REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 luglio 2003.
Dichiarazione di importante interesse storico, artistico ed architettonico del Magazzino della torre dell'aquila, sito in Siracusa.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;
Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;
Considerato che l'immobile denominato Magazzino della torre dell'aquila, sito in Siracusa/Ortigia, Foro Vitt. Emanuele n. 1, censito in catasto al foglio di mappa 171, particella 263, come evidenziato con tratto continuo nero nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 ed art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, in quanto costituisce pregevole testimonianza di architettura militare del '400;
Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per sé elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela, di cui al testo unico n. 490/99 e della legge regionale n. 80/77, l'immobile sopra descritto, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa e meglio illustrati nell'allegata relazione tecnica, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, l'interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante del Magazzino della torre dell'aquila , sita in Siracusa/Ortigia, Foro Vitt. Emanuele n. 1, censito in catasto al foglio di mappa n. 171, particella n. 263, come evidenziato con tratto continuo nero nell'allegata planimetria e meglio descritto nella relazione tecnica acclusa, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, ed esso è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto, in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria, l'elenco dei proprietari, allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma, dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato all'avente diritto e quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Siracusa, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per i beni e le attività culturali.
Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito web della Regione si ciliana, dipartimento beni culturali, ambientali ed edu cazione permanente: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, 7 luglio 2003.
  FAVARA 

(2003.29.1844)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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