REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 17 giugno 2003, n. 2048.
Regolamento CE n. 1257/99 - Regolamento CE n. 2078/92 - Indicazioni in ordine ai comportamenti da tenere nei casi di mancata presentazione della domanda annuale di pagamento da parte degli imprenditori agricoli.


AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALL'UNITÀ OPERATIVA N. 20 DI ACIREALE
ALL'UNITÀ OPERATIVA N. 21 DI PALERMO
AL SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE
ALLE SEZIONI OPERATIVE DI ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA
e, p.c.  ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA SICILIA 

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA SICILIA
CONFAGRICOLTURA FEDERAZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEGLI AGROTECNICI


PREMESSA
In relazione all'attuazione delle misure agroambientali del PSR e del regolamento CE n. 2078/92 si ritiene opportuno formulare agli uffici competenti - ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 10/2000 - indicazioni in merito ai comportamenti da tenere nei casi di mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'amministrazione, della domanda annuale di pagamento da parte dei beneficiari.
1.  Disciplina vigente
In base a quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 291 del 24 gennaio 2001, gli imprenditori agricoli che aderiscono ai programmi del regolamento CE n. 2078/92 e del PSR Sicilia, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il termine perentorio stabilito, la domanda di pagamento, detta anche "istanza di conferma impegno".
Con la successiva circolare n. 312 del 5 aprile 2002, la scrivente amministrazione ha ritenuto di attenuare il carattere perentorio della scadenza, applicando per analogia l'art. 13 del regolamento CE n. 2419/2001, modificando così - a vantaggio degli utenti - il rapporto contrattuale instauratosi tra la Regione ed i beneficiari nel momento in cui questi ultimi hanno presentato la domanda iniziale di aiuto, con l'accettazione esplicita delle condizioni per il finanziamento pubblico poste dalla circolare n. 291/2001.
Da tutto ciò risulta che nel caso in cui la domanda di pagamento annuale (c.d. "domanda di conferma impegno") non venga presentata entro il termine stabilito dall'amministrazione si applica - salvo caso di forza maggiore - la seguente disciplina:
a)  alle domande trasmesse oltre il termine stabilito, si applica una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
b)  in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda di pagamento annuale non è più ammessa.
Si sottolinea che - anche nell'eventualità che non venga più riconosciuto il pagamento del contributo relativo all'annualità in questione - il beneficiario resta vincolato all'impegno assunto inizialmente e che, pertanto, è tenuto a rispettare tutte le condizioni previste dal PSR o dal regolamento CE n. 2078/92 e che resta integralmente soggetto al meccanismo previsto per i controlli e le sanzioni.
2. Cause di forza maggiore
Per quanto riguarda le "cause di forza maggiore", si ricorda che il PSR e, conseguentemente, la circolare n. 291/2001 fanno riferimento all'art. 30 del regolamento CE n. 1750/99 (ora sostituito dall'art. 33 del regolamento CE n. 445/2002).
Si osserva, inoltre, che con il comma 4-septies dell'art. 13 del decreto legge n. 138/2002, come modificato con la legge di conversione n. 178/2002, il legislatore ha riconosciuto, per la grave siccità che ha colpito le regioni meridionali nel periodo 2000-2002, la causa di forza maggiore - anche ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "piani di sviluppo rurale" - di alcuni interventi aziendali.
Pertanto, con riferimento alla norma citata, qualora l'azienda rientri nelle aree riconosciute dalla dichiarazione di calamità naturale per siccità per la campagna 2001-2002 con decreto del MIPAF, le domande di pagamento trasmesse in ritardo sui termini previsti saranno considerate ammissibili.
3.Modalità operative
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio - trascorso il termine stabilito - provvederanno a contestare l'inadempienza ai singoli beneficiari che non hanno rispettato la scadenza prevista per la trasmissione delle c.d. "domande di conferma impegno", comunicando la sanzione da applicare ai sensi di quanto richiamato al precedente punto 1.
Contestualmente l'Ispettorato comunicherà al beneficiario il termine per la presentazione dell'eventuale richiesta di ammettere al pagamento la domanda trasmessa in ritardo per causa di forza maggiore. Tale istanza dovrà fare riferimento esplicitamente ad uno dei motivi previsti, in base a quanto riportato al precedente punto 2, e dovrà essere adeguatamente giustificata e documentata.
A seguito della verifica da parte dell'IPA della corrispondenza dell'istanza con i casi previsti dalla disciplina vigente e dalla presente circolare, si procederà al pagamento della quota annua dell'aiuto.
3.1  Richieste di ammissibilità per la siccità 2001/2202
In particolare, per quanto riguarda l'eventuale riferimento alla causa di forza maggiore per la siccità nella campagna 2001/2002, i beneficiari dovranno produrre all'IPA competente per territorio una autodichiarazione in cui si attesti:
a)  di avere ottemperato agli impegni previsti per il percepimento degli aiuti relativi ai suindicati programmi agroambientali;
b)  che la propria azienda ricade in una delle aree individuate dai decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali di declaratoria per la siccità verificatasi nella campagna agraria 2001-2002;
c)  che è stata presentata all'ufficio competente apposita istanza per l'accesso ai benefici di cui ai sopracitati decreti ministeriali.
Dovrà, inoltre, essere allegata, ove prevista, copia dei registri aziendali. Inoltre, i beneficiari assoggettati alla misura A2 del regolamento CE n. 2078/92 o all'azione F1b del PSR dovranno inviare anche copia del verbale di visita ispettiva effettuata dall'organismo di controllo nel corso dell'anno 2002.
Le aziende summenzionate saranno tutte sottoposte a controllo amministrativo; le aziende che non hanno esaurito l'impegno nel corso dell'anno 2002 saranno, inoltre, soggette, per l'anno 2003, in aggiunta alle percentuali di controllo disposte dalla procedura, adottate con il PSR, anche a controllo aziendale da parte degli uffici competenti, al fine di verificare l'avvenuto mantenimento degli impegni.
In particolare, alle aziende che abbiano presentato la domanda tra la data di scadenza ed il 25° giorno di ritardo e, pertanto, siano incorse nelle penalizzazioni previste dalla circolare n. 312 del 5 aprile 2002 - qualora le stesse dimostrino di possedere i requisiti come sopra indicato - dovrà essere integrata la liquidazione per l'anno 2002 dell'importo corrisposto.
3.2  Controlli
Le ditte la cui istanza non risulterà trasmessa entro il 25° giorno di calendario successivo al termine stabilito, saranno sottoposte in tempi brevi al controllo per la verifica del rispetto degli impegni. Pertanto, accertato il mancato rispetto del termine, gli IPA provvederanno - entro 45 giorni dal 25° giorno di calendario successivo al termine stabilito - a trasmettere agli uffici competenti alla verifica in loco l'elenco delle ditte inadempienti unitamente ai relativi fascicoli.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

(2003.27.1662)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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