REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 luglio 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale ed al piano regolatore del porto del comune di Licata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71, ed in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto il 12° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;
Visto il foglio prot. n. 24760 dell'8 luglio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 43032 dell'11 luglio 2002, con il quale il dirigente del dipartimento urbanistica del comune di Licata ha trasmesso a questo Assessorato la documentazione inerente la variante al piano regolatore generale ed al piano regolatore del porto vigenti, nonché la deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76 per la realizzazione di un porto turistico;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 12140 del 4 aprile 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 23424 del 7 aprile 2003, con cui il comune di Licata ha trasmesso la documentazione richiesta con nota assessoriale prot. n. 8976 dell'11 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 29 aprile 2002, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 legge regionale n. 44/91 il 23 maggio 2002, con la quale il comune di Licata, in esito alla richiesta della ditta Iniziative Immobiliari s.r.l. ha adottato le varianti al piano regolatore generale e piano regolatore del porto vigenti per la realizzazione di un porto turistico ed ha contestualmente avanzato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, la richiesta di deroga per le previsioni comprese all'interno della fascia di cui alla lett. a) del l'art. 15 della legge regionale n. 78/76 esterne all'area portuale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 2 luglio 2002, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione, nonché attestante la presentazione di n. 1 osservazione da parte della ditta Caico Salvatore avverso la variante adottata;
Vista l'osservazione presentata avverso la variante al piano regolatore generale dalla ditta sopracitata;
Vista la deliberazione n. 44 del 27 giugno 2002, con la quale il consiglio comunale di Licata ha controdedotto l'osservazione presentata dalla ditta Caico Salvatore;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 18 marzo 2002 nell'ambito della quale, in relazione all'intervento della società Iniziative Immobiliari s.r.l. per la realizzazione del porto turistico nella darsena di Levante, sono stati espressi, con condizioni, i pareri di competenza da parte dei rappresentanti degli uffici ed enti sottoelencati:
-  capitaneria di porto di Porto Empedocle;
-  demanio marittimo. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - V.I.A.;
-  comando porto di Licata;
-  settore igiene pubblica Azienda sanitaria locale di Agrigento;
-  VV.FF. di Villaseta;
-  ufficio Genio civile opere marittime;
-  agenzia delle dogane;
Vista la nota prot. n. 52854 del 3 aprile 2003, con la quale il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia di Porto Empedocle ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione del porto in argomento;
Viste le note prot. n. 839 del 19 febbraio 2003 e prot. n. 1083 del 5 marzo 2003, con cui il Comando zona Fari della Sicilia di Messina ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla realizzazione del porto in argomento;
Vista la nota RFI/DIPA.TC/04/3411 del 2 aprile 2003, con la quale la direzione compartimentale delle ferrovie di Palermo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85, ha rilasciato il nulla osta alla variante del piano regolatore del porto;
Vista la nota prot n. 119 del 14 aprile 2003, con la quale l'unità operativa 3.1 di questo dipartimento regionale urbanistica ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 15 del 14 aprile 2003, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Licata in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 150/DRU del 29 giugno 2000;
-  Dagli elaborati tecnici trasmessi risulta che la variante riguarda la realizzazione del porto turistico, che interessa un'area, tutta di proprietà demaniale, destinata dal piano regolatore generale vigente S a zone di attrezzature e servizi, V (verde attrezzato) e a P (parcheggi);
-  E' prevista altresì una lieve modifica all'asse stradale della strada di piano regolatore generale finalizzata alla realizzazione di un collegamento alla S.S. n. 115 alternativo alla esistente viabilità e che viene a ricollegarsi ad una strada che precedentemente è stata approvata in variante al piano regolatore generale;
-  Dalla relazione tecnica, all. 5 alla delibera n. 30/02 si evince che per effetto della variante vengono modificate le previsioni urbanistiche delle aree destinate dallo strumento urbanistico vigente ad attrezzature e servizi ed a parcheggi che vengono sensibilmente ridotte;
-  Pur nonostante la variazione in diminuzione delle aree destinate ad uso pubblico con apposita verifica del fabbisogno, secondo quanto riportato nella tabella annessa alla relazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale, viene evidenziato che le superfici da destinarsi ad attrezzature e servizi e parcheggi risultano, a seguito della variante, ancora in esubero rispetto alle superfici necessarie a soddisfare gli standards urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Considerato che:
-  ai sensi dell'art. 30, V comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, riguardo ai progetti di piano regolatore dei porti, sono stati prodotti i pareri consultivi dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime, della capitaneria di porto, del comando marittimo autonomo della Sicilia, del comando zona Fari, del comando dei VV.FF., del compartimento delle ferrovie della dogana e che questi sono stati resi favorevolmente alla variante de quo;
-  dai verbali delle conferenze di servizi e dagli atti che sono pervenuti ad integrazione della documentazione, con nota comunale prot. n. 12140 del 4 aprile 2003, gli enti preposti alla tutela dei vincoli che interessano l'area oggetto della variante, in linea generale, si sono favorevolmente espressi riservandosi il successivo rilascio di pareri più circostanziati ove verranno evidenziate eventuali prescrizioni;
-  è condivisa la manifestata opportunità di valutare gli aspetti relativi alle concessioni demaniali già esistenti nell'area interessata dall'intervento, segnalata già da più parti in sede di conferenza servizi;
-  atteso che le previsioni progettuali interessano pure aree entro i 150 metri dalla battigia sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 e che per tali opere (da ritenersi di preminente interesse pubblico), l'art. 57 della legge regionale n. 71/78, come modificato dall'art. 89 della legge 3 maggio 2001, n. 6, ammette la deroga secondo le procedure contenute all'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76;
-  che ai sensi dell'art. 89, ultimo comma, della legge regionale n. 6/2001 per l'esecuzione delle opere previste all'interno dei porti non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
-  con riferimento allo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dall'intervento sono di proprietà interamente demaniale e le nuove previsioni che estendono di fatto la zona destinata ad opere portuali conservando scopi di interesse generale, nel loro insieme, si configurano come organici interventi di sistemazione e di riqualificazione funzionale al fine di incentivare il turismo;
-  le aree destinate ad attrezzature pubbliche di piano regolatore generale, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68, (come enunciato nella relazione tecnica dell'ufficio tecnico comunale), rimangono idonee a soddisfare gli standards previsti per legge;
-  la variante proposta risulta nel suo complesso uno strumento di rilancio dell'economia e dello sviluppo turistico del comune di Licata e per tale ragione se ne riconosce il rilevante interesse pubblico.
Per quanto premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale ed al piano regolatore del porto, finalizzate tutte alla realizzazione del porto turistico di Licata, di cui alla deliberazione consiliare n. 30 del 29 aprile 2002, siano meritevoli di approvazione, fatta salva l'eventuale procedura autorizzativa del V.I.A. e a condizione che venga realizzato prioritariamente il collegamento dell'area portuale alla viabilità esistente.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 142 dell'11 giugno 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito i relatori, è del parere che il progetto di che trattasi è meritevole di approvazione, in aderenza al parere n. 15 U.O.3.1 del 14 aprile 2003 espresso dall'ufficio, con le condizioni di cui alla nota prot. n. 3625 del 17 aprile 2003, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento si è espressa favorevolmente al progetto per la realizzazione della strada di collegamento tra il porto industriale e la S.S. 115, ponendo delle prescrizioni finalizzate alla creazione di un rapporto armonico con l'ambiente urbano e condizioni idonee ad una migliore fruizione dell'intero ambito della foce:
1)  Siano ristudiate le pendenze al fine di favorire lo sviluppo longitudinale a raso tra l'innesto di corso Argentina e i piloni esistenti;
2)  La realizzazione di opportuni interventi di riqualificazione ambientale, di tutta la parte limitrofa la zona di attraversamento, in considerazione della relazione del WWF sulle valenze naturalistiche della zona umida e degli ambienti dunali che caratterizza la zona della foce.
-  La progettazione esecutiva delle aree interessate dalla variante, dovrà tenere conto delle superiori prescrizioni.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 142 dell'11 giugno 2003;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

In conformità al parere del Consiglio regionale del l'urbanistica espresso con il voto n. 142 dell'11 giugno 2003, nonché alle prescrizioni e condizioni espresse dagli uffici in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985 e dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata la variante al piano regolatore generale ed al piano regolatore del porto, adottata dal comune di Licata con delibera consiliare n. 30 del 29 aprile 2002, per la realizzazione di un porto turistico.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 15 del 14 aprile 2002 resa dall'unità operativa 3.1/DRU;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 142 dell'11 giugno 2003;
3)  delibera consiliare n. 30 del 29 aprile 2002;
4)  delibera consiliare n. 44 del 27 giugno 2002;
5)  relazione;
6)  stralcio del piano regolatore generale vigente;
7)  tav.  1.1  -  stralcio del piano regolatore generale portuale;
8)  stralcio del piano regolatore generale con previsione di variante;
9)  tav.  8  -  planimetria generale - porto turistico Cala del Sole. 


Art.  3

Il comune di Licata dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento provvedendo, altresì, ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria all'esecuzione delle opere.

Art.  4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2003.
  SCIMEMI 

(2003.29.1855)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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