REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 7 luglio 2003.
Dichiarazione di importante interesse archeologico degli immobili siti in località Palisi, nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento di dichiarazione effettuati dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti degli aventi diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Rilevato che nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA), in località Palisi, nel corso di recenti lavori di trasformazione della trazzera Palisi in strada rotabile, sono stati trovati resti murari riferibili ad un insediamento archeologico in vita in età romana, con strutture in laterizio ed una ricca stratigrafia archeologica che ingloba materiali di vario tipo (coppi, dischi fittili, frammenti ceramici, ecc.) e che detto ritrovamento costituisce un possibile contributo alla conoscenza dell'insediamento rurale in età romana nella Sicilia centro-settentrionale;
Viste le osservazioni avanzate presso la competente Soprintendenza dal sig. Giuseppe Mendola, parzialmente accettate limitatamente all'esclusione della vasca di irrigazione dal vincolo diretto ed alla possibilità di variare il tipo di coltura nella particella 226, pur restando tale possibilità sottoposta al parere della competente Soprintendenza;
Ritenuto, invece, di dovere confermare la parziale inclusione della particella 225 nell'area sottoposta a vincolo diretto in quanto si ritiene del tutto esaustiva e pregna di riferimenti la motivazione supportante il provvedimento di vincolo in tale area, come anche l'assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art. 49 della restante parte di detta particella, per la necessità di garantire la salvaguardia ed il decoro del sito archeologico;
Considerato che la suddetta area archeologica, ricadente nelle particelle 226 (porzione), 225 (porzione) del foglio di mappa 8 del comune di Montemaggiore Belsito, e nel tratto di strada comunale Palisi ad esse adiacente, così come evidenziato nell'allegata planimetria con puntinato grigio chiaro ed in legenda come area 1, per i motivi illustrati nella relazione tecnica riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977;
Ritenuto che, al fine di garantire la salvaguardia dell'integrità delle condizioni di cornice ambientale e per la migliore conservazione del sito sia necessario evitare possibili stravolgimenti ambientali dannosi al decoro dell'area archeologica dettando ai sensi dell'art. 49 del citato testo unico particolari prescrizioni sugli immobili evidenziati nell'allegata planimetria con campitura a righe, in legenda come area 2 e censiti in catasto al foglio di mappa 8, particelle 232, 233, 226 (q.p.), 231, 225 (q.p.) ed il tratto di strada comunale Palisi, interposto;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione di provvedimenti volti a tutelare i predetti immobili;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al testo unico e della legge regionale n. 80/77 gli immobili, in conformità alla proposta della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, gli immobili siti in località Palisi, nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito, ricadenti all'interno del perimetro dell'area 1 del l'allegata planimetria e nella stessa evidenziati con puntinato grigio chiaro, identificati in catasto al foglio di mappa n. 8, particelle nn. 226 (q.p.) e 225 (q.p.) e tratto di strada comunale Palisi ad esse adiacente, sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi del combinato-disposto di cui all' art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 ed all'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e restano pertanto sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di eseguire nuove edificazioni sugli immobili di cui al precedente art. 1.
Qualsiasi intervento di scavo nel sottosuolo, di modificazione dei tipi e delle forme tradizionali di colture, di impianti ed opere infrastrutturali, di ristrutturazione dei manufatti esistenti e di manutenzione di qualunque genere (anche se di carattere provvisorio), dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, che potrà stabilirne i modi e le condizioni compatibili con il rispetto dei beni archeo logici e dell'ambiente circostante.

Art. 3

Ai fini della salvaguardia dell'integrità della cornice ambientale e per evitare stravolgimenti nelle aree adiacenti il sito, dannose al decoro dell'area archeologica, nei confronti degli immobili ricadenti nelle particelle 232, 233, 226 (q.p.), 231 e 225 (q.p.) del foglio di mappa 8 e del tratto di strada comunale Palisi, interposto, sono dettate le seguenti prescrizioni:
-  è consentita l'utilizzazione delle suddette aree per coltivazioni tradizionali e lo sfruttamento a pascolo.
-  è fatto divieto di eseguire modifiche dei tipi e delle forme tradizionali di colture, nonché qualsiasi altro intervento che comporti manomissioni del sottosuolo, nuo vi impianti, nuove costruzioni, ristrutturazioni e recuperi dell'esistente senza la preventiva autorizzazione della com petente Soprintendenza dei beni culturali ed ambien tali di Palermo.

Art. 4

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 5

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie e particelle, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99) sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei reegistri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune nel cui territorio ricade il bene, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul sito web della Regione si ci liana, Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 7 luglio 2003.
  FAVARA 

(2003.29.1843)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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