REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 agosto 2003.
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica". Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici.



AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE LL.PP.
ALL'ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA REGIONE
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GE NE RALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
e, p.c.  ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

ALLA CORTE DEI CONTI
AL PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE - OPERE MARITTIME
ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI


Il 22 maggio c.a. è entrata in vigore la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2003, n. 23), che ha, tra l'altro, apportato talune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, in materia di appalti di lavori pubblici ed opere pubbliche.
Le nuove disposizioni, pur lasciando sostanzialmente inalterato il sistema legislativo degli appalti di opere pubbliche in Sicilia, come delineato nella legge regionale n. 7/2002, hanno introdotto nella disciplina sottostante elementi innovativi, interpretativi ed integrativi più rispondenti alle esigenze della collettività.
Sicché si è reso necessario diramare la presente circolare per illustrare i contenuti maggiormente significativi della nuova legge regionale n. 7/2003, significando che si è data contestuale pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, al rivisitato testo coordinato della legislazione statale con quella regionale.
Sullo schema di circolare si è espresso l'ufficio legislativo e legale della presidenza, con nota prot. n. 13573 del 4 agosto 2003.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
Con l'art. 1 è stato allargato l'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale n. 7/2002, introducendo, con la lettera d), comma 2, dell'articolo 2 della legge n. 109/94, una disposizione per mezzo della quale l'intero sistema legislativo e regolamentare degli appalti in Sicilia si applica anche agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, per le opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.
Tali enti e gli enti sottoposti a vigilanza della Regione che risultino privi di uffici tecnici si avvarranno, per le varie fasi delle procedure di appalto, degli uffici degli enti locali competenti per territorio.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio regionale dei lavori pubblici
L'art. 2, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 109/94, uniformandosi al sistema statale, ha rideterminato i limiti di importo dei lavori che fanno scaturire l'obbligo per le amministrazioni e gli enti aggiudicatori di comunicazione dei dati all'osservatorio regionale dei lavori pubblici. Tale obbligo, infatti, è stato rideterminato per i lavori pubblici di importo superiore a e 150.000. Mentre per i lavori pubblici di importo compreso tra e 20.000 e 150.000 dette amministrazioni ed enti sono tenuti a comunicare esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.
Responsabile unico del procedimento
All'art. 3, la legge regionale n. 7/2003 ha introdotto una importante innovazione nel testo dell'art. 7 della legge n. 109/94 prevedendo che la nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, vada effettuata anche per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale, di cui al 3° comma dell'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo applicabile in Sicilia a mente delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 (come nel caso di realizzazione di opere da parte di enti di culto e/o formazione religiosa).
In ordine, poi, alla figura del responsabile unico del procedimento appare opportuno, in questa sede, riferire taluni chiarimenti espressi dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione nel recente parere reso in data 23 maggio 2003, n. 9201/105/03.11, in merito alla individuazione degli organi competenti alla sua nomina.
"Tanto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della legge n. 109/1994, con le integrazioni della legge regionale n. 7/2002, che il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/1994, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina, ma, l'art. 7, comma 1, dispone che lo stesso sia nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico e, il successivo comma 3, che il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni.
La chiara riconduzione della figura alla organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere. Sarà, pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento.
Per converso, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 109/1994, restano attribuiti al Presidente della Regione o all'Assessore competente, nonché, per le altre amministrazioni o enti, ai rispettivi organi esecutivi, i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti di natura fiduciaria nel caso in cui, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 7, qualora nell'organico dell'amministrazione non sia possibile il reperimento di adeguate competenze professionali, si renda necessario affiancare al responsabile unico del procedimento professionisti singoli o associati con adeguata competenza ..."
Tali incarichi vanno affidati, per ammontare dei corrispettivi della prestazione superiori alla soglia comunitaria, con le procedure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Nel caso di corrispettivi inferiori a tale soglia gli incarichi sopraccitati sono affidati mediante gara pubblica, disciplinata dall'emanando regolamento ex art. 17, comma 10, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la facoltà, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad affidamenti fiduciari per incarichi il cui corrispettivo è inferiore a e 100.000.
Commissione regionale dei lavori pubblici
Con l'art. 4, che modifica l'art. 7 bis della legge n. 109/94, il legislatore ha chiarito che anche per la commissione regionale dei lavori pubblici, in conformità con quanto previsto per la conferenza speciale di servizi, il parere è da rendere su progetti definitivi o esecutivi.
La precisazione è importante in quanto statuisce che il parere deve essere reso una sola volta o sul progetto definitivo o su quello esecutivo.
Tranne casi assai limitati di interventi di manutenzione per i quali può essere reso parere su progetto esecutivo, per tutti gli altri interventi rientranti nella piena applicazione della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e la legge regionale n. 7/2003, il parere deve essere richiesto sui progetti definitivi, rimandando al responsabile unico del procedimento la successiva validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 47 del regolamento n. 554/99, con le modalità previste dall'art. 48 dello stesso.
A questo proposito si chiarisce che appare opportuno che il responsabile unico del procedimento, nel documento di validazione del progetto esecutivo, attesti che la progettazione esecutiva è stata realizzata in conformità alle prescrizioni od osservazioni che gli enti - interessati al rilascio di autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nulla osta od assensi - hanno avanzato nel rendere il parere sul progetto definitivo.
Si ritiene utile evidenziare che, nel caso in cui le prescrizioni ed osservazioni scaturenti in sede di esame da parte degli organi competenti (conferenza speciale di servizi o commissione regionale dei lavori pubblici) siano tali da modificare l'impostazione tecnica posta a base del progetto esecutivo, lo stesso sarà restituito all'ente proponente al fine di adeguarlo alle citate prescrizioni ed osservazioni, per essere, successivamente, riproposto al parere dell'organo competente.
Per i progetti sottoposti alle norme transitorie individuate dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il parere della conferenza speciale di servizi o della commissione regionale dei lavori pubblici potrà essere reso anche su progetti esecutivi.
Relativamente, poi, alla disciplina posta al comma 21 dell'art. 7 bis su richiamato, si prevede che il parere su progetto preliminare da parte della conferenza speciale di servizi o della commissione regionale dei lavori pubblici sia reso quando ricorra almeno uno dei casi previsti dallo stesso comma.
E' opportuno precisare che l'esame del progetto è effettuato con le modalità previste dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, al fine di poter concordare, con gli enti partecipanti, le condizioni per l'ottimale impostazione del progetto definitivo, volta ad ottenere i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i nulla-osta previsti dalla normativa vigente.
Considerato che il legislatore regionale non ha stabilito i limiti di competenza fra i due organi, in analogia a quanto previsto dalle competenze sui progetti definitivi, la conferenza speciale di servizi di cui all'art. 7 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, tratterà le opere ed interventi di importo complessivo fino a tre volte la soglia comunitaria e la commissione regionale dei lavori pubblici quelli il cui importo complessivo supera tale limite.
Qualificazione
L'art. 5, che introduce nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 8 della legge n. 109/94, con le modifiche ad esso apportate dalla legge n. 166/2002 (c.d. "Merloni quater"), consente, in particolare, di estendere da 3 a 5 anni la validità della certificazione della qualificazione delle imprese da parte delle SOA.
Consorzi stabili
L'art. 6 rende applicabile nell'ordinamento regionale il testo dell'art. 12 della legge n. 109/94, con le modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002 ("Merloni quater") in materia di consorzi stabili, disciplinando in maniera organica la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'affidamento di lavori pubblici.
Riunione di concorrenti
L'art. 7 rende applicabile, in materia di riunione di concorrenti, la norma introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), della legge n. 166/2002 ("Merloni quater"), in forza della quale i lavori riconducibili alla categoria prevalente o a categorie scorporate possono essere assunti da imprese riunite in associazioni temporanee o dai consorzi di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 109/94. I lavori di che trattasi possono essere assunti altresì da imprese riunite orizzontalmente.
Programmazione dei lavori pubblici
L'art. 8 introduce nell'ordinamento regionale le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 109/94, con le modifiche ad essi apportate dalla legge "Merloni-quater".
Preliminarmente appare opportuno chiarire che gli importi previsti dalla norma in questione devono essere individuati con riferimento all'intero ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'ope ra, ivi comprese le somme a disposizione dell'amministrazione.
In particolare, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 8 in commento, dispone che la realizzazione di lavori di importo superiore a e 100.000 è soggetta alle disposizioni relative alla programmazione dei lavori pubblici che gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), devono predisporre ed approvare, con le modalità previste dallo stesso articolo 14.
Coordinando tale previsione con il comma 11 dell'articolo 14 e con il comma 1 dell'art. 14 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato, si evince che non possono essere concessi finanziamenti regionali o di altro ente pubblico in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della stessa legge per la realizzazione di opere estranee ai programmi previsti dallo stesso articolo 14, salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti o indifferibili. Rimangono ovviamente esclusi da tale disciplina gli interventi proposti da soggetti non tenuti alla programmazione triennale, quali, ad esempio gli enti ecclesiastici o gli enti o soggetti privati.
L'innovazione introdotta dall'articolo in esame, con i su richiamati commi, è quella relativa alla pubblicazione dello schema di programma triennale e del relativo elenco annuale, che vanno affissi, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'ente. Al riguardo, appare opportuno che la delibera di approvazione del programma riporti l'esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione dello schema, in conformità alla norma sopra richiamata.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità che dovrà soddisfare i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo in argomento ed a tale ordine di priorità dovrà farsi riferimento per l'attuazione dei lavori inclusi nel programma, fatte salve le deroghe previste dal comma 5. Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 19 dell'art. 14 e del successivo art. 14 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, il programma triennale e l'elenco annuale dovranno prevedere un ordine di priorità generale ed un ordine di priorità di settore. A quest'ultima priorità (di settore), in casi di particolare urgenza e previa favorevole statuizione dell'organo deliberante dell'ente, si potrà fare riferimento per procedere al conferimento degli incarichi di progettazione ed agli atti consequenziali tendenti alla realizzazione dell'opera, in deroga all'ordine di priorità generale previsto dal comma 3 dello stesso art. 8.
L'elenco annuale, secondo le innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 7/2003, potrà contenere sia studi di fattibilità debitamente approvati dall'ente programmatore per importi di lavori inferiori a e 1.000.000, sia progetti preliminari debitamente approvati dall'ente programmatore per lavori di importo pari o superiore al limite sopraindicato. Ai sensi degli artt. 46 e 48 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 554/99, tale competenza è ascritta al responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003.
Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, si richiamano i relativi contenuti, fissati dall'art. 16, comma 2 bis, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, evidenziando la notevole importanza delle risultanze di tali studi in base alle quali si svilupperà il successivo iter progettuale. Nel caso in cui tali studi siano redatti dagli uffici tecnici dell'ente appaltante, il relativo corrispettivo deve essere calcolato e ripartito secondo quanto previsto nell'emanando regolamento ex art. 18 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003. Nel caso in cui tale attività è affidata ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) della citata legge n. 109/94, il relativo corrispettivo sarà calcolato secondo quanto previsto dall'emanando regolamento ex art. 17, comma 10, della stessa legge, tenuto conto del disposto di cui ai successivi commi 19 e 20.
Inoltre i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, potranno essere ricompresi nell'elenco annuale con l'indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei relativi costi, non prevedendo la norma alcun ulteriore adempimento da parte degli enti programmatori.
In ordine ai lavori da eseguirsi per lotti, il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale, prevede che, per l'inserimento nell'elenco annuale, sia stata elaborata la progettazione di livello almeno preliminare per la realizzazione dell'intero intervento e ne sia stato quantificato l'importo complessivo. Il soggetto indicato dal 2° periodo di tale comma è individuato nel responsabile unico del procedimento, in conformità alle previsioni dell'art. 8, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 554/99. Anche per tali fattispecie valgono le considerazioni sopra riportate per le verifiche, ex artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R. n. 554/99, sul progetto preliminare.
Infine l'elenco annuale dovrà contenere l'indicazione dell'avvenuto stanziamento sullo stato di previsione o sul bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici, dei mezzi finanziari richiesti per ogni intervento in esso ricompreso. Tali mezzi potranno anche essere disponibili in base a risorse statali o di altri enti pubblici.
L'approvazione dei progetti preliminari, degli studi di fattibilità, degli interventi di manutenzione inseriti nel l'elenco annuale potrà avvenire contestualmente all'approvazione dello stesso elenco annuale, ai sensi del com ma 9 dell'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legislazione regionale.
Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta
L'art. 9, lett.b), modifica l'art. 14 bis, comma 13, della legge n. 109/94 nella parte riguardante il funzionamento del fondo di rotazione per i ribassi d'asta.
In particolare, si prevede che le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri possono essere utilizzate, nei limiti del cinquanta per cento, da parte del l'amministrazione medesima, oltre i casi già previsti, ma "solo in caso di ulteriore residualità" (cfr. capoverso 13, 1ª parte) per il finanziamento di opere caratterizzate dall'urgenza; detto cinquanta per cento può essere altresì utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della conferenza speciale di servizi e per il funzionamento della commissione regionale dei lavori pubblici, previa iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Più specificamente si rinvia alla cognizione della circolare del 22 luglio 2003, emanata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
L'art. 10 prevede una serie di aggiustamenti tecnici ed alcune modifiche all'art. 17 della legge n. 109/94, resisi necessari per adeguare il sistema (attività di studio, progettazione, direzione dei lavori) alla nuova normativa introdotta dalla legge n. 166/2002.
In particolare, è prevista la possibilità di attribuire l'incarico di progettazione per le opere marittime e portuali al Genio civile per le opere marittime.
E' altresì prevista la possibilità di attribuire incarichi di progettazioni ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
La norma prevede, inoltre, che ciascun ente non possa affidare allo stesso professionista incarichi fiduciari che, cumulativamente, eccedano nell'anno l'importo di e 100.000, IVA esclusa. E' prevista altresì la possibilità di affidamento di incarichi di progettazioni a categorie di dipendenti pubblici, ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Sono state inoltre recepite le previsioni della normativa nazionale, aggiornata alla legge n. 166/2002, relativamente alla categoria dei restauratori di beni culturali ai sensi della vigente normativa e limitatamente agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
In tali casi, alla luce delle sopravvenute disposizioni normative, l'art. 224, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 si ritiene compatibile con la normativa regionale di settore. Pertanto, nel caso di affidamento all'esterno delle attività di direzione lavori, l'ufficio di direzione lavori comprenderà un direttore operativo restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione regionale.
Analogamente appare compatibile il comma 2 del citato art. 224, relativo alle attività di collaudo degli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, per interventi di importo superiore a e 2.500 migliaia. In questo caso il restauratore di beni culturali potrà essere uno dei componenti della commissione di collaudo.
Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva
L'art. 11 ha modificato i criteri con cui verranno stabilite, mediante decreto assessoriale, le modalità di utilizzazione del fondo di rotazione per la progettazione definitiva, consentendo così maggiore disponibilità di accesso al fondo ai comuni con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti.
Incentivi e spese di progettazione
L'art. 12 ha apportato talune modifiche all'art. 18 della legge n. 109/94, come recepito con la legge regionale n. 7/2002, in materia di incentivi e spese per la progettazione. In particolare, è previsto che per le attività di cui al comma 1 del predetto art. 18, svolte dagli uffici regionali, i criteri di ripartizione delle somme sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto del l'Assessore regionale competente. Quello emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'amministrazione regionale.
Ogni ente quale stazione appaltante è tenuto ad adottare apposito regolamento in materia.
Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante
L'art. 13, che modifica l'art. 19, comma 13, della legge n. 109/94, consente agli enti di culto e/o di formazione religiosa ed agli enti privati - per i quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento - di non applicare la disciplina generale prevista dal medesimo comma 13, in base alla quale è posto il divieto di affidamento a soggetti pubblici o di diritto privato dell'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e di concessionari di lavori pubblici.
Procedure di scelta del contraente
La modifica di cui all'art. 14 chiarisce che, per ciò che attiene alle procedure di scelta del contraente, gli appalti pubblici possono essere affidati, oltre che mediante pubblico incanto, appalto-concorso e trattativa privata, anche attraverso l'istituto del cottimo-appalto di cui al l'art. 24 bis della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato con la legislazione regionale.
Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici
L'art. 15 opera un mero adeguamento tecnico alle norme di cui alle legge "Merloni quater" in materia di aggiudicazione di lavori, evidenziando che l'importo sopra soglia di aggiudicazione dei lavori è pari al controvalore in e di cinque milioni di DSP, in atto equivalenti a e 6.242.028.
Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi
L'art. 16 estende la norma di cui all'art. 21 bis, com ma 5, della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, riguardante l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche, in caso di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale, alle procedure relative agli appalti di fornitura di lavori e servizi.
A tal proposito, si ritiene di dover richiamare nell'ordinamento siciliano l'indirizzo interpretativo contenuto nella circolare 10 marzo 2003, n. B1/2107 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2003), che - in adesione alla direttiva comunitaria 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 ed all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante norme di attuazione della legge n. 443 del 2001, c.d. legge Lunardi - invita le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi a conformarsi al disposto del citato articolo 14, comma 3, e quindi a comunicare il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno trenta giorni prima della firma del contratto. Ciò nelle more della emanazione del formale provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano.
Per ciò che riguarda, poi, il richiamo normativo al decreto di attuazione n. 190/2002 della c.d. legge Lunardi, giova rilevare che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2002 le previsioni dell'articolo 1 della legge Lunardi e dei relativi decreti delegati di attuazione trovano applicazione nella Regione in quanto compatibili con l'ordinamento regionale medesimo.
Cottimo-appalto
L'art. 17 modifica "il nomen iuris" del cottimo di cui all'art. 24 bis della legge n. 109/94, nel nuovo testo coordinato, che viene indicato come "cottimo-appalto" (cfr. lett. a), per distinguerlo dall'istituto del cottimo-lavori in economia, disciplinato dal capo III del regolamento di attuazione n. 554/99. La norma prescrive anche un prolungamento dei termini (entro il 31 dicembre 2003) per l'adozione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti previsti per disciplinare le modalità di affidamento dei lavori pubblici mediante cottimo-appalto (cfr. lett. b).
E' appena il caso di precisare come nell'ordinamento regionale trovi comunque applicazione l'istituto del cottimo-lavori in economia di cui al capo III del D.P.R. n. 554/99, come opportunamente chiarito dall'ufficio legislativo e legale con parere n. 280, reso il 2 gennaio 2003.
Varianti in corso d'opera
L'art. 18, in materia di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 25 della legge n. 109/94, prevede che la copertura delle somme stanziate per l'esecuzione dell'opera vada individuata genericamente tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Collaudi
L'art. 19 prevede la facoltà, da parte dell'ente appaltante, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per i lavori di importo compreso tra e 200.000 e e 500.000. Si ritiene opportuno non ricorrere a tale facoltà nei casi in cui sia sorto contenzioso con l'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori non risolto in corso d'opera ai sensi dell'art. 31 bis della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legislazione re gionale.
Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di importo pari o inferiore ad un milione di e può essere affidato anche a tecnici pubblici funzionari con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità.
Per tali incarichi il corrispettivo grava sull'aliquota relativa al collaudo prevista nella ripartizione della som ma di cui all'art. 18 della stazione appaltante, inclusa nelle somme a disposizione del progetto, ed in tal senso nella dichiarazione di accettazione del collaudo il funzionario dovrà darne consenso.
Le spese di missione per le visite di collaudo vanno poste a carico dell'ente appaltante da prelevare dalle economie risultanti dalle somme a disposizione del finanziamento per collaudo da affidarsi a libero professionista. Tali spese sono da computarsi secondo le indennità di missione previste dall'ente di appartenenza del funzionario incaricato.
Garanzie e coperture assicurative
L'art. 20 prevede una importante innovazione in materia di garanzie e coperture assicurative, di cui all'art. 30 della legge n. 109/94. La norma consente di precisare, alla stregua di quanto esplicitato dall'art. 100 del rego lamen to d'attuazione della "legge Merloni" (D.P.R. n. 554/99), che la cauzione definitiva, da prestarsi da parte dell'impresa in caso di aggiudicazione, possa essere rilasciata da un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la fidejussione provvisoria.
La norma stabilisce altresì che la cauzione prevista per i lavori a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a e 150.000, ridotta allo 0,50 per cento, non è richiesta nelle gare per i lavori di importo a base d'asta inferiore a e 750.000, qualora le imprese concorrenti presentino copia autenticata di tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tal caso si applica la regola generale prevista dal comma 1 dell'art. 30 del nuovo testo coordinato.
E' utile rammentare che ai sensi del comma 11 quater dell'art. 8 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, beneficiano della riduzione del cinquanta per cento della cauzione e della garanzia fidejussoria.
Un' ulteriore modifica è prevista dall'articolo in esame in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento. In tale contesto la garanzia fidejussoria è aumentata nella percentuale di un punto per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino ad un massimo del 20 per cento di ribasso; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto superiore a detto 20 per cento.
Per ciò che concerne infine le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti, la legge regionale n. 7/2003 ne ha esteso l'applicazione oltre agli incaricati dello studio o della progettazione, anche alle altre attività previste dalla legge regionale stessa, con l'assunzione dell'intero onere a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Tali oneri andranno previsti, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 554/99, tra le somme a disposizione dell'amministrazione per ogni singolo intervento. Lo stesso comma 4 dell'articolo in oggetto, nel caso di affidamento a soggetti esterni, estende la stipulazione delle polizze assicurative a tutte le attività previste dalla legge regionale medesima, con oneri a carico degli affidatari esterni.
Finanza di progetto e aree cimiteriali
L'art. 21, che introduce l'art. 27 bis della legge regionale n. 7/2002, prevede che la competenza ad utilizzare l'istituto della finanza di progetto, per gli ampliamenti e gli interventi nelle aree cimiteriali, spetta all'organo esecutivo della stazione appaltante.
APPALTI DI FORNITURA DI BENI ED APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI
Ricorso a trattativa privata
L'art. 22 opera una rivisitazione dell'istituto della trattativa privata, per l'affidamento degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi, disciplinato dall'art. 34 della precedente legge regionale n. 7/2002.
La novella legislativa consente, adesso, il ricorso alla trattativa privata, per l'affidamento di detti appalti senza previa autorizzazione e per importi non superiori a e 25.000. La norma ha carattere transitorio, sino a quando non saranno approvati i regolamenti degli enti di cui agli artt. (non modificati) 31 e 32 della legge regionale n. 7/2002.
Va comunque ricordato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è necessario comunicare alla sezione regionale di controllo della corte dei conti le acquisizioni per le quali si è fatto ricorso alla trattativa privata o al cottimo fiduciario ogni qual volta che detti procedimenti comportino una spesa superiore a e 50.000, per come chiarito dalla procura regionale della corte dei conti per la Regione siciliana, con nota prot. n. 078/2003 Int. dell'11 aprile 2003, diramata dalla segreteria generale della Presidenza della Regione, con nota prot. n. 1268/D1 - 68 c.c. del 23 aprile 2003.
Pubblicità
L'art. 23 opera una correzione meramente materiale attraverso una esplicitazione di un articolo non richiamato nel testo (art. 33) della legge regionale n. 7/2002.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Espropriazioni ed occupazioni
La norma di cui all'art. 24 ha carattere interpretativo. Con essa (per evitare un vuoto normativo) il legislatore regionale ha voluto confermare l'applicazione in Sicilia della disciplina regionale in materia di espropriazioni ed occupazioni, anche se formalmente abrogata, sino alla entrata in vigore del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. in materia di espropriazioni).
Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo
L'art. 25 chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 15 settembre 1999, n. 20 (disposizioni in materia di sub-appalti, noli e forniture) nonché quelle di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) per ciò che concerne le forniture di beni e servizi e noli a freddo, si applicano limitatamente a quei settori che l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia, dopo che il Presidente della Regione avrà sentito in merito le prefetture. E' appena il caso di rilevare che, così come dispone la lettera dell'articolo, le disposizioni in questione troveranno compiuta applicazione nel momento in cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale per i lavori pubblici avranno definito gli individuati adempimenti.
Interpretazione autentica
L'art. 26 altro non contiene che l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2002, concernente il regime transitorio della predetta legge regionale, in cui, in conformità al parere n. 213 del 17 ottobre 2002 reso dall'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, si afferma che la disciplina regionale previgente in materia di lavori pubblici continua ad applicarsi, anche se formalmente abrogata, alla realizzazione di opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria alla data del 10 settembre 2002. Tale espressione ricomprende tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara già approvati alla predetta data.
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
L'art. 27, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 7/2003 integra le disposizioni dell'art. 41, comma 8, della legge regionale n. 7/2002 disponendo che, nei casi contemplati da quest'ultimo comma, il responsabile uni co del procedimento attivi le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della stessa legge regionale n. 7/2002.
L'introduzione della norma in esame ha pertanto, opportunamente, voluto fissare gli adempimenti tecnici necessari per permettere una più coerente applicazione del comma 8 in funzione del regime normativo cui sarà sottoposta l'esecuzione dei lavori che saranno appaltati ai sensi del predetto comma 8, esecuzione che, pertanto, sarà disciplinata dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, dal D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e dal D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.
Si rammenta che la disciplina posta al comma 8 non ricomprende la tipologia di progetti rientranti nel comma 4 dello stesso art. 41 e cioè quelle progettazioni, anche già espletate, che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2002 (10 settembre 2002) non avevano conseguito il parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo; per tali fattispecie, ai sensi del precitato comma 4, si procederà, ove necessario, all'adeguamento dell'intero progetto alla nuova disciplina introdotta con la legge regionale n. 7/2002.
Come già previsto con la circolare di questo Assessorato del 14 ottobre 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002), resta comunque impregiudicata la possibilità da parte degli enti appaltanti di adeguare i progetti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 41, comma 8, alla disciplina di cui alla legge regionale n. 7/2002.
Con la lettera c) del medesimo comma 1 del citato art. 27 della legge regionale n. 7/2003 viene confermata la competenza ad esprimere parere tecnico sulle perizie di variante e suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, relativi ai lavori sottoposti alla disciplina previgente alla legge regionale n. 7/2002, agli organi tecnici individuati dall'art. 3 della legge regionale n. 21/98, così come peraltro già rappresentato nella richiamata circolare di questo Assessorato del 24 ottobre 2002.
Tra gli organi non più competenti ad esprimere parere tecnico nel corso dell'esecuzione di opere soggette alla disciplina previgente alla legge regionale n. 7/2002 devono altresì ricomprendersi le commissioni tecniche istituite presso gli II.AA.CC.PP., ai sensi dell'art. 63 della legge n. 865/71.
In analogia a quanto già rappresentato nella circolare di questo Assessorato n. 5 del 3 giugno 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999), l'individuazione dell'organo tecnico ora competente ad esprimere parere, nel caso in cui l'organo tecnico che ha espresso parere sul progetto non sia più competente ai sensi del comma di cui trattasi, deve effettuarsi con riferimento all'importo complessivo del progetto.
Nel caso di progetto stralcio di progetto generale l'importo cui fare riferimento, per i fini di cui sopra, è quello complessivo del progetto generale.
Si ritiene utile evidenziare che il parere tecnico sugli atti di contabilità finale e di collaudo dovrà essere reso solo nel caso in cui norme particolari, riguardanti il finanziamento e/o l'esecuzione di talune tipologie di lavori o particolari disposizioni contrattuali, prevedano l'espres sione di un parere tecnico su tali atti. In questi casi il parere deve essere reso dagli organi competenti secondo l'art. 3 della legge regionale n. 21/98, prescindendo dalla normativa previgente o dai patti contrattuali già esistenti, in armonia con quanto sopra riportato per l'individuazione dell'organo tecnico competente.
Per gli interventi (di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), cpv. 11) connessi all'attuazione del P.O.R. 2000-2006, e quindi inseriti nei programmi di finanziamento previsti dal suddetto programma operativo, per i quali la progettazione sia stata già espletata, l'incarico di direzione dei lavori può essere affidato, fiduciariamente, allo stesso professionista, anche in deroga ai limiti di spesa di e 100.000, IVA esclusa, ma nel rispetto del limite della soglia comunitaria prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 157/95, che, come è noto, fa riferimento agli appalti di servizi, il cui valore a stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in e di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP), in atto equivalenti a e 249.681.
E' inoltre opportuno chiarire che l'espressione "incarico di progettazione già espletato", per la fattispecie di cui trattasi (P.O.R. 2000-2006), si riferisce alle progettazioni che, alla data di entrata in vigore della legge regio nale n. 7/2003, risultino munite di parere favorevole in linea tecnica.
Nell'incarico della direzione dei lavori devono comunque intendersi ricomprese anche le attività di "misura e contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo" ed i relativi corrispettivi.
Per gli incarichi di progettazione già espletati (di cui all'art. 27, comma 1, lettera c), cpv. 12), la direzione dei lavori agli stessi professionisti progettisti può essere affidata anche in deroga alle soglie di importo previste dall'art. 11, comma 1, sub art. 17, cpv. 13 della legge regionale n. 7/2002, come modificato con l'art. 10, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 7/2003, che fissa limitazioni all'affidamento di incarichi fiduciari. E, pertanto, per tali progettazioni, la prestazione professionale della direzione dei lavori è affidata, fiduciariamente, allo stesso, o agli stessi, professionista (i) incaricato (i) della progettazione in deroga alla soglia annua di e 100.000, IVA esclusa.
Norme transitorie in materia di finanza di progetto
L'art. 28, infine, reca "Norme transitorie in materia di finanza di progetto".
La disposizione intende portare a definizione i procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 ter della legge regionale n. 21/85, che dovranno essere conclusi secondo le disposizioni previste dal medesimo art. 42 ter.
In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate con la legge regionale n. 7/2003 alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche, la circolare assessoriale LL.PP. 24 ottobre 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002), relativamente all'individuazione degli articoli non compatibili e/o non applicabili del D.P.R. n. 554/99, viene - in parte qua - così adeguata:
-  Al titolo IV - Affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria - gli articoli 62, 63 e 64 sono da considerarsi interamente non compatibili e/o non applicabili.
-  Al titolo IX - Esecuzione dei lavori - va cassato il riferimento all'art. 144, comma 2, che invece è da ritenersi pienamente applicabile.
-  Al titolo XIII - Dei lavori riguardanti i beni culturali - va cassato il riferimento all'art. 224 che, invece, deve ritenersi pienamente applicabile.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è altresì rinvenibile nel sito ufficiale internet della Regione siciliana all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/, nel quale è presente anche la normativa di riferimento.
I contenuti della presente circolare assumono il carattere di direttiva nell'ambito dell'amministrazione regionale e degli enti o amministrazioni da questa controllati, vigilati o sottoposti a tutela, nei cui confronti i vari rami della medesima amministrazione avranno l'one re di darne ampia diffusione.
  L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2003.32.2004)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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