REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 2003, n. 3.
Comma 13, art. 14 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, recepita con modifiche ed integrazioni con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.


AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESO RO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
AL BANCO DI SICILIA S.P.A. - UNITÀ CREDITI ENTI ED AMMINISTRAZIONE - GRUPPO SERVIZI DI CASSA E TESORERIA - LINEA DI LAVORO CASSA REGIONALE - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI (S.S.I.T.)
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA



1. - Premessa
Con legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche", il legislatore regionale - nel recepire con modifiche ed integrazioni la legge 11 febbraio 1994, n. 109 - ha, tra l'altro, dettato un nuova disciplina per l'utilizzazione delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta realizzati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale.
Più precisamente, si fa riferimento al comma 13 dell'art. 14 bis, inserito con l'art. 9 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo della legge n. 109/94, applicata nel territorio della Regione per effetto dell'art. 1 della medesima legge regionale n. 7/2002.
Con riferimento a tale nuova disciplina dei ribassi d'asta, si ritiene opportuno, per quanto di competenza dello scrivente Dipartimento, impartire le seguenti istruzioni in ordine alla corretta attuazione della norma richiamata.
Si precisa, preliminarmente, che la nuova normativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, è applicabile ai ribassi d'asta che si realizzano in relazione ai bandi di gara approvati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge (10 settembre 2002).
Alle economie realizzatesi per ribassi d'asta relativi a bandi approvati prima di tale data, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 1 dell'art. 27 della legge 27 aprile 1999, n. 10, che dovranno essere attuate con le modalità illustrate con circolare dello scrivente Assessorato n. 13/99, prot. n. 23168 del 12 luglio 1999, cui si fa rinvio.
2. - Nuova disciplina dei ribassi d'asta introdotta dal comma 13 dell'art.14 bis della legge n. 109/94
In applicazione del citato comma 13 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale devono affluire per il 50% in entrata del bilancio degli enti appaltanti (aziende ed enti pubblici dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a vigilanza, enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica) in un apposito "Fondo di rotazione" da destinare all'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessari (il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera); il restante 50%, di competenza dell'Amministrazione regionale, dovrà essere iscritto in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, per essere destinato dal ramo di amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento ad una delle seguenti finalità:
a) funzionamento e nomina dei consulenti della Conferenza speciale;
b) perizie di variante e suppletive;
c) realizzazione di opere della medesima tipologia di investimento.
In particolare, dovranno essere adottate le seguenti procedure:
1) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale trasferisce con mandato all'ente appaltante l'intero importo dell'opera finanziata, l'ente medesimo, per la somma corrispondente al ribasso d'asta, dovrà riversare all'Amministrazione regionale sul capitolo di entrata 4191 il 50% dello stesso (nel caso in cui la somma sia trasferita con ordine di accreditamento l'ente appaltante dovrà emettere un ordinativo a proprio favore e per il restante 50% un ordinativo a favore della Regione sul predetto capitolo 4191);
2) nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale trasferisce all'ente l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, la stessa dovrà provvedere ad emettere un mandato speciale con imputazioni al capitolo di entrata 4191, per un importo pari al 50% del predetto ribasso e per il restante 50% un mandato diretto a favore dell'ente finanziato;
3) l'Amministrazione competente dovrà, inoltre, richiedere allo scrivente Assessorato del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio, l'iscrizione in bilancio del 50% dei ribassi d'asta di competenza regionale, indicandone espressamente la destinazione secondo le citate finalizzazioni previste dalla norma in esame, notiziando, contestualmente, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
Le somme corrispondenti alla predetta quota dei ribassi d'asta di competenza regionale saranno, conseguentemente, iscritte in bilancio con decreto dell'Assessore al bilancio, in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del ramo dell'Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c); ovvero, nell'ipotesi di cui al punto a), nel capitolo destinato al funzionamento della Conferenza speciale istituito nella rubrica del Dipartimento regionale lavori pubblici.
3. - Ribassi d'asta relativi a lavori finanziati con fondi extraregionali e relativi cofinanziamenti
Va precisato, inoltre, che la nuova normativa è riferita esclusivamente ai lavori finanziati con fondi regionali, considerato che le assegnazioni extraregionali, ed analogamente, i cofinanziamenti regionali, essendo a destinazione vincolata, sono soggetti a diversa disciplina.
Pertanto, qualora si verifichino ribassi d'asta su lavori finanziati con assegnazioni extraregionali e dai relativi cofinanziamenti, l'ente appaltante dovrà:
a) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'intero importo con mandato diretto, riversare i ribassi sul capitolo 3726 "Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali";
b) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'intero importo con ordine di accreditamento, dovrà richiedere all'Amministrazione regionale che ha emesso il titolo, la riduzione dello stesso nei limiti del ribasso d'asta verificatosi;
c) se ha ricevuto dall'Amministrazione regionale l'importo dell'opera finanziata al netto del ribasso d'asta, nessuna incombenza sarà a carico dell'ente, mentre l'Amministrazione regionale competente, se ha assunto l'impegno per l'intero importo dell'opera, avrà cura di effettuare le relative riduzioni di impegno.
Sono, ovviamente, fatte salve eventuali diverse disposizioni dello Stato e dell'Unione europea.
Si invitano, infine, i dipartimenti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a dare ampia diffusione alla presente circolare presso gli enti e le amministrazioni sottoposti a tutela, controllo e vigilanza da parte della Regione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito ufficiale della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: PAGANO 

(2003.29.1798)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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