REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 31 luglio 2003.
Autorizzazione alle istituzioni sanitarie private ad effettuare corsi di formazione di operatori socio sanitari riservati al personale in servizio ed al personale di categoria A.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 2001 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, che istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;
Vista la declaratoria delle categorie e profili allegata al suddetto contratto di lavoro, che, per la formazione dell'operatore socio-sanitario rinvia agli artt. 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della salute, il Ministro della solidarietà e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
Visto l'accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del suddetto accordo che prevede che le Regioni e Province autonome provvedano alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche;
Visto il successivo comma 2, che stabilisce che le Regioni e Province autonome sulla base del proprio fabbisogno, determinato annualmente, accreditano le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute con apposite linee guida, all'effettuazione dei corsi di formazione;
Visto il decreto n. 01543 del 7 agosto 2002, con il quale le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono state autorizzate ad effettuare i corsi di formazione degli operatori socio-sanitari riservati al personale in servizio in possesso della qualifica di O.T.A. ed al personale di categoria A con cinque anni di servizio;
Considerato, altresì, che con accordo tra le rappresentanze delle organizzazioni sindacali C.G.I.L, .C.I.S.L., U.I.L. e dell'AIOP, in data 7 febbraio 2003 è stato sottoscritto l'accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le case di cura private recependo l'istituzione del profilo professionale dell'O.S.S.;
Ritenuto, pertanto, di dovere autorizzare le istituzioni sanitarie private all'effettuazione dei corsi di operatore socio sanitario riservati al personale in servizio in possesso della qualifica di O.T.A. ed al personale di categoria A con 5 anni di servizio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, le istituzioni sanitarie private sono autorizzate ad effettuare i corsi di formazione di operatori socio sanitari riservati al personale in servizio in possesso della qualifica di O.T.A. ed al personale di categoria A con cinque anni di servizio, secondo le direttive prot. n. 0317 del 17 febbraio 2003 emanate dall'Assessorato regionale della sanità per l'attivazione dei corsi per operatore socio sanitario, della durata di 1.000 ore.

Art. 2

Le istituzioni sanitarie private, singolarmente o associandosi tra loro, effettueranno i predetti corsi convenzionandosi con le aziende sanitarie pubbliche o impiegando enti di formazione accreditati in campo sanitario, sempre nel rispetto delle norme sopracitate; gli oneri derivanti dall'attività formativa saranno a totale carico delle istituzioni sanitarie private.

Art. 3

Le strutture formative dovranno comunicare all'Assessorato regionale della sanità, dipartimento Osservatorio epidemiologico, le sedi, il numero degli allievi e l'inzio del corso.

Art. 4

Le strutture formative dovranno, altresì, comunicare all'Assessorato regionale della sanità, dipartimento osservatorio epidemiologico, il calendario degli esami finali ai fini della nomina degli esperti di competenza.

Art. 5

Il servizio formazione del dipartimento Osservatorio epidemiologico provvederà tramite il proprio personale alla vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi. Gli oneri economico-finanziari derivanti dalla suddetta attività sono a carico delle strutture formative.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 luglio 2003.
  CITTADINI 

(2003.31.1974)
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 89 -  82 -  83 -  87 -  20 -  21 -