REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 AGOSTO 2003 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 luglio 2003.
Conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Ramacca al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 221/68;
Vista la legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 1996 del 30 ottobre 2002, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con l'esclusione, tra l'altro, del comune di Ramacca, per il quale doveva procedersi alla ridelimitazione delle sedi;
Viste le note del 20 dicembre 1999 n. 1N13/3967, 30 ottobre 2002 prot. S10/2927, 12 febbraio 2003 prot. S10/322 e 9 maggio 2003 prot. S10/924, con le quali il comune è stato sollecitato a trasmettere la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie con avvertenza che eventuale silenzio sarebbe stato inteso quale conferma della vigente pianta organica;
Considerato che le sopraelencate note a tutt'oggi non sono state riscontrate;
Ritenuto di dover confermare la vigente pianta orga nica delle farmacie;
Visti i dati Istat, relativi alla popolazione residente nel comune di Ramacca al 31 dicembre 1999, pari a 10.642 abitanti;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino al 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazione, sono considerate in soprannumero;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n.6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitate ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;
Vista la nota del 27 maggio 2003 prot. 3507, con la quale l'Azienda U.S.L. n.3 di Catania esprime parere favorevole alla conferma della vigente pianta organica;
Ritenuto di dover intendere operanti con il presente provvedimento le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti e di dover recepire eventuali trasferimenti di titolarità e/o di locali effettuatesi sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata la pianta organica delle farmacie del comune di Ramacca, al 31 dicembre 1999.

Art. 2

Sedi farmaceutiche spettanti n.2.
Sedi farmaceutiche esistenti n. 3.
Sedi farmaceutiche soprannumerarie n. 1.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Ramacca per la pubblicazione nell'albo pretorio per almeno 15 giorni consecutivi, all'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 20 luglio 2003.
  CITTADINI 

(2003.31.1956)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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