REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2003 - N. 36
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 agosto 2003, n. 12.
Norme in favore della medicina umanitaria.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.

1.  Al fine di incrementare le attività sociali ed umanitarie nella Regione e di sostenere i principi dei diritti dell'uomo, volti al raggiungimento del livello più elevato di salute senza distinzione di razza, religione, convinzione politica, condizione sociale ed economica, nonché per sviluppare i rapporti culturali e scientifici tra la Sicilia ed i vari Paesi extracomunitari, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 2003, all'"Associazione internazionale per la medicina umanitaria - International association for humanitarian medicine Brock Chisholm", con sede a Paler mo, presso il Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione ed il trattamento delle ustioni e dei disastri da fuoco, sito presso la Divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni del l'Azien da ospedaliera di riferimento nazionale e di alta specializzazione Civico di Palermo, un contributo annuo per il raggiungimento dei suoi fini statutari.

Art. 2.

1.  "L'Associazione internazionale per la medicina umanitaria - International association for humanitarian medicine Brock Chisholm", oltre a quanto previsto dallo statuto, è autorizzata a far pervenire nei Paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta ufficiale, apparecchiature, strumentazioni e materiale sanitario in genere, utilizzabili per la diagnosi e cura delle malattie, quale frutto di donazioni da parte di privati, aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere operanti nell'ambito della Regione.

Art. 3.

1.  Per le finalità dell'articolo 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005, la spesa di 500 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede, per l'esercizio finanziario 2003, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 - accantonamento 1001). Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - UPB 4.2.1.5.2 - codice 120201 - accantonamento 1001.
2.  Per gli esercizi successivi al 2003 il contributo di cui all'articolo 1, è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Al contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

Art. 4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 agosto 2003.
  CUFFARO 
Assessore regionale per la sanità  CITTADINI 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 3, comma 2:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'art. 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2;
c)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 3, comma 3:
L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Contributi in favore di associazioni e fondazioni. - 1.  Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a)  presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b)  presentare, entro 60 giorni dall'ultimazione del program ma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2.  La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 417
"Norme in favore della medicina umanitaria".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Cuffaro) su proposta dell'Assessore per la sanità (Cittadini) il 6 giugno 2002.
Trasmesso alla Commissione "Sanità e servizi sociali" (VI) l'11 giugno 2002.
Esaminato dalla Commissione e deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 91 del 10 giugno 2003.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 121 del 17 giugno 2003.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 100 del 29 luglio 2003.
Relatore: Vincenzo Lo Giudice.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 155 del 29 luglio e n. 156 del 30 luglio 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 30 luglio 2003.
(2003.32.1978)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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