REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

PRESIDENZA

CIRCOLARE 3 luglio 2003.
Iniziative finalizzate al risparmio di energia (comma 2, art. 21, della legge regionale n. 4/2003). Direttive.



A TUTTI GLI UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA


PREMESSA
Le iniziative per la promozione della programmazione finalizzata alla riduzione del fabbisogno energetico negli immobili e nelle strutture in uso all'Amministrazione regionale e degli altri enti pubblici individuati dalla stessa norma, previste dal comma 2, dell'art. 21 della legge regionale n. 4/2003, oltre ad avere come fine immediatamente tangibile il risparmio economico per le casse regionali, sono imposte dalla normativa vigente. Si ricorda, a tal proposito, che il comma 3, dell'art. 26 della legge n. 10/91, dispone che "Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica" e che il successivo comma 7, dispone ancora che "Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica".
Per una migliore comprensione, si dettagliano, di seguito, le due distinte tipologie sopramenzionate:
Fonti rinnovabili
-  sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso, trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Fonti assimilate alle rinnovabili
-  cogenerazione;
-  calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici come nel caso delle pompe di calore, da impianti elettrici e da processi industriali;
-  risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sul l'involucro edilizio e sugli impianti.
Si evidenzia, al fine di una corretta programmazione, che il comma 16, dell'art. 5 del D.P.R. n. 412/91, limita l'obbligo di intervento ai casi in cui è dimostrato che il recupero degli extracosti avvega entro 8 anni, elevati a 10 per comuni con più di 50.000 abitanti; per quanto riguarda gli impianti termici tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione, quest'ultima così come definita all'art. 1 del D.P.R. sopracitato.
Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica e in esito al censimento risalente al 1999/2000, periodo in cui tutti i contratti di fornitura erano gestiti da questa Presidenza, si evidenzia che esistevano ben 822 punti di consegna dell'energia elettrica distribuiti su tutta l'isola, moltissimi dei quali con impegni di potenza e consumi poco significativi se considerati singolarmente.
Sommando, però, ai consumi elettrici anche quelli di gasolio e di g.p.l. si arrivava al considerevole consumo energetico di oltre 5.000 TEP/anno, dove per TEP è da intendersi "tonnellate equivalenti di petrolio".
Alla luce della nuova articolazione del bilancio regionale, scaturente dall'applicazione della legge regionale n. 34/2000, la competenza della gestione amministrativo-contabile delle utenze relative ad immobili diversi rispetto a quelli in uso al dipartimento del personale e a quelli rientranti nella gestione unificata è passata ai singoli dipartimenti.
Essendo emerso, a seguito del monitoraggio dei consumi energetici degli immobili gestiti dal dipartimento regionale del personale e dei servizi generali riferibili al 2001, che non sono state superate le 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio, è venuto meno per lo stesso dipartimento l'obbligo di nomina del "tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" previ sto dal citato art. 19.
INTERVENTI PROPOSTI
Premesso quanto sopra e alla luce dell'esperienza maturata fino al 2001 dal "tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia", si elencano di seguito le iniziative che ognuno dei dipartimenti, uffici o enti destinatari del 1° comma dell'art 21 della legge regionale n. 4/2003, potrà inserire, per quanto di rispettiva competenza, nella propria programmazione energetica relativa al triennio 2003-2005.
1.  Interventi finalizzati al risparmio nell'approvigionamento di energia elettrica
1.1.  Ottimazioni dei contratti
Alla luce delle nuove tariffe Enel, non pare che ci siano margini per procedere a ulteriori ottimizzazioni dei contratti attualmente vigenti.
1.2.  Accesso al libero mercato elettrico
L'unica opportunità di realizzare ulteriori risparmi economici è rappresentata dalla possibilità, riservata ai cosiddetti "clienti idonei", di accedere al libero mercato elettrico. Il Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (meglio noto come "Decreto Bersani") ha liberalizzato la produzione e la vendita di energia elettrica, mantenendo condizioni di monopolio naturale per le attività di trasmissione e distribuzione che rimangono sottoposte al regime di concessione.
L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha semplificato le procedure per l'esercizio della libertà di scelta del fornitore di elettricità da parte dei clienti finali con consumi superiori a 100 mila chilowattora che già dal 29 aprile possono esercitare tale scelta. La deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/2003, che ha abbassato la soglia di consumo richiesta per poter accedere al mercato libero dell'elettricità (da 9 milioni di KWh, o 1 milione se in consorzio, a 100 mila kWh), è disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it.
Per favorire lo sviluppo del mercato libero dell'elettricità, l'autorità ha disposto l'obbligo per i distributori di comunicare con la prima bolletta successiva al 29 aprile a tutti i propri clienti potenzialmente liberi la possibilità di cambiare fornitore. A tal proposito è stata stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e la Siet S.p.A., quale soggetto aggiudicatario della procedura di gara per il lotto n. 6, comprendente la Regione Sicilia, una convenzione per la fornitura di energia elettrica agli edifici delle pubbliche amministrazioni.
Le singole amministrazioni potranno usufruire del servizio effettuando gli ordinativi, così come previsto dalla convenzione, che ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le amministrazioni qualificate clienti idonei. I singoli punti di prelievo (utenze), per i quali si effettueranno gli ordinativi di fornitura, dovranno avere consumi annui non inferiori a 500.000 KWh/anno.
Maggiori informazioni potranno essere acquisite sul sito www.acquistinretepa.it.
1.3.  Accorpamento di utenze
E' auspicabile, ove ciò sia possibile tecnicamente, per effetto dei risparmi conseguibili sulla spese fisse contrattuali, l'accorpamento di diverse utenze a servizio dello stesso immobile.
1.4.  Rifasamento elettrico
L'intervento prevede la fornitura e la posa in esercizio di impianti di rifasamento (batterie di condensatori) negli immobili che presentano le penali più significative.
Per una migliore comprensione dell'argomento, si ricorda che il "cos f" è un valore numerico che si può rilevare dalle fatture Enel e che cos f minore di 0,9 comporta:
-  diminuzione della potenza disponibile sugli impianti di alimentazione o sovradimensionamento degli impianti a parità di potenza attiva;
-  aumento delle cadute di tensione, con conseguenze negative sul funzionamento degli apparecchi utilizzatori;
-  aumento delle perdite di energia nei conduttori a causa della maggiore intensità di corrente in circolazione a parità di potenza;
-  maggior costo dell'energia a causa delle maggiorazioni tariffarie previste in relazione all'energia reattiva fornita.
Qualora i valori del cos f rilevabili dalle fatture Enel siano ripetutamente minori di 0,9, si dovrà procedere, in base ad uno studio tecnico-economico relativo ad ogni singola utenza, al dimensionamento dell'impianto da installare, per il quale gli uffici che non hanno al loro interno una struttura tecnica potranno avvalersi della consulenza degli uffici provinciali del Genio civile, e alla successiva fornitura ed installazione da affidare ad impresa abilitata ai sensi della legge n. 46/90.
Si segnala che la realizzazione di impianti di rifasamento in 18 utenze relative a immobili di Palermo e provincia ha comportato un risparmio annuo pari a circa 15.500 euro a fronte di una spesa una tantum di circa 18.600 euro.
1.5.  Etichetta dei consumi
A seguito del recepimento in Italia delle direttive europee sull'etichettatura, con riferimento all'efficienza energetica delle apparecchiature elettriche e delle lampade per uso domestico, è possibile scegliere, fra i vari prodotti sul mercato, quello che consuma meno.
Parte fondamentale dell'etichetta è la classe di consumo indicata con le lett. A, B, C, D, E, F, G, nel senso crescente dei consumi da A a G.
Appare del tutto evidente che nella scelta dei prodotti ci si debba orientare per quelli che garantiscono un minore consumo di energia.
2.  Installazione di impianti ad energia solare
2.1.  Sfruttamento dell'energia solare per la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici
Questo tipo di impianti, che costituisce una fonte integrativa al bilancio elettrico globale dell'edificio, ha un costo nullo di combustibile, consente un risparmio di circa 250 grammi di olio combustibile per ogni KWh prodotto ed evita l'emissione di oltre 750 grammi di CO2, nonché di altri gas responsabili dell'effetto serra, non ha parti mobili, non prevede l'utilizzo di batterie, salvo casi eccezionali non richiede manutenzione e si collega alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione. In Italia è stato avviato dal Ministero dell'ambiente un programma di incentivazione chiamato "Programma 10.000 tetti fotovoltaici".
Facciate, tetti o altri tipi di coperture fotovoltaiche consentono di disporre di quantità anche ragguardevoli di energia elettrica, con conseguenti risparmi economici.
Le voci che costituiscono il costo di un sistema fotovoltaico sono: costi di investimento, costi d'esercizio (manutenzione e personale) e altri costi (assicurazioni e tasse). Il costo d'investimento è in prima approssimazione diviso al 50% tra i moduli ed il resto del sistema. Nel corso degli ultimi due decenni il prezzo dei moduli è notevolmente diminuito con il crescere del mercato.
Ove ne ricorrano le condizioni (compatibilità con le caratteristiche tecniche degli immobili, disponibilità finanziarie), appare assolutamente imprescindibile aderire al "Programma 10.000 tetti fotovoltaici", tanto più che nel bando, coofinanziato dallo Stato (Ministero dell'ambiente), già pubblicato a cura del dipartimento regionale dell'industria - servizio II° - risorse minerarie ed energetiche (decreto dell'1 ottobre 2002 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002), che disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura del 70% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, è stato riservato il 50% dello stanziamento alle domande presentate dai soggetti pubblici; tenuto conto che il termine di presentazione delle domande è già scaduto, gli interventi di che trattasi potranno essere fin d'ora programmati in previsione dei futuri bandi.
Si ricorda che il bando stabiliva che potevano essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.
2.2.  Sfruttamento dell'energia solare per la produzione di acqua calda
L'intervento proposto comprende l'impiego di pannelli solari, diversi da quelli usati per la produzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente, presuppone modifiche all'impianto idrico ed è particolarmente indicato per immobili con caratteristiche particolari, per i quali ci sia un notevole fabbisogno di acqua calda.
Questa tecnologia è, per altro, inclusa fra quelle elencate nell'allegato D, del D.P.R. n. 412/93, per edifici adibiti ad uffici, per le quali l'adozione deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
3.  Sistemi di illuminazione
3.1.  Sostituzione delle lampade a incandescenza con quel le fluorescenti ad alta efficienza
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti dati:
-  la sostituzione di una lampada ad incandescenza da 40 Watt avente una vita media di circa 1.000 ore, con una ad essa compatibile ed equivalente a basso consumo energetico di 9 Watt avente una vita media di circa 6.000 ore, comporta un risparmio, nei 3 anni di efficienza ipotizzata, di circa 15 euro, al netto del maggior costo iniziale; ne consegue che tale extracosto si recupera in circa 10.6 mesi;
-  la sostituzione di una lampada ad incandescenza da 60 Watt avente una vita media di circa 1.000 ore, con una ad essa compatibile ed equivalente a basso consumo energetico di 11 Watt avente una vita media di circa 6.000 ore, comporta un risparmio, nei 3 anni di efficienza ipotizzata, di circa 26 euro, al netto del maggior costo iniziale; ne consegue che tale extracosto si recupera in circa 8 mesi.
Si evidenzia, inoltre, solo a titolo esemplificativo, che con riferimento a un quantitativo di circa 350, la sostituzione delle lampade a incandescenza con quelle a basso consumo energetico comporterebbe in 3 anni un risparmio di circa 5.000 euro, sempre al netto dell'extracosto iniziale.
3.2.  Progressiva eliminazione delle piantane fornite di lampade alogene ad illuminazione indiretta aventi potenza di 200-300 Watt
Le piantane di che trattasi sono particolarmente "voraci" di energia elettrica e pertanto, ove possibile, se ne propone la progressiva eliminazione e la sostituzione con altri sistemi illuminanti.
3.3.  Sostituzione delle lampade da tavolo
La sostituzione di una lampada da tavolo ad incandescenza da 60 Watt avente una vita media di circa 1.000 ore, con una ad essa compatibile ed equivalente a basso consumo energetico di 11 Watt avente una vita media di circa 6.000 ore, comporta un risparmio, nei 3 anni di efficienza ipotizzata, di circa 26 euro, al netto del maggior costo iniziale; ne consegue che tale extracosto si recupera in circa 8 mesi.
A titolo di esemplificazione si evidenzia che la sostituzione di 150 lampade da tavolo a incandescenza con quelle a basso consumo energetico comporterebbe in 3 anni un risparmio di circa 3.800 euro, sempre al netto dell'extracosto iniziale.
Per quanto riguarda le nuove lampade da tavolo a braccio si propone l'acquisto di quelle che utilizzano lampade alogene a capsules a luce diretta da 50 Watt alimentate a bassa tensione (12 Volt); questo tipo di lampade potrebbe, nella maggior parte dei casi, integrare gli altri apparecchi di illuminazione fissi a soffitto per assicurare un adeguato illuminamento delle postazioni da lavoro.
3.4.  Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento, regolazione e controllo dell'intensità luminosa
Le soluzioni prescelte devono essere compatibili con i parametri della legge n. 10/91 e D.P.R. n. 412/94.
4.  Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche assimilabili alle rinnovabili
4.1.  Interventi sull'isolamento termico degli edifici
Gli interventi proposti consistono nella coibentazione di pareti e delle coperture, anche queste compatibili con i parametri della legge n. 10/91 e D.P.R. n. 412/94.
4.2.  Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, anche al posto delle caldaie attualmente esistenti
Tale soluzione è da prendere in considerazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
-  esistenza di particolari condizioni di inadeguatezza dei locali dove sono collocate le caldaie;
-  mancanza di un efficiente impianto di climatizzazione estiva centralizzato;
-  previsione della sostituzione delle caldaie esistenti perché i valori del rendimento di combustione sono inferiori a quelli previsti dalle norme;
-  impossibilità di procedere alla conversione del combustibile da gasolio a metano.
4.3.  Realizzazione di impianti di cogenerazione di energia elettrica e di calore
Sono da prevedersi nei complessi di maggior cubatura da progettare ex novo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, dell'art. 26 della legge n. 10/91, che recita: "La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia".
5.  Conversione delle caldaie da gasolio a metano
Ove tecnicamente fattibile e pur non rientrando nelle tipologie previste dal citato comma 7, dell'art. 26 della legge n. 10/91, la conversione delle caldaie da gasolio a metano investe problematiche di risparmio economico e di minor impatto ambientale, coerentemente con gli impegni di Kyoto sulla riduzione della emissione di CO2, in quanto la combustione di gas metano produce circa il 25% di CO2 in meno rispetto alla combustione del gasolio.
Il gas metano consente i seguenti vantaggi:
-  erogazione continua e controllo al contatore;
-  pulizia, igiene e combustione senza fumo e senza depositi;
-  pagamento a rate posticipate;
-  eliminazione di rifornimenti periodici;
-  eliminazione di serbatoi e contenitori;
-  risparmio economico percentuale, rispetto all'uso del gasolio e a parità di prestazione, del 24%.
Si ricorda che, fatto salvo l'accertamento della preesistente conformità alle norme vigenti delle stesse caldaie con alimentazione a gasolio, dei locali dove sono allocate e degli impianti elettrici in essi esistenti, fra le opere da realizzare sono comprese:
-  la sostituzione dei bruciatori;
-  la realizzazione degli impianti di adduzione del gas naturale a partire dal punto di erogazione dell'ente distributore;
-  la realizzazione delle necessarie valvole di intercettazione e quant'altro eventualmente necessario in relazione allo stato d'uso delle caldaie esistenti.
Gli impianti elettrici nei locali caldaia dovranno essere resi conformi a quanto previsto dall'appendice B della norma CEI 64-2/A o a norme di questa sostitutive.
E' da evidenziare che le centrali termiche, se di potenzialità superiore a 116 KW o 100.000 kcal/h (intesa come sommatoria della potenzialità di tutti i bruciatori esistenti) sono soggette, a prescindere dal tipo di combustione, al controllo preventivo da parte dei vigili del fuoco. Nel caso di combustione a metano, la trasformazione deve essere realizzata in conformità al decreto ministeriale 12 aprile 1996; pertanto occorre presentare al locale comando dei vigili del fuoco, per il parere preventivo di competenza ai sensi del D.P.R. del 12 marzo 1998, n. 37, apposito progetto redatto in conformità al citato decreto ministeriale 12 aprile 1996.
Alla fine dei lavori e comunque prima della messa in esercizio, dovranno essere acquisiti le certificazioni e i collaudi ai sensi della legge n. 46/90, delle opere eseguite (impianti elettrici e di adduzione del gas), e il certificato di prevenzione incendi.
Inoltre, qualora si renda necessario in base al tipo di lavori eseguiti, dovrà essere acquisito il certificato di omologazione rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 1975.
Quanto sopra vale anche per gli immobili in locazione, pur rimanendo a carico della proprietà l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e certificazioni e la stessa esecuzione dei lavori.
6.  Veicoli elettrici e a gas naturale
Bisogna prevedere che nel rinnovo del parco autoveicolare in dotazione all'amministrazione, "una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti", così come previsto dall'art. 5 del decreto 27 marzo 1998 (decreto Ronchi).
In tale quadro si inserisce l'iniziativa sperimentale già attuata da parte del dipartimento del personale e dei servizi generali di acquisire in noleggio n. 12 autovetture elettriche utilizzate per il servizio postale interno e per altri servizi di mobilità urbana in sostituzione di altrettante autovetture a benzina, con una significativa riduzione di emissioni inquinanti.
7.  Manutenzione impianti
Il comma 1, dell'art. 31 della legge n. 10/91, dispone che, "Durante l'esercizio degli impianti, il proprietario, o per esso un terzo che ne assuma responsabilità, deve adottare tutte le misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia"; il comma 2, dello stesso art. 31, specifica inoltre che "Il proprietario, o per esso un terzo, che ne assuma la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI". Si ricorda che il responsabile ha una serie di obblighi: egli deve innanzi tutto predisporre e firmare il libretto di impianto (per gli impianti di potenza fino a di 35 kW) o libretto di centrale (per gli impanti di potenza superiore); disporre gli interventi di manutenzione, una volta all'anno, affidandoli a un'impresa specializzata e, ancora, almeno ogni 2 anni far verificare le prestazioni della caldaia e degli elementi contenuti nel libretto (analisi della combustione), una volta l'anno per impianti di potenzialità termica sino a 350 kW e due volte l'anno per impianti dotati di potenzialità maggiore di 350 kW. Il responsabile deve anche assicurare il rispetto dei limiti di esercizio previsti dal decreto e provvedere affinché la temperatura ambientale non superi il valore di 20°C +2°C. Infine, il responsabile deve affidare la conduzione dell'impianto a persona dotata di patentino di abilitazione ai sensi della legge n. 615/66, per potenzialità termica maggiore di 216 kW. L'inosservanza delle superiori prescrizioni può determinare l'applicazione a carico del responsabile delle prescritte sanzioni amministrative.
Si propone di seguito un percorso per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge:
1)  redazione di idonei disciplinari tecnici, che comprendano una dettagliata descrizione degli impianti di che trattasi e un'altrettanto particolareggiata descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compreso la loro periodicità.
A tal proposito si ricorda che fra gli obblighi dell'amministrazione che occupa a qualsiasi titolo un immobile dotato di impianto termico a servizio esclusivo è previsto quanto segue:
a)  il comma 4, dell'art. 11 del D.P.R. n. 412, stabilisce che alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico occorre provvedere:
-  seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto;
-  secondo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici);
-  tenendo conto delle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti norme UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello (i controlli minimi di cui all'allegato H, del D.P.R. citato devono essere effettuati almeno una volta l'anno);
b)  il comma 4-bis dello stesso art. 11 prevede l'obbligo del rilascio di un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione; copia di tale rapporto dovrà essere sottoscritta per ricevuta, mentre l'originale dovrà essere allegato al "libretto di centrale";
2)  eventuale delega all'impresa che ha assunto la manutenzione della funzione di "terzo responsabile per l'eser cizio e la manutenzione degli impianti termici" nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 412/93, alla quale spetta il controllo dei rendimenti degli impianti e alla quale è attribuita la relativa responsabilità nel caso in cui essi risultino inferiori ai valori minimi previsti. L'attenta analisi del D.P.R. n. 412/93 e le recenti significative evoluzioni dell'offerta, hanno fatto rilevare che ormai nell'affidamento di tali servizi ci si orienta verso soluzioni che prevedono che all'assuntore del servizio venga anche delegata la funzione di "terzo responsabile". Ciò comporta che, ai soli fini dell'applicazione della normativa di che trattasi relativa al risparmio energetico, lo stesso rimane unico referente e responsabile nei confronti degli organi preposti al controllo (comuni o province nel caso di impianti localizzati in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti);
3)  esame da parte dell'amministrazione dei valori dei consumi e dei rendimenti dei singoli impianti così come riportati nei libretti di centrale o di impianto previsti sempre dallo stesso D.P.R. n. 412/93, per le successive eventuali determinazioni.
CONCLUSIONI
I livelli di realizzazione del risparmio energetico conseguiti annualmente dovranno essere comunicati, per gli ulteriori adempimenti previsti dal 2° comma, dell'art. 21 della legge regionale n. 4/2003, non oltre il 30 maggio di ogni anno, per ciò che riguarda l'amministrazione regionale al dipartimento del personale e dei servizi generali, mentre per gli altri enti al competente servizio individuato da ciascuno di essi.
  L'Assessore: COSTA 

(2003.28.1769)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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