REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 giugno 2003.
Determinazione, per l'anno 2002, dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4° DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003, con la quale si approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che prevede l'erogazione di una indennità di disagiata residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221 del 1968 ed ubicate in località con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi, con apposito decreto, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Considerato che con nota prot. n. 4200 del 27 maggio 2003 questo Assessorato, ha richiesto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - servizio statistica, il tasso di inflazione riferito all'anno 2001;
Vista la nota di riscontro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - dipartimento bilancio e tesoro - servizio statistica prot. n. 13160 del 27 maggio 2003, con la quale si comunica che per l'anno in questione il tasso di inflazione ufficiale è pari al 2,4%;

Decreta:


Art. 1

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 2002, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione relativo all'anno 2001, viene determinato nella misura di:
-  E 5.519,30 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino 1.000 abitanti;
-  E 4.045,83 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
-  E 2.298,78 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 giugno 2003.
  CUCCIA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 24 giugno 2003 al n. 255.
(2003.29.1831)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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