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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 14 luglio 2003. Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Favara.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n.973 del 18 luglio 1987 con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Favara;
Premesso che:
- con foglio prot. n. 34402 del 12 settembre 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 55863 del 17 settembre 2002, il comune di Favara ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la delibera n. 41 del 28 marzo 2002, con la quale, in variante allo strumento urbanistico vigente, è stato adottato il piano di lottizzazione inerente un complesso chiuso ad uso collettivo (campeggio) da realizzarsi in contrada Burrainito;
- con nota prot. n. 64308 del 25 ottobre 2002, questo Assessorato ha invitato l'amministrazione comunale di Favara a provvedere all'adozione della sola variante urbanistica relativa alla modifica di destinazione del l'area interessata dal progetto di campeggio, atteso che l'approvazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n.71/78, rientra nelle competenze del comune;
Visto il foglio prot. n. 20214 del 24 aprile 2003, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 27685 del 28 aprile 2003, con cui il comune di Favara ha trasmesso la delibera consiliare n. 21 del 4 aprile 2003, relativa alla variante al piano regolatore generale in argomento;
Vista la delibera n. 21 del 4 aprile 2003, con la quale il consiglio comunale di Favara ha provveduto a revocare la precedente deliberazione n. 41/2002, nonché ad adottare, in dipendenza di quanto indicato dall'art. 2 della legge regionale n. 14/82, la variante al piano regolatore generale vigente relativa al cambio di destinazione per l'insediamento di un complesso chiuso ad uso collettivo (campeggio) in contrada Burrainito in esito alla richiesta della Società Concordia Karting s.r.l.;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera n. 41 del 28 marzo 2002 e ritenuti utili con nota n. 64308 del 25 ottobre 2002, in quanto correttamente riferiti alla varian te urbanistica;
Vista l'attestazione datata 3 luglio 2003, assunta al prot. di questo Assessorato al n. 40625 del 4 luglio 2003, con la quale il dirigente del settore urbanistica ed il segretario del comune certificano l'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso la variante adottata con delibera del C.C. n. 41/2002 ed in seguito riadottata con delibera C.C. n. 21/2003;
Vista la nota prot. n. 173 del 21 maggio 2003, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione costituente il fascicolo, la proposta n. 32 del 20 maggio 2003 formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esame degli atti ed elaborati
Con atto n. 21 del 4 aprile 2003, il consiglio comunale di Favara ha deliberato di approvare la variante urbanistica relativa al cambio di destinazione da zona verde agricolo a zona per campeggi.
L'area oggetto della variante di che trattasi è ubicata in contrada Burrainito, agro di Favara, ed è identificata catastalmente al foglio di mappa n. 72, particelle n. 109, 670, 672, 673, 674, 675, 676 e 677, per una estensione complessiva di Ha. 13.65.30.
La stessa ricade in zona omogenea E verde agricolo.
Considerato che:
- il comune di Favara è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 973 del 18 luglio 1987;
- il comune di Favara non è considerato sismico;
- la variante è stata pubblicata secondo le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- risulta completo l'iter amministrativo della varian te in esame;
- sulla variante risultano acquisiti i pareri di legge;
- avverso la variante non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, come si rileva dal certificato a firma del segretario del comune di Favara datato 11 settembre 2002;
- l'area oggetto della variante non rientra nelle fasce di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 71/78;
- all'interno del territorio del comune di Favara non esistono aree destinate a campeggi, come si evince dalla proposta di delibera a firma del responsabile del dipartimento arch. F. Criscenzo;
- la condizione espressa dalla commissione consiliare permanente, con verbale n. 8/2003, che così recita: "l'indice di cubatura rimanga invariato a quello attualmente esistente per le residenze agricole", è in contrasto con la legge regionale n. 14/82;
- la variante in argomento risulta essere compatibile con l'assetto territoriale del comune di Favara e non confligge con l'ordinario sviluppo urbanistico dello stesso.
Tutto quanto sopra premesso e considerato esprime parere favorevole, ai soli fini urbanistici, all'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Favara, per la destinazione di un'area agricola sita in contrada Burrainito ad area per campeggi, interessante le particelle nn. 109, 670, 672, 673, 674, 675, 676 e 677 del foglio di mappa n. 72, adottata con delibera di C.C. n. 21 del 4 aprile 2003.";
Visto il voto n. 141 dell'11 giugno 2003, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la sopracitata proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U., ha ritenuto meritevole di approvazione la variante urbanistica adottata dal consiglio comunale di Favara con delibera n. 21 del 4 aprile 2003;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 141 dell'11 giugno 2003, che richiama integralmente la proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U. n. 32 del 20 maggio 2003;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al citato voto del C.R.U. n. 141 dell'11 giugno 2003, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Favara, adottata con delibera consiliare n. 21 del 4 aprile 2003, relativa al cambio di destinazione da zona agricola a zona per insediamenti chiusi ad uso collettivo (campeg gi) di un'area sita in contrada Burrainito.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta dell'unità operativa 3.1/D.R.U. n. 32 del 20 maggio 2003;
2) voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 141 dell'11 giugno 2003;
3) delibera consiliare n. 21 del 4 aprile 2003 con relativi stralci planimetrici allegati.
Art. 3
Il comune di Favara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2003.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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