REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 luglio 2003.
Autorizzazione del progetto della Telecom Italia Mobile S.p.A. per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel territorio del comune di Castellammare del Golfo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica, ed in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista l'istanza prot. n. 1655 del 25 febbraio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 14589 dell'11 marzo 2002, con la quale la Telecom Italia Mobile S.p.A ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto relativo all'installazione, in variante al P.U.C. n. 3 vigente nel comune di Castellammare del Golfo (TP), di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare in contrada Fraginesi-Marmora;
Vista la nota assessoriale prot. n. 20407 dell'8 aprile 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Castellammare del Golfo, interessato dalla realizzazione delle opere, il parere del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 82 del 19 settembre 2002, trasmessa con nota prot. n. 4500 del 26 febbraio 2003, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 14867 del 6 marzo 2003, con la quale il comune di Castellammare del Golfo ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto di cui alla richiesta della società TIM S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 964 del 26 marzo 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ha espresso parere favorevole a condizioni;
Visto il nulla osta, prot. 16966 del 9 gennaio 2002, rilasciato, ai soli fini del vincolo idrogeologico, dall'ispet torato ripartimentale delle foreste, gruppo III - tutela di Trapani;
Visto il parere, trasmesso con nota n. 17630 del 4 dicembre 2002, espresso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 99 del 3 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n . 4 del 3 aprile 2003, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il progetto trasmesso che consiste nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da ubicarsi nel territorio del comune di Castellammare del Golfo contrada Fraginesi-Marmora ricadente nel foglio di mappa 19, particella 922, come evidenziato nella richiesta e negli elaborati;
Rilevato che:
-  l'area insediata è quella minimale per le caratteristiche dell'insediamento richiesti dalla società T.I.M. S.p.A. definito e costituito da un palo porta antenne di altezza m. 36,00, con una piattaforma supporto antenne e di un shelter prefabbricato avente dimensioni in pianta di m. 250 x 4,50, ed altezza fuori terra di m. 3,30 circa; in tali infrastrutture verranno propagati gli esistenti servizi di telefonia mobile tipo GSM e TACS;
-  il lotto su cui dovrà essere realizzato l'intervento non è interessato da colture intensive e come tale non soggetto alle limitazioni prescritte dall'art. 2 comma 5 della legge regionale n. 71/78;
Considerato che con la deliberazione sopra citata il consiglio comunale ha deliberato di respingere la proposta dell'ufficio tecnico comunale espressa favorevolmente sul progetto in argomento e che pertanto, essendo in presenza di avviso negativo, nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sulla autorizzazione in variante, l'Assessorato si esprime sul progetto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Considerata inoltre la pubblica utilità dell'intervento, in quanto la realizzazione di tale infrastruttura di telecomunicazione ha un carattere definitivo per affrontare le esigenze nella zona di Fraginesi-Scopello, che durante il periodo estivo diventa ambita meta di luogo di vacanze, ritiene condivisibile il progetto in argomento;
Parere:
-  per quanto sopra visto, rilevato e considerato questa unità operativa 3.2 del D.R.U. esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sul progetto per la realizzazione da parte della società T.l.M. della stazione radio base per telefonia cellulare in località Fraginesi-Marmora ricadente sul foglio di mappa 19 particella 922 ed in zona territoriale omogenea C.3.3 dello strumento urbanistico vigente, in quanto compatibile con l'assetto urbanistico del territorio.";
Visto il voto n. 147 del 25 giugno 2003 del Consiglio regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Che il consiglio comunale con delibera n. 82 del 19 settembre 2002 ha respinto la proposta dell'ufficio tecni co comunale, espressa favorevolmente sul progetto in argomento, senza una vera e propria motivazione come si evince dalla lettura della delibera stessa;
Considerato che l'intervento, in relazione alle caratteristiche e alla sua ubicazione ricade in zona C.3.3. del P.U.C. vigente e può essere compatibile con l'assetto del territorio;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Trapani ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74 rilasciato in data 27 gennaio 2003 n. 17360;
Considerato che in presenza di avviso negativo del consiglio comunale, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 sull'autorizzazione in variante, l'Assessorato regionale territorio e ambiente si esprime, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica;
Visto il relativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio tecnico comunale in data 9 gennaio 1996, n. 8, attestante che sul terreno in cui ricade l'intervento in argomento le particelle indirizzate foglio 19, particelle 920, 922, sono sottoposte a vincolo idrogeologico e vincolo sismico;
Considerato che l'infrastruttura di telecomunicazione per impianti di stazione radio base della rete di telefonia cellulare può essere compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, con la procedura di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi di opera di interesse generale;
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del parere n. 24 del 3 aprile 2003 dell'unità operativa del DRU di cui sopra è del parere che la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni, per l'installazione della stazione radio base della rete di telefonia cellulare ricadente nel territorio del comune di Castellammare del Golfo in località Fraginesi-Marmora, sia meritevole di approvazione in conformità con quanto espresso dall'unità operativa 3.2 con parere n. 24 del 3 aprile 2003.
Resta inteso che l'installazione dell'infrastruttura di telecomunicazione di che trattasi è subordinata al rilascio della relativa concessione edilizia e del parere del LIP competente per territorio per la valutazione dei valori di campo elettromagnetico di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/98 e al rilascio di eventuali pareri degli organi competenti, qualora esistessero dei vincoli.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 147 del 25 giugno 2003;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 147 del 25 giugno 2003 e nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri espressi dagli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al P.U.C. n. 3 vigente nel comune di Castellammare del Golfo, il progetto relativo all'installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia cellulare ricadente in località Fraginesi-Marmora, di cui alla richiesta TIM S.p.A.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 24 del 3 aprile 2003 dell'unità operativa 3.2/DRU;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 147 del 25 giugno 2003;
3)  delibera del consiglio comunale del comune di Castellammare del Golfo n. 82 del 19 settembre 2002;
4)  relazione tecnica urbanistica;
5)  planimetria della zona (IGM);
6)  planimetria catastale, scala 1:2.000;
7)  planimetria strumento urbanistico;
8)  planimetria sito ante-opera;
9)  planimetria sito post-opera;
10)  prospetto lato accesso e palo; prefabbricato SIMM 4500 e colonnina Enel;
11)  relazione geologica.

Art.  3

La TIM S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Art.  4

La TIM S.p.A. ed il comune di Castellammare del Golfo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.29.1863)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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