REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 luglio 2003.
Concessione di deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione di un programma costruttivo nel comune di Nizza diSicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art.2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 4877 del 20 maggio 2002, pervenuto in data 22 maggio 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 30823 del 22 maggio 2003, con il quale il comune di Nizza diSicilia ha trasmesso gli atti ed elaborati riguardanti, contestualmente, l'approvazione del programma costruttivo, della cooperativa edilizia Gli Amici, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, nonché la richiesta di deroga agli indici di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, per la realizzazione dello stesso programma costruttivo;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 6109 del 25 giugno 2002, pervenuto a questo Assessorato in data 4 luglio 2002, con il quale il comune di Nizza diSicilia ha reso i chiarimenti richiesti da questo Assessorato con la nota prot. n. 37537 del 19 giugno 2002;
Vista la deliberazione n. 8 del 26 marzo 2002, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Nizza diSicilia ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione dell'intervento costruttivo del la cooperativa edilizia GliAmici;
Vista la nota prot. n. 471 del 4 luglio 2002, con cui l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato , unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 25 del 4 luglio 2002, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune diNizza diSicilia è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 197/D.R.U. del 26 maggio 1999;
- L'area interessata dal programma costruttivo ricade nello strumento urbanistico in zona omogenea di espansione "C2" e all'interno della fascia compresa tra i mt. 500 e i 1.000 dalla battigia, occupa una superficie complessiva di mq. 4.188,65 con un numero di abitanti da insediare pari a 109 ed è già munita di tutte le infrastrutture e delle relative opere di urbanizzazione;
-  Con detto atto deliberativo n. 8 del 26 marzo 2002 adottato a maggioranza da due terzi dei componenti, il C.C. del comune di Nizza di Sicilia ha approvato il P.C. in parola e contestualmente ha avanzato istanza di deroga a questo Assessorato rispetto al vincolo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, lett. C), così come previsto dall'art. 16 della medesima legge regionale n. 78/76 e s.m.i.;
-  la deroga è stata adottata per consentire l'aumento dell'indice densità territoriale da 1.50 mc./mq. così come determinato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 a 2.07 mc./mq. al fine della realizzazione di n. 16 alloggi finanziati per una volumetria complessiva pari a mc. 8.694,89;
- da quanto riportato nella relazione integrativa si rileva che la motivazione che ha indotto il C.C. a richie dere la deroga in argomento è da imputare alla mancanza di zone "C" orograficamente idonee alla edificazione nel vigente strumento urbanistico ed inoltre che "l'area di che trattasi si trova quasi a confine con la fascia dei 1.000 mt. dalla battigia (circa ml. 950)" e che la scelta di localizzare il P.C. nel sito prescelto "si è resa necessaria ed opportuna" nella considerazione che "un eventuale spostamento oltre i 1.000 ml. dalla battigia marina avrebbe interferito con il tracciato del raddoppio della ferrovia Messina - Palermo";
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale non si ha nulla da rilevare in quanto il suddetto atto deliberativo n. 8/2002 è stato adottato a maggioranza da due terzi dei componenti, così come previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e s.m.i.;
-  la richiesta di deroga avanzata dal C.C. per quanto sopra espresso si ritiene abbastanza motivata e condivisibile in quanto finalizzata alla realizzazione di n. 16 alloggi per l'edilizia economica e popolare già ammessi a finanziamento.
Tutto quanto sopra detto questa unità operativa 4.1/ME è del parere che la richiesta di deroga relativamente agli indici di densità edilizia per la realizzazione di un programma costruttivo ricadente nella fascia compresa tra i mt. 500 e 1.000 dalla battigia avanzata dal C.C. di Nizza diSicilia, con deliberazione n. 8 del 26 marzo 2002 possa essere concessa.";
Visto il voto n. 673 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 25 del 4 luglio 2002 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U., ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga, ai sensi dell'art. 16, legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 89, comma 10°, della legge regionale n. 6/01, a quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione del programma costruttivo di cui alla deliberazione n. 8 del 26 marzo 2002;
Vista la nota n. 53176 del 5 settembre 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista l'ulteriore nota di questo Assessorato prot. n. 67120 dell'11 novembre 2002, con la quale, in riscontro alla nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, prot. n. 3283 del 17 ottobre 2002, sono stati forniti chiarimenti in merito alla procedura relativa alla richiesta in argomento;
Vista la nota prot. n. 1681 del 4 giugno 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 35657 del 4 giugno 2003, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regio nale n. 6/2001, il parere favorevole n. 3689 del 16 aprile 2003 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, come modificato dall'art. 89, comma 10°, della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento dell'istanza avanzata dal comune di Nizza di Sicilia con delibera n. 8 del 26 marzo 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione del programma costruttivo approvato con la medesima deliberazione.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 25 del 4 luglio 2002 dell'U.O. 4.1/D.R.U.;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 673 dell'1 agosto 2002;
3)  delibera consiliare n. 8 del 26 marzo 2002;
4)  nota n. prot. 1681 del 4 giugno 2003 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina ad essa allegato.

Art. 3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti il programma costruttivo della coop. edilizia Gli Amici da definirsi a cura del competente servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Nizza di Sicilia è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.29.1856)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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