REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 5 febbraio 2003, n. 4.
Art. 29, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 - Modifiche norme di contabilità (bilancio di previsione di cassa) - Legge regionale 24 gennaio 2003, n. 1 (esercizio provvisorio).

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE - GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (S.S.I.T.)
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA



1. - Premessa
Preliminarmente, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sulla nuova struttura del bilancio di previsione di cassa per l'anno in corso; nel proseguo della presente circolare si impartiscono istruzioni per la corretta gestione in regime di bilancio provvisorio.
2. - La nuova struttura del bilancio di previsione di cassa
L'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, introduce alcune modifiche alle norme di contabilità e precisamente all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
A seguito del citato disposto viene modificata principalmente la struttura del bilancio annuale di previsione di cassa che viene pertanto articolato sia riguardo alle entrate che alle spese, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata indicazione, per ogni centro di responsabilità, della dotazione di cassa prevista per gli interventi regionali e per gli interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
Le previsioni del bilancio di cassa sono riassunte in apposito "Quadro" allegato al bilancio di previsione in termini di competenza e costituiscono, in relazione alle spese, il limite per le autorizzazioni di pagamento, cioè l'ammontare massimo entro cui devono essere contenuti i titoli di spesa che saranno emessi nell'ambito di ciascun dipartimento regionale o ufficio equiparato.
Nel Quadro delle previsioni di cassa vengono distinte inoltre alcune voci cui corrisponde una precisa dotazione di cassa.
Fra le previsioni di cassa relative alle entrate viene indicato il "Fondo iniziale di cassa" corrispondente alla presunta giacenza di cassa all'inizio dell'anno cui il bilancio si riferisce.
Nella parte della spesa delle previsioni di cassa trovano invece specifica allocazione le seguenti voci:
-  "Fondi di riserva" da utilizzarsi per le reiscrizioni dei residui passivi perenti, la riproduzione di economie e in relazione all'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie e d'ordine;
-  "Fondi per l'integrazione delle dotazioni di cassa" da utilizzarsi per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità.
Alle necessarie variazioni, conseguenti l'utilizzo dei citati "Fondi" si provvede, per quanto riguarda i "Fondi di riserva" con le stesse modalità previste per le correlate variazioni di competenza e relativamente ai "Fondi per l'integrazione delle dotazioni di cassa", con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione interessata e previo parere della competente ragioneria centrale.
L'Assessore regionale per il bilancio e finanze è auto rizzato inoltre, con proprio decreto, ad effettuare tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione, nonché a disporre tutte le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e quelle relative al pagamento di obbligazioni indifferibili ed improrogabili.
Eventuali variazioni compensative interessanti più dipartimenti o uffici equiparati della stessa amministrazione potranno essere proposte dai dirigenti generali responsabili della relativa gestione, previo assenso del vertice politico dello stesso ramo dell'amministrazione interessata, da inoltrare al servizio bilancio, di questo Assessorato, per il tramite della competente ragioneria centrale.
I soggetti preposti alla gestione delle spese dovranno avere cura di disporre i pagamenti, entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato (centro di responsabilità), tanto in conto competenza che in conto residui, di norma per importi complessivamente non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese del l'esercizio.
Poiché per effetto del trasporto degli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio precedente le autorizzazioni di cassa di alcune amministrazioni risultano in parte già utilizzate, le amministrazioni in indirizzo possono ridurre gli ordini di accreditamento trasportati, relativi a spese in conto capitale, per la parte per la quale non si prevedono pagamenti nell'anno in corso e limitarne l'emissione, nell'esercizio in corso, ad importi non superiori a quelli che si prevede saranno pagati nel corso dell, così come dispone l'art. 11 della legge regionale n. 2/92 e successive modifiche ed integrazioni, ciò al fine di non immobilizzare inutilmente risorse altrimenti utilizzabili per altri pagamenti.
Si raccomanda inoltre di evitare di emettere titoli di spesa da estinguersi mediante accreditamenti nei conti di tesoreria unica regionale (enti locali ed altri enti ed aziende regionali) in misura superiore alle concrete possibilità di utilizzo da parte dei destinatari o in misura superiore alle possibilità di pagamento da parte della tesoreria regionale; non è utile infatti, emettere titoli di spesa a favore di soggetti pubblici i cui conti di tesoreria regionale presentano adeguate disponibilità, poiché così operando si ottiene solo l'effetto di ridurre le proprie disponibilità di cassa.
Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerato che il limite all'assunzione di obbligazioni (impegni di competenza) è posto a livello di capitolo mentre il limite all'emissione di titoli di spesa è fissato ad un livello superiore (centro di responsabilità), si rende assolutamente necessario, a causa delle ricorrenti tensioni di liquidità presso il tesoriere, effettuare da parte dei responsabili della gestione, in virtù dei poteri loro attribuiti dalla legge regionale n. 10/2000, una tempestiva ed accorta programmazione dei flussi di cassa al fine di non pregiudicare in estremo finanche i pagamenti relative a spese necessarie ed indifferibili.
Ciascun centro di responsabilità, nell'effettuare la citata programmazione delle risorse disponibili, relative agli interventi regionali, dovrà assicurare in via prioritaria il pagamento di spese per gli organi, di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, altre spese aventi natura obbligatoria, spese inerenti ruoli si spesa fissa, interessi, quote di ammortamento mutui, competenze accessorie al personale, trasferimenti connessi a spese del personale e di funzionamento di enti ed aziende, spese per calamità naturali, annualità relative a limiti di impegno.
Al fine di potere procedere ad un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, questo dipartimento potrà congruamente valutare le eventuali richieste di variazione alle dotazioni di cassa da parte dei responsabili della spesa, solo in relazione alla predetta programmazione delle risorse e le eventuali successive modifiche, che gli stessi tempestivamente porteranno a conoscenza dello scrivente.
Si precisa che sull'argomento, seguiranno istruzioni più dettagliate a cura del competente servizio tesoro.
Si fa presente che eventuali notizie in ordine alla verifica dei limiti delle autorizzazioni di cassa potranno essere richieste dai dipartimenti regionali o uffici equiparati alle rispettive ragionerie centrali.
3. - Esercizio provvisorio
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 25 gennaio 2003 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2003, il cui articolo 1 autorizza, fino al 28 febbraio 2003, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, sulla base del disegno di legge presentato dal Governo all'Assemblea regionale siciliana (D.D.L. n. 554 ) e delle successive note di variazione al progetto di bilancio presentato.
Contestualmente all'entrata in vigore della suddetta legge, si è provveduto, ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77, così come sostituito dal comma 2 del citato art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione sulla base dell'allegato tecnico al bilancio, di cui al comma 16 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 47/77.
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, durante la gestione dell'esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa, possono essere assunti impegni e disposti i relativi pagamenti fino ad un massimo di due dodicesimi dello stanziamento del capitolo interessato, risultante dall'allegato tecnico, di cui al citato decreto assessoriale n. 20 del 2003.
E' consentito superare il suddetto limite, con riguardo a ciascun capitolo, soltanto per le spese fisse ed obbligatorie individuate nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del disegno di legge presentato, nonché per le spese derivanti da obbligazioni contrattuali assunte negli esercizi 2001 e precedenti.
Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui il citato art. 6 della legge regionale n. 47/77 non pone alcun limite; tuttavia, l'art. 29 della legge regionale n. 23/2002 prescrive, così come già esposto, che in generale i pagamenti (sia in conto competenza che in conto residui) devono essere disposti, di norma, per importi complessivamente non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese.
Relativamente ai capitoli che non presentano dotazione di competenza e destinati alla sola gestione dei residui ("Capitoli aggiunti") si precisa che la modifica della struttura del bilancio di previsione di cassa ha comportato l'esigenza di esporre, così come in passato, separatamente l'elenco di detti capitoli riportato, quest'ultimo, nella parte II del citato decreto di ripartizione in capitoli delle U.P.B.
Nella considerazione che, per motivi tecnici, non sono riportati nel suddetto decreto di ripartizione delle U.P.B taluni capitoli sui quali siano stati assunti impegni non interamente pagati entro il 31 dicembre 2002, si evidenzia che, per consentire, nell'esercizio corrente, anche in regime di esercizio provvisorio, la gestione dei relativi residui ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77, su richiesta delle amministrazioni interessate, si procederà, con provvedimento amministrativo, all'integrazione del decreto suddetto per l'inclusione di tali nuovi capitoli.
Si coglie, inoltre, l'occasione per precisare che nel bilancio di previsione per l'anno corrente i capitoli riguardanti l'indennità di mensa sono stati trasferiti dal l'U.P.B. 1 - Personale - categoria 01 - Redditi di lavoro dipendente all'U.P.B. 2 - Beni e servizi - categoria 02 - Acquisto di beni e servizi, e pertanto è stato necessario attribuire loro un nuovo numero di capitolo.
Ciò nonostante, i pertinenti residui non sono stati imputati al nuovo capitolo e di conseguenza la gestione degli stessi rimane a carico dei vecchi capitoli di spesa.
L'art. 3 della suddetta legge contiene disposizioni di natura tecnica per agevolare la gestione del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, in relazione a lavori manutentori connessi alla gestione dei boschi demaniali strettamente dipendenti dai cicli biologici e fenologici delle piante, nonché dall'andamento delle condizioni climatiche. Tali elementi condizionano l'avvio e lo svolgimento degli interventi silvocolturali previsti nelle perizie esecutive, il cui onere finanziario ricade sui capitoli di parte corrente del bilancio dell'Azienda. Considerato che non sempre tali interventi possono essere iniziati e conclusi nell'arco di un solo esercizio finanziario, si stabilisce che le somme impegnate su capitoli di parte corrente per lavori manutentori sulla base di perizie esecutive, possono essere utilizzate per far fronte a lavori previsti dalle suddette perizie ed eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale bilancio e tesoro: DI VITA
(2003.29.1798)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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