a seconda delle diverse tipologie sono competenti a disporle; tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nel prospetto allegato (allegato A).
La presente circolare è sostitutiva della circolare n. 5 del 2 maggio 2002 e di tutte quelle precedentemente emanate in materia di variazioni di bilancio, ad eccezione di quelle di seguito espressamente richiamate.
Si precisa che, ogni qual volta si fa riferimento alla proposta di variazione da parte di dirigenti responsabili della gestione della spesa, ci si riferisce a quelli che gestiscono, per materia propria o per delega, i capitoli di spesa interessati. In particolare, per le strutture diverse dai dipartimenti, si dovrà intendere il capo di Gabinetto per gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori ed il dirigente generale del dipartimento ove è incardinato l'ufficio di gestione unificata previsto dall'art. 95 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 2, per gli uffici speciali, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.
Le ragionerie centrali competenti dovranno verificare la titolarità dei dirigenti a richiedere le variazioni di bilancio di cui alla presente circolare.
*  *  *

Si ritiene opportuno evidenziare le seguenti modifiche introdotte dalla legge n. 23 dicembre 2002, n. 23, aventi refluenze sulla disciplina delle variazioni di bilancio:
1)  la nuova impostazione del bilancio di cassa, articolato per centri di responsabilità e non più per capitoli (art. 29) per la quale si fa rinvio anche alla circolare n. 4 del 5 febbraio 2003 del servizio scrivente;
2)  le variazioni relative agli oneri per il personale (artt. 21 e 25), per le quali si rimanda alla circolare n. 2 del 29 gennaio 2003 di questo servizio bilancio;
3)  l'eliminazione delle variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione (art. 24, primo comma);
4)  il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso con estensione della relativa disciplina alle somme pagate dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti (art. 24, primo comma);
5)  la nuova disciplina dell'integrazione dello stanziamento dei capitoli relativi ai limiti poliennali di impegno ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 (art. 24, secondo comma);
6)  la modifica delle norme relative alla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea e dei cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000-2006, per la quale si rinvia alla circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 di questo servizio bilancio (art. 26).
In particolare, per quanto riguarda le variazioni di cui al precedente punto 3, la riforma operata dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conferendo ai dirigenti ampie facoltà nella gestione della spesa, ha reso superflua la disposizione dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che assegnava ai direttori regionali la gestione delle sole spese correnti di amministrazione; conseguentemente, al bilancio di previsione, a partire dal corrente anno, non sarà più allegato l'elenco dei capitoli afferenti dette spese (ex elenco n. 5) e non sono più consentite le relative variazioni.
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Di seguito si illustrano le varie tipologie di variazione che possono essere effettuate con atto amministrativo:
1.  VARIAZIONI DI CASSA
Poiché la gestione del bilancio di competenza si effettua per capitolo mentre quella di cassa per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, nonché agli uffici speciali, in virtù dei poteri attribuiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la programmazione del budget di cassa costituente limite autorizzativo all'emissione dei titoli di spesa compete ai dirigenti preposti ai predetti centri di responsabilità.
Di conseguenza, l'eventuale variazione della dotazione di cassa del centro di responsabilità, quale risulta dal quadro delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione per l'anno 2003, dovrà essere richiesta dai medesimi soggetti esclusivamente nei casi in cui si ravvisino indifferibili necessità e sarà effettuata con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze.
Le suddette richieste, opportunamente motivate, devono essere inoltrate al servizio bilancio, per il tramite della ragioneria centrale, che dovrà esprimere il proprio parere.
Si precisa, al riguardo, che le dotazioni dei fondi di riserva (capitolo 215711 e capitolo 215710) per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa sono notevolmente inferiori rispetto agli anni precedenti, in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione della Regione; pertanto, il "budget" di cassa attribuito ad ogni centro di responsabilità dovrà ritenersi di norma riferito all'intero esercizio finanziario; in merito si rinvia a quanto già raccomandato in ordine ai criteri di priorità da adottare per effettuare la programmazione finanziaria (cfr. circolare n. 4 del 5 febbraio 2003 dello scrivente servizio in materia di bilancio di previsione di cassa e apposita circolare del servizio tesoro).
Secondo quanto previsto dal comma 11 bis dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, introdotto dall'art. 29 della legge regionale n. 23/2002, al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di propria iniziativa, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa nonché quelle derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili.
2.  VARIAZIONI DI COMPETENZA
Tutte le richieste di variazioni che saranno esaminate nei successivi paragrafi riferite ad uno o più capitoli, saranno accolte in termini di competenza; al fine di far fronte a maggiori pagamenti connessi a tali variazioni, per i quali non si possa far fronte con le disponibilità della dotazione di cassa assegnata al centro di responsabilità ("budget"), il dirigente preposto al centro di responsabilità nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie, e solo se necessario, potrà inoltrare contestualmente istanza per l'incremento delle dotazioni di cassa assegnate al centro di responsabilità medesimo, in misura comunque non superiore alla variazione di competenza.
Si ritiene non superfluo precisare, pertanto, che le richieste di variazioni di bilancio contenenti anche la variazione di cassa devono essere inoltrate a firma del dirigente preposto al centro di responsabilità, pur se la gestione dei singoli capitoli di spesa compete ad altri soggetti.
2.1  Variazioni tra capitoli di spesa concernenti spese per il trattamento economico del personale
La lett. d) dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, modificata dal comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 23/2002, disciplina le variazioni compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio, con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza della Regione siciliana.
Le richieste in relazione alle effettive esigenze delle amministrazioni devono essere inoltrate al servizio bilancio, tramite la competente ragioneria centrale, dal dirigente generale o altro dirigente responsabile della relativa spesa, se relative alla stessa rubrica ovvero dall'Assessore competente se inerenti capitoli di rubriche diverse; le conseguenti variazioni sono effettuate con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Si fa rinvio, inoltre, alla circolare n. 2 del 29 gennaio 2003 del servizio scrivente, relativa alla disciplina degli artt. 21 e 25 della legge regionale n. 23/2002 riguardanti oneri per il personale.
2.2  Iscrizione di somme assegnate alla Regione dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti, dei relativi cofinanziamenti regionali e variazioni di bilancio relative al fondo sanitario
Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate alla Regione dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti ed i relativi cofinanziamenti regionali sono iscritti in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Il predetto articolo, ai commi 3 e 4, prevede la facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori iscrizioni con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi; e, nel caso in cui non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme vengono assegnate, la facoltà di iscriverle nel bilancio dell'esercizio successivo.
Si invitano le amministrazioni interessate a comunicare direttamente al servizio scrivente eventuali provvedimenti di assegnazioni extraregionali alle stesse notificati, richiedendone l'iscrizione in bilancio e l'eventuale integrazione della dotazione di cassa del dipartimento, qualora si ritenga che la stessa sia insufficiente a far fronte ai pagamenti connessi all'assegnazione medesima e che si prevede siano effettuati nel corso dell'esercizio; in tal caso, come sopra precisato, la variazione deve essere richiesta dal dirigente preposto al centro di responsabilità.
Ove possibile, l'Assessore per il bilancio provvederà d'iniziativa e con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione in termini di competenza delle assegnazioni extraregionali, di cui il servizio scrivente avrà conoscenza o relativamente a somme versate nei conti correnti di tesoreria intrattenuti presso la tesoreria centrale di Roma e intestati alla Regione siciliana.
Ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo in esame le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti che riguardano interventi la cui competenza spetta a diverse amministrazioni regionali vengono iscritte in appositi fondi nello stato di previsione della spesa, dipartimento bilancio e tesoro. Il trasferimento di somme da tali fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali vengono effettuati su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi. Le somme non utilizzate e le economie realizzate su questi capitoli possono essere trasferite, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentite le competenti amministrazioni, ai fondi di cui sopra per la successiva riassegnazione anche ad altre amministrazioni, per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.
Particolare attenzione è da porre alla disposizione della lett. a) dell'art. 36 della legge regionale 8/2000. A tal proposito va evidenziato che per quanto riguarda le variazioni di bilancio ivi previste e relative all'attuazione di leggi comunitarie, statali e regionali vale quanto finora esposto; per gli interventi relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e le relative compensazioni nell'ambito delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale l'Assessore per il bilancio provvede, d'iniziativa, in sede di predisposizione del bilancio all'iscrizione delle somme assegnate in base ad apposita delibera CIPE o, eccezionalmente, sui dati concordati in sede di conferenza Stato-Regioni. Successivamente, lo stesso Assessore per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, effettua le variazioni conseguenti ad eventuali nuovi riparti che modifichino le assegnazioni iniziali.
Su richiesta avanzata dal dipartimento fondo sanitario e, sempre, con proprio decreto l'Assessore per il bilancio opera le compensazioni tra i capitoli della predetta natura (assegnazioni del fondo sanitario nazionale).
Va, pertanto, precisato che tali ultime variazioni, pur essendo compensative, non rientrano tra quelle che, ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della legge regionale 47/77, possono essere effettuate dall'Assessore competente, trattandosi di spese a destinazione vincolata.
Si evidenzia, inoltre, che, con l'art. 88 della legge regionale 2/2002, è stato istituito nell'ambito della rubrica dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze un fondo (capitolo 613924), destinato al cofinanziamento regionale, eventualmente previsto da nuovi interventi statali.
In particolare, qualora sia previsto il cofinanziamento regionale di interventi statali, le amministrazioni interessate inoltreranno apposita richiesta, firmata dal vertice politico, al dipartimento bilancio e tesoro, servizio bilancio, il quale, dopo aver attuato le verifiche di propria competenza soprattutto con riguardo alla capienza del fondo, predisporrà gli atti sui quali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la Giunta di Governo si esprimerà con proprio atto deliberativo. Successivamente, su richiesta del Presidente della Regione, l'Assessore per il bilancio e le finanze provvederà con apposito decreto alle conseguenti variazioni di bilancio; le relative somme saranno, pertanto, iscritte nei capitoli delle U.P.B. di pertinenza dei dipartimenti interessati.
Si rinvia alla circolare n. 5 del 5 febbraio 2003 del servizio scrivente con la quale sono state impartite istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000, come sostituito dall'art. 26 della legge regionale n. 23/2002 (relativo al Programma operativo regionale della Sicilia per il 2000/2006), nonché in ordine all'iscrizione e contabilizzazione delle risorse di cui alla legge n. 208/98 ("aree depresse") negoziate dalla Regione con gli accordi di programma quadro stipulati nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma.
2.3  Assegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata
Ai sensi della lett. b) dell'art. 36 della legge regionale 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio per l'assegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata riguardanti fondi di competenza regionale.
Alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede su documentata richiesta, avanzata dai dirigenti generali o altri dirigenti responsabili della relativa spesa, trasmessa al servizio bilancio per il tramite della ragioneria, che esprimerà il proprio parere.
2.4  Variazioni di bilancio afferenti regolarizzazioni contabili
La lett. i) dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la regolarizzazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Le variazioni relative a tali regolarizzazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta del dirigente generale o altro dirigente responsabile della relativa spesa, per il tramite della competente ragioneria centrale che esprime il proprio parere.
2.5  Altre variazioni compensative di competenza dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
Per completare l'esame fin qui svolto è opportuno richiamare le disposizioni di cui alle lett. c) ed f) dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
La norma citata prevede che l'Assessore per il bilancio e le finanze, d'iniziativa e con proprio decreto, possa effettuare variazioni compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità.
Con analogo provvedimento vengono effettuate le variazioni compensative tra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, così come per i relativi oneri per interessi e spese.
2.6  Variazioni aumentative di spese aventi carattere obbligatorio
Ai sensi del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, possono essere disposte le variazioni aumentative degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi natura obbligatoria, secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese.
In merito a tali variazioni si precisa che, come previsto dall'art. 158 del regolamento di contabilità pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), le richieste, adeguatamente documentate e motivate, dovranno essere inoltrate al servizio bilancio tramite la competente ragioneria centrale, che esprimerà il proprio parere.
Secondo la previsione dell'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 47/77, e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio è allegato l'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio (elenco n. 1).
2.7  Integrazione stanziamento capitoli relativi ai limiti poliennali di impegno ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2
I limiti poliennali di impegno (o "spese in annualità") indicati nella norma citata riguardano spese connesse all'intervento regionale per contributi in conto interessi sui mutui agevolati concessi in base a specifiche leggi.
Con l'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, è stata prevista apposita disciplina per l'assunzione degli impegni e la disposizione dei pagamenti inerenti le spese in esame; tale disciplina è stata, inoltre, regolamentata dallo scrivente Assessorato con circolare n. 1234 del 9 aprile 1992, alla quale si fa rinvio per i citati aspetti.
In particolare, qualora, a seguito di variazioni dei tassi di interesse o di altre condizioni previste dalle vigenti normative, si rendesse necessario adeguare lo stanziamento relativo a limiti poliennali di impegno, i dirigenti generali o altri dirigenti responsabili della gestione della spesa dovranno inoltrare richiesta documentata allo scrivente servizio bilancio, per il tramite della competente ragioneria centrale, che esprimerà in merito il proprio motivato parere.
In questa sede si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato art. 8, così come modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è possibile integrare lo stanziamento di competenza dei capitoli relativi alle spese in argomento (individuati con la nota "D"), mediante decreti di variazione del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, utilizzando l'apposito fondo (capitolo 613910).
2.8  Reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito della emissione di "mandati da regolare in conto sospeso" ex D.P.Reg. n. 563/99
Al fine di consentire, anche in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, con D.P.Reg. n. 563 del 5 ottobre 1999 è stata disciplinata, in analogia al D.L. n. 669/96, la possibilità di provvedere ai relativi pagamenti mediante emissione di speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso.
L'impinguamento delle disponibilità dei pertinenti capitoli di spesa è posto a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
I dirigenti generali o altri dirigenti responsabili della gestione della spesa delle amministrazioni interessate, contestualmente all'emissione del citato speciale ordine di pagamento, richiederanno allo scrivente servizio bilancio, per il tramite delle competenti ragionerie centrali, la predetta variazione di bilancio, indicando l'importo e il relativo capitolo di spesa e precisando, altresì, che per la stessa obbligazione non è stata già richiesta integrazione di fondi o reiscrizione di residui perenti.
Si fa presente che la procedura in esame può essere applicata a tutte le tipologie di spesa.
Le ragionerie avranno cura di verificare che il capitolo indicato sia quello pertinente e che la disponibilità dello stesso sia effettivamente carente, nonché l'inesistenza di precedenti richieste di variazioni di bilancio per la medesima finalità ed inoltreranno le richieste al servizio bilancio, esprimendo il proprio parere.
Tale procedura, avente carattere eccezionale, potrà essere esperita esclusivamente nella concreta impossibilità di effettuare, nei termini consentiti (60 giorni), i pagamenti a valere sui pertinenti capitoli o su altri aventi analoghe finalità.
Alle conseguenti variazioni provvederà il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro con proprio decreto.
Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 ha stabilito che, con le medesime modalità, possano essere regolate contabilmente le somme pagate, anche in esercizi precedenti, dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti; resta comunque fermo l'accertamento da parte delle competenti amministrazioni di eventuali responsabilità per danno erariale.
2.9  Variazioni di bilancio concernenti riproduzione in bilancio di economie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 47/77
Tali variazioni rientrano nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro.
Le relative richieste, firmate dal dirigente generale o altro dirigente responsabile della spesa dovranno essere inoltrate al servizio bilancio, per il tramite della pertinente ragioneria centrale, che esprimerà il proprio parere al riguardo.
Il comma 20 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che ha modificato il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, consente la riproduzione in bilancio delle economie realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti a seguito delle assegnazioni statali e comunitarie e dei relativi cofinanziamenti, nonché di quelle realizzate a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 2002 sugli stanziamenti dei capitoli relativi a spese con vincolo di specifica destinazione, e cioè a tutte le spese che mantengono nel tempo la destinazione stabilita dalla norma (somme che non possono far parte, quindi, se non impegnate dell'avanzo indistinto).
Si precisa che per i cofinanziamenti regionali le economie riproducibili sono quelle che si sono prodotte a partire dall'esercizio finanziario 2001, per effetto delle modifiche introdotte con il comma 6 dell'art. 52 della legge regionale n. 6/2001.
2.10  Variazioni di bilancio concernenti reiscrizione di residui passivi perenti ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77
Le richieste di variazioni di bilancio volte alla reiscrizione di residui passivi perenti, sia di parte corrente che di conto capitale, dovranno essere inoltrate dai competenti dirigenti generali o da altri dirigenti responsabili della relativa gestione alla pertinente ragioneria centrale; le variazioni saranno quindi effettuate con decreti del direttore della ragioneria medesima, giusta delega conferita, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dal dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, titolare della relativa competenza ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
I decreti dovranno essere predisposti utilizzando il nuovo schema disponibile sull'apposita procedura informatica, che prevede la possibilità, ove necessario ed espressamente richiesto, di variare anche il "budget" del quadro delle previsioni di cassa allegato al bilancio di previsione per l'anno 2003, in misura comunque non superiore alla relativa variazione di competenza.
In tal caso la richiesta di variazione di cassa dovrà essere a firma del dirigente preposto al centro di responsabilità.
Nel caso in cui si dovesse procedere alla reiscrizione di somme relative a capitoli non previsti nella parte prima dell'allegato tecnico di ripartizione in capitoli, il direttore della ragioneria, al fine di velocizzare la procedura, avanzerà richiesta via fax per l'istituzione del capitolo nella procedura informatica al servizio bilancio, che, con lo stesso mezzo, darà comunicazione dell'avvenuta istituzione.
In tal caso, nel decreto di reiscrizione dovrà essere indicato che trattasi di capitolo di "nuova istituzione" e dovranno essere riportati il codice economico, la funzione obiettivo ed il nomenclatore.
Si ricorda, inoltre, come precisato con circolare n. 7, prot. n. 25093 dell'11 settembre 2001, che anche in ambito regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione le norme procedurali contenute negli artt. 2 e 5 del D.P.R. n. 270/2001, inerenti la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, volte, in particolare, alla semplificazione ed alla trasparenza dell'azione amministrativa. Non è, invece, applicabile la procedura di reiscrizione in bilancio di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. citato, in quanto la relativa materia è specificatamente disciplinata dall'art. 55 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, alle richieste di riproduzione in bilancio dei residui perenti devono essere allegati i relativi titoli di spesa, che saranno contabilizzati senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.
In merito a tali variazioni, si raccomanda ai direttori di ragioneria di utilizzare, per l'eventuale corrispondente integrazione di cassa del centro di responsabilità interessato, la dotazione di cassa degli appositi fondi utilizzati per l'incremento dello stanziamento di competenza (capitoli 215701, 215703, 613903 e 613905); si evidenzia che la disponibilità di cassa di detti fondi è iscritta nel quadro delle previsioni di cassa dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, dipartimento bilancio e tesoro.
Qualora le reiscrizioni di residui passivi perenti riguardino somme relative a capitoli di fondi regionali "con vincolo di specifica destinazione", occorrerà far riferimento all'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa per il conseguente utilizzo del fondo appropriato; precisamente dovrà essere utilizzato il fondo per spese vincolate soltanto per quelle somme perente che derivano da impegni assunti dopo che espressa disposizione legislativa ha reso la spesa a destinazione vincolata.
In particolare, per la reiscrizione di perenzioni relative ai cofinanziamenti regionali saranno utilizzati i capitoli 215703 o 613905 soltanto nel caso in cui le perenzioni derivino da impegni assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2001 (1 gennaio 2001), che, con il comma 6 dell'art. 52, ha sostituito l'art. 8 della legge regionale n. 47/77, rendendo i cofinanziamenti regionali spese a destinazione vincolata.
Con riferimento alle altre tipologie di spesa con vincolo di specifica destinazione, invece, si invitano le ragionerie centrali a richiedere conferma del fondo da utilizzare per ogni reiscrizione al servizio bilancio che verificherà l'anno in cui la spesa è divenuta a destinazione vincolata.
2.11  Reiscrizione di somme eliminate dal conto del patrimonio
Con legge finanziaria, a partire dal 1999, è stata annualmente disposta la cancellazione dal conto generale del patrimonio della Regione delle somme eliminate per perenzione amministrativa (fino agli esercizi di volta in volta indicati) e non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore delle singole leggi finanziarie.
I decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze con i quali sono state individuate le predette somme sono stati allegati al rendiconto generale consuntivo della Regione di ciascun anno di riferimento.
Nei casi in cui siano state cancellate somme per le quali sussista l'obbligo di pagare a carico della Regione, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e si verifichi la mancanza di disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese, si provvede a reiscrivere le somme, prelevando dagli appositi fondi di riserva (cap. 215701 se trattasi di spese di parte corrente ovvero cap. 613903 se trattasi di spese in conto capitale), con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro (ovvero del direttore della competente ragioneria ove espressamente delegato), a seguito di documentata richiesta del competente dirigente generale o di altro dirigente responsabile della gestione della spesa.
Le ragionerie centrali dovranno verificare attraverso i decreti di cancellazione allegati al rendiconto che le richieste di riproduzione di somme si riferiscano all'ipotesi di cancellazione dei residui passivi perenti.
Infatti le stesse leggi finanziarie hanno disposto, altresì, la cancellazione dal conto del patrimonio, con le medesime modalità, previa proposta delle competenti amministrazioni, delle somme impegnate fino alle date indicate da ciascuna legge, cui alla chiusura dell'esercizio precedente non corrispondevano obbligazioni da pagare; in tali casi non è prevista la possibilità di riproduzione in bilancio, per cui nel caso di somme erroneamente cancellate occorrerà provvedere con legge; la relativa richiesta per l'inserimento nell'eventuale disegno di legge di variazioni al bilancio dovrà essere inoltrata a firma del competente vertice politico, per il tramite della ragioneria competente, che esprimerà il proprio parere.
2.12  Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base
Ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77 su proposta del dirigente generale o di altri dirigenti responsabili della relativa spesa, con decreti dell'Assessore competente, possono essere effettuate variazioni compensative di sola competenza (non essendo più prevista la dotazione di cassa per capitolo) tra i capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per:
-  le spese aventi natura obbligatoria;
-  le spese in annualità e a pagamento differito (spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte a scadenza fissa ed a importo accertato, quali i limiti poliennali di impegno individuati nell'allegato tecnico con la nota "D");
-  le spese determinate con legge, i cui capitoli sono individuati con le seguenti note:
"A" (spese continuative annue);
"B" (spese pluriennali con importo annuo predeterminato);
"C" (spese pluriennali con importo annuo non predeterminato);
"E" (spese una tantum predeterminate);
"G" (spese la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria);
"H" (contributi ad enti ed associazioni determinati con legge finanziaria);
"I" (spese relative ad interventi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32);
-  le spese per il trattamento economico del personale di cui alla lett. d) dell'art. 36 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alle cui variazioni si provvede con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze;
-  le spese finanziate da corrispondenti entrate e a destinazione vincolata.
I predetti decreti assessoriali, che potranno essere predisposti secondo lo schema allegato alla presente circolare (v. allegato 1), dovendo essere notificati mediante evidenze informatiche allo scrivente Assessorato, saranno trasmessi alla ragioneria competente, che provvederà, previa verifica della regolarità contabile, alla relativa contabilizzazione al S.I. utilizzando l'apposita procedura informatica. La ragioneria avrà cura in particolare di accertare che i capitoli si trovino nella stessa UPB, che non riguardino le spese escluse sopra elencate e che presentino la necessaria disponibilità.
Una copia dei decreti già contabilizzati dovrà essere trasmessa a cura della competente ragioneria centrale al servizio bilancio.
E' opportuno precisare che mediante le variazioni compensative in argomento è possibile assegnare uno stanziamento per il corrente anno ai capitoli iscritti "per memoria" ed individuabili con l'abbreviazione P.M., sempre con esclusione delle eccezioni suindicate.
*  *  *

Ulteriori variazioni diverse da quelle finora esaminate e da quelle previste dal secondo comma dell'art. 9 e dal primo comma dell'art. 12 della legge 468/78, non possono essere effettuate con atti amministrativi.
Nei casi non previsti da quanto già esposto, dovendosi provvedere con legge, le richieste dovranno essere inoltrate a firma del competente vertice politico (cui la relativa esigenza può ovviamente essere rappresentata dal dirigente generale o altro dirigente responsabile della gestione) al servizio scrivente per formare oggetto di esame in occasione della predisposizione dell'eventuale disegno di legge di variazioni di bilancio.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
Il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro: DI VITA
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(2003.29.1798)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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